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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 14505/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13625/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 3070/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 13625/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 22/12/2020, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiaratoinefficace il contratto di sublocazione tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (in qualitàdi sublocatrice) e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di subconduttrice), con laconseguente condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione, in favore dellaSoria, di quanto ricevuto a titolo di deposito cauzionale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cuiaveva evidenziato l’inefficacia del principale contratto di locazione originariamente intercorso tra la società proprietaria dell’immobile oggettodi causa e la [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che tale contratto era stato trascritto nei registri immobiliari successivamente all’atto di pignoramento ad esito del quale la proprietà dell’immobile era pervenuta a un soggetto terzo (tale Battistella) il quale aveva manifestatola propria volontà di non proseguire nel rapporto; conseguentemente,venuto meno il titolo giuridico a fondamento della legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]. a pretendere alcunché nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], la società sublocatrice doveva ritenersi tenuta allarestituzione di quanto percepito a titolo di deposito cauzionale, non avendo manifestato alcuna contestazione in ordine alle condizioni dell’immobilegoduto dalla subconduttrice; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; RosaSoria resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in relazione al motivo dell’appello riguardante la proponibilità dell’eccezione di Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 13625/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inefficacia/inopponibilità del contratto di locazione principale (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.), avendo la corte territoriale trascuratodi pronunciarsi su una questione di importanza preliminare ed assorbente, più volte sollevata dalla società istante nei gradi di merito, concernente la proponibilità, da parte della Soria, dell’eccezione relativa all’inefficacia/inopponibilità del contratto di locazioneprincipale, essendo la Soria estranea e dunque terza (e non parte) rispetto a tale contratto, con la conseguenza che solamente il nuovo proprietario dell’immobile (tale Battistella, oggi locatore principale), avrebbe potuto eccepire tale inopponibilità nei suoi confronti; ciòposto, non essendo il Battistella parte del presente giudizio, del tutto fondatamente [OSCURATO:SOCIETA]. (conduttrice principale e sub - locatrice) avrebbe affermato di non accettare il contraddittorio relativamente ad eccezioni sollevate senza titolo dalla Soria, in considerazione della relativa qualità di mera sub - conduttrice, terza rispettoal contratto di locazione principale; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un ’ eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente; peraltro, il mancatoesame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questionepuramente processuale, non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia,il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito,e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza,potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod.Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 13625/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudicealla questione sollevata dalla parte (Sez. 1, s entenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 – 01; cfr. altresì Sez. 2, s entenza n. 13649del 24/06/2005, Rv. 582099 – 01; Sez. 1, s entenza n. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393 – 01; Sez. 1, s entenza n. 7406 del 28/03/2014,Rv. 630315 – 01) ; nel caso di specie, una volta rilevata l’inefficacia del contratto di locazioneprincipale, in ragione dell’inopponibilità dello stesso al nuovo proprietarioche aveva trascritto il proprio pignoramento anteriormente alla trascrizione del contratto di locazione invocato da Omega a fondamentodella domanda proposta in questo giudizio, incombeva su quest’ultima l’onere di prospettare in vizio (proprio o derivato) della decisione per la violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., in considerazione del carattere eventualmente errato della soluzione implicitamente data dal giudice d’appello alla questione relativa all’inopponibilitàdel contratto di locazione originario; a tanto non avendo provveduta l’odierna società ricorrente, la censurain esame deve ritenersi priva di fondamento; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1175 e 1372 c.c. (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale – dopo avercorrettamente accertato che il Battistella decise volontariamente di subentrare nel contratto di locazione principale (rinunciando a far valere l’art. 2923, co. 2, c.c.), salvo poi cambiare idea in seguito – erroneamente omesso di rilevare l’inefficacia del pentimento del Battistella, siccome manifestato in violazione dell’art. 1372 c.c., ai sensidel quale, una volta concluso un contratto, lo stesso può essere risoltounicamente con il mutuo consenso delle parti contraenti; sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe trascurato la violazione, da parte del Battistella, dell’art. 1175 c.c., per essersi Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 13625/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri quest’ultimoscorrettamente svincolato dall’efficacia di un contratto di locazionedopo aver espressamente manifestato la propria volontà di proseguirlo; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come la censura in esame risulti fondata sul presupposto in forza del quale il Battistella, attraverso la sua preliminare manifestazione di volontà di subentrare nel contratto di locazionecon Omega (di cui alla pag. 10 della sentenza impugnata), avrebbesostanzialmente manifestato una volontà negoziale vincolante vòltaalla prosecuzione del rapporto di locazione: una volontà negoziale che, in tesi, non avrebbe potuto essere revocata dalla successiva manifestazione di volontà di escludere la prosecuzione del rapporto locativo; inrelazione a tale vicenda, tuttavia, la corte territoriale ha ritenuto di condurre una lettura interpretativa completamente diversa (con particolare riguardo alla ricostruzione del contenuto dell’effettiva volontà negoziale del Battistella ); una lettura interpretativa che il giudicea quo ha desunto dalla medesima documentazione richiamata dalla ricorrente, affermando che la congiunta valutazione delle due dichiarazioni (la prima affermativa e la seconda negativa) impone sse di ritenere (“senza alcun dubbio interpretativo”: cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) che la volontà del proprietario fosse quella “di considerarecessato il contratto di locazione in essere Omega con s.r.l.” (pag.10 della sentenza impugnata) ; ferme tali premesse , là dove l’odierna società ricorrente avesse inteso contestare la legittimità dell’ interpretazione della volontà del Battistella fatta propria dalla corte territoriale, avrebbe dovuto orientare la propria censura attraverso la descrizione del modo medianteil quale il giudice d’appello (sulla scorta di quanto affermato Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 13625/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dal giudice di primo grado) si sarebbe sottratta all’applicazione dei canonilegali di ermeneutica negoziale ; la mancata impostazione della censura in esame secondo tale prospettiva vale a rendere inammissibile la censura in esame, risolvendosila stessa in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un’impostazione critica non consentitain sede di legittimità; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perfalsa applicazione dell’art. 2923 c.c. (in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare che ilBattistella, là dove avesse voluto avvalersi dell’art. 2923, co. 2, c.c. (nel caso in cui non vi avesse rinunciato), avrebbe dovuto esperire un’apposita azione giudiziale tesa all’accertamento dei relativi presupposti, mentre, nel caso di specie, tale azione giudiziaria non è maistata intrapresa , essendo il Battistella rimasto estraneo al presente giudizio ed avendo altresì espressamente rinunciato a far valere tale suo diritto, come documentato in atti e riconosciuto nella sentenza impugnata; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come la doglianza in esame risulti basata sul presupposto in forza del quale l’assegnatario di un immobile in sede esecutiva, al fine di far valere l’inopponibilità a sé di un contratto di locazione trascritto posteriormente alla trascrizione dell’atto di pignoramento sull’immobile ottenuto, avrebbe l’onere di agire in giudizio per accertare detta inopponibilità, pena la persistente opponibilitàdi tale contratto di locazione ; una simile tesi deve ritenersi , tuttavia , del tutto priva di fondamento giuridico, dovendo escludersi l’esistenza di alcun obbligo difonte normativa vòlto ad imporre tale preliminare onere di iniziativa giudiziaria in capo a ll’assegnatario in sede esecutiva, così come del Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 13625/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri tuttopriva di fondamento deve ritenersi l’affermazione secondo cui il Battistellaavrebbe espressamente rinunciato a far valere il suo diritto all’inopponibilità del contratto di locazione (“come documentato in atti”), avendo la corte territoriale piuttosto interpretato la documentazione richiamata dall’odierna ricorrente nel senso esattamentecontrario, ossia ravvisando l’intenzione del Battistella di considerare definitivamente cessato il contratto di locazione con Omegas.r.l.; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale disatteso l’appello propostodall’odierna società istante, in relazione al punto concernente la restituzione del deposito cauzionale, ritenendo erroneamente che Omegas.r.l. non avesse allegato l’esistenza di pendenze numerarie che legittimasserola ritenzione di tale cauzione, trascurando la valutazione dell’avvenutarichiesta di ingiunzione di pagamento dei canoni insoluti dalla Soria nonché il valore dell’arredamento dell’immobile esattamentequantificato in un documento prodotto dall’odierna istante emai contestato da controparte; ilmotivo è inammissibile ; al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 348 - ter c.p.c., nel caso di una doppia decisione conforme di merito (ossia di due decisioni di merito, di primo e di secondo grado, fondate sulle medesime premesse di fatto , come nel caso di specie), non è consentita la proposizione del ricorso per cassazione attraverso l’evocazionedel vizio di cui all’articolo 360 n. 5 c.p.c. ; datale premessa deriva l’inammissibilità della censura in esame, avendola ricorrente evocato formalmente il vizio di cui all’art. 360 n.5 c.p.c. in presenza di una duplice decisione di merito di contenuto conformein ordine alla risoluzione delle questioni di fatto affrontate;Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 13625/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase di quanto precede , rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. rigettailricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 1.900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Aisen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13625/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 3070/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 13625/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 22/12/2020, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiaratoinefficace il contratto di sublocazione tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (in qualitàdi sublocatrice) e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di subconduttrice), con laconseguente condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione, in favore dellaSoria, di quanto ricevuto a titolo di deposito cauzionale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cuiaveva evidenziato l’inefficacia del principale contratto di locazione originariamente intercorso tra la società proprietaria dell’immobile oggettodi causa e la [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che tale contratto era stato trascritto nei registri immobiliari successivamente all’atto di pignoramento ad esito del quale la proprietà dell’immobile era pervenuta a un soggetto terzo (tale Battistella) il quale aveva manifestatola propria volontà di non proseguire nel rapporto; conseguentemente,venuto meno il titolo giuridico a fondamento della legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]. a pretendere alcunché nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], la società sublocatrice doveva ritenersi tenuta allarestituzione di quanto percepito a titolo di deposito cauzionale, non avendo manifestato alcuna contestazione in ordine alle condizioni dell’immobilegoduto dalla subconduttrice; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; RosaSoria resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in relazione al motivo dell’appello riguardante la proponibilità dell’eccezione di Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 13625/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inefficacia/inopponibilità del contratto di locazione principale (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.), avendo la corte territoriale trascuratodi pronunciarsi su una questione di importanza preliminare ed assorbente, più volte sollevata dalla società istante nei gradi di merito, concernente la proponibilità, da parte della Soria, dell’eccezione relativa all’inefficacia/inopponibilità del contratto di locazioneprincipale, essendo la Soria estranea e dunque terza (e non parte) rispetto a tale contratto, con la conseguenza che solamente il nuovo proprietario dell’immobile (tale Battistella, oggi locatore principale), avrebbe potuto eccepire tale inopponibilità nei suoi confronti; ciòposto, non essendo il Battistella parte del presente giudizio, del tutto fondatamente [OSCURATO:SOCIETA]. (conduttrice principale e sub - locatrice) avrebbe affermato di non accettare il contraddittorio relativamente ad eccezioni sollevate senza titolo dalla Soria, in considerazione della relativa qualità di mera sub - conduttrice, terza rispettoal contratto di locazione principale; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un ’ eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente; peraltro, il mancatoesame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questionepuramente processuale, non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia,il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito,e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza,potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod.Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 13625/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudicealla questione sollevata dalla parte (Sez. 1, s entenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 – 01; cfr. altresì Sez. 2, s entenza n. 13649del 24/06/2005, Rv. 582099 – 01; Sez. 1, s entenza n. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393 – 01; Sez. 1, s entenza n. 7406 del 28/03/2014,Rv. 630315 – 01) ; nel caso di specie, una volta rilevata l’inefficacia del contratto di locazioneprincipale, in ragione dell’inopponibilità dello stesso al nuovo proprietarioche aveva trascritto il proprio pignoramento anteriormente alla trascrizione del contratto di locazione invocato da Omega a fondamentodella domanda proposta in questo giudizio, incombeva su quest’ultima l’onere di prospettare in vizio (proprio o derivato) della decisione per la violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., in considerazione del carattere eventualmente errato della soluzione implicitamente data dal giudice d’appello alla questione relativa all’inopponibilitàdel contratto di locazione originario; a tanto non avendo provveduta l’odierna società ricorrente, la censurain esame deve ritenersi priva di fondamento; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1175 e 1372 c.c. (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale – dopo avercorrettamente accertato che il Battistella decise volontariamente di subentrare nel contratto di locazione principale (rinunciando a far valere l’art. 2923, co. 2, c.c.), salvo poi cambiare idea in seguito – erroneamente omesso di rilevare l’inefficacia del pentimento del Battistella, siccome manifestato in violazione dell’art. 1372 c.c., ai sensidel quale, una volta concluso un contratto, lo stesso può essere risoltounicamente con il mutuo consenso delle parti contraenti; sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe trascurato la violazione, da parte del Battistella, dell’art. 1175 c.c., per essersi Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 13625/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri quest’ultimoscorrettamente svincolato dall’efficacia di un contratto di locazionedopo aver espressamente manifestato la propria volontà di proseguirlo; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come la censura in esame risulti fondata sul presupposto in forza del quale il Battistella, attraverso la sua preliminare manifestazione di volontà di subentrare nel contratto di locazionecon Omega (di cui alla pag. 10 della sentenza impugnata), avrebbesostanzialmente manifestato una volontà negoziale vincolante vòltaalla prosecuzione del rapporto di locazione: una volontà negoziale che, in tesi, non avrebbe potuto essere revocata dalla successiva manifestazione di volontà di escludere la prosecuzione del rapporto locativo; inrelazione a tale vicenda, tuttavia, la corte territoriale ha ritenuto di condurre una lettura interpretativa completamente diversa (con particolare riguardo alla ricostruzione del contenuto dell’effettiva volontà negoziale del Battistella ); una lettura interpretativa che il giudicea quo ha desunto dalla medesima documentazione richiamata dalla ricorrente, affermando che la congiunta valutazione delle due dichiarazioni (la prima affermativa e la seconda negativa) impone sse di ritenere (“senza alcun dubbio interpretativo”: cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) che la volontà del proprietario fosse quella “di considerarecessato il contratto di locazione in essere Omega con s.r.l.” (pag.10 della sentenza impugnata) ; ferme tali premesse , là dove l’odierna società ricorrente avesse inteso contestare la legittimità dell’ interpretazione della volontà del Battistella fatta propria dalla corte territoriale, avrebbe dovuto orientare la propria censura attraverso la descrizione del modo medianteil quale il giudice d’appello (sulla scorta di quanto affermato Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 13625/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dal giudice di primo grado) si sarebbe sottratta all’applicazione dei canonilegali di ermeneutica negoziale ; la mancata impostazione della censura in esame secondo tale prospettiva vale a rendere inammissibile la censura in esame, risolvendosila stessa in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un’impostazione critica non consentitain sede di legittimità; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perfalsa applicazione dell’art. 2923 c.c. (in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare che ilBattistella, là dove avesse voluto avvalersi dell’art. 2923, co. 2, c.c. (nel caso in cui non vi avesse rinunciato), avrebbe dovuto esperire un’apposita azione giudiziale tesa all’accertamento dei relativi presupposti, mentre, nel caso di specie, tale azione giudiziaria non è maistata intrapresa , essendo il Battistella rimasto estraneo al presente giudizio ed avendo altresì espressamente rinunciato a far valere tale suo diritto, come documentato in atti e riconosciuto nella sentenza impugnata; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come la doglianza in esame risulti basata sul presupposto in forza del quale l’assegnatario di un immobile in sede esecutiva, al fine di far valere l’inopponibilità a sé di un contratto di locazione trascritto posteriormente alla trascrizione dell’atto di pignoramento sull’immobile ottenuto, avrebbe l’onere di agire in giudizio per accertare detta inopponibilità, pena la persistente opponibilitàdi tale contratto di locazione ; una simile tesi deve ritenersi , tuttavia , del tutto priva di fondamento giuridico, dovendo escludersi l’esistenza di alcun obbligo difonte normativa vòlto ad imporre tale preliminare onere di iniziativa giudiziaria in capo a ll’assegnatario in sede esecutiva, così come del Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 13625/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri tuttopriva di fondamento deve ritenersi l’affermazione secondo cui il Battistellaavrebbe espressamente rinunciato a far valere il suo diritto all’inopponibilità del contratto di locazione (“come documentato in atti”), avendo la corte territoriale piuttosto interpretato la documentazione richiamata dall’odierna ricorrente nel senso esattamentecontrario, ossia ravvisando l’intenzione del Battistella di considerare definitivamente cessato il contratto di locazione con Omegas.r.l.; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale disatteso l’appello propostodall’odierna società istante, in relazione al punto concernente la restituzione del deposito cauzionale, ritenendo erroneamente che Omegas.r.l. non avesse allegato l’esistenza di pendenze numerarie che legittimasserola ritenzione di tale cauzione, trascurando la valutazione dell’avvenutarichiesta di ingiunzione di pagamento dei canoni insoluti dalla Soria nonché il valore dell’arredamento dell’immobile esattamentequantificato in un documento prodotto dall’odierna istante emai contestato da controparte; ilmotivo è inammissibile ; al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 348 - ter c.p.c., nel caso di una doppia decisione conforme di merito (ossia di due decisioni di merito, di primo e di secondo grado, fondate sulle medesime premesse di fatto , come nel caso di specie), non è consentita la proposizione del ricorso per cassazione attraverso l’evocazionedel vizio di cui all’articolo 360 n. 5 c.p.c. ; datale premessa deriva l’inammissibilità della censura in esame, avendola ricorrente evocato formalmente il vizio di cui all’art. 360 n.5 c.p.c. in presenza di una duplice decisione di merito di contenuto conformein ordine alla risoluzione delle questioni di fatto affrontate;Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 13625/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase di quanto precede , rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. rigettailricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 1.900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Aisen
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