CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 00176/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4 luglio 2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto da soggetto privo di legittimazione ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: ed invero, il ricorrenl:e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la confisca di una autovettura che non apparteneva allo stesso, bensì a un altro soggetto estraneo al reato. Ebbene, proprio la pretesa appartenenza del bene a terzi, rende il ricorso non ammissibile in guanto proposto da soggetto privo del necessario interesse ad agire. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamentp delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]