CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 05620/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 29 maggio 2024 il GIP del Tribunale di Catanzaro applicava a [OSCURATO:PERSONA], visti gli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., su richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione in ordine ai reati a lui ascritti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in rapporto alla affermazione di responsabilità. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile e la inammissibilità va dichiarata de plano, trattandosi di modello procedimentale (v. Sez. V n. 28578 del 6.3.2018, rv 273323) applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610 co.5bis cod.proc.pen. . 3.1 I motivi di ricorso sono da ritenersi non consentiti dalla legge, in riferimento a quanto previsto nella vigente disposizione regolatrice - art. 448 co.2 bis - trattandosi di definizione del procedimento posteriore al 3 agosto 2017. 3.2 Con tale disposizione il legislatore, ferma restando la ricorribilità per cassazione della sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti (anche in virtù del generale principio contenuto in Costituzione, all'art. 111 comma 7) ha realizzato una stringente tipizzazione dei motivi proponibili avverso tale particolare decisione. In particolare, la ricorribilità per cassazione è affermata come possibile «solo» per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto della correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. In ragione dei connotati di specialità del rito del patteggiamento, basato - come è noto - sull'incontro della volontà delle parti, con accordo teso a prospettare al giudice un determinato esito del procedimento penale, il legislatore della recente riforma ha dunque ritenuto di «scorporare» la decisione applicativa di pena dal generale ambito applicativo dell'articolo 606 del codice di rito (norma che individua i possibili motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunziate in grado di appello o inappellabili), con creazione di un ambito specializzante.La selezione, peraltro, riguarda non già la specie di motivi ( le tradizionali categorie della violazione di legge o del vizio di motivazione), quanto piuttosto la «direzione» dei medesimi, nel senso che il ricorso per cassazione risulta consentito solo se ha ad oggetto determinati punti della decisione emessa a seguito di patteggiamento. Da ciò deriva che vi sono aspetti della decisione emessa ai sensi degli articoli 444 e ss. cod.proc.pen. sottratti alla ricorribilità se - ed in quanto - i contenuti della decisione siano conformi all'accordo intervenuto tra le parti e non si deduca illegalità della pena, erronea qualificazione giuridica del fatto o vizio di espressione della volontà dell'imputato. 3.3 Nel caso in esame non si verte, pertanto, nè in tema di «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè in tema di vizio della espressione della volontà dell'imputato, nè in tema di «illegalità» della pena, dovendosi intendere per tale, secondo l'insegnamento di Sez. U. n. 33040 del 2015 Jazouli : a) quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorío come delineato dal codice penale ; b) quella derivante da un procedimento di commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti come incostituzionali Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]