CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 05545/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione di ufficio iscritto al numero 2867 del ruolo generale dell’anno 2025, richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardiacon ordi- nanza pronunciata in data 4 dicembre 2024 nel giudizio iscritto al n. 2306/2019Reg. Ric. del predetto ufficio giudiziario, ver- tente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa nel giudizio di merito dagli avvocati da- gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTALI ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentantepro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE – ADER ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del Direttore, legale rappre- sentantepro tempore rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) Ric. n. 2867/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 -resistenti- udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglioin data 10 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto «che la Corte di Cassazione dichiari sussistente la giurisdizione del giudice ordi- nario». Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha agito in giudizio, davanti alla Com- missione Tributaria di Imperia, per ottenerel’annullamento del provvedimento di iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento notificatale dall’Agenzia delle Entrate – Riscos- sione (AdER), per l’importo di € 4.373.403,96, preteso dalla [OSCURATO:PERSONA] eAmbientali ([OSCURATO:PERSONA]) in virtù di una de- liberazione della Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA], il Gas e il Set- tore Idrico (AEEGSI, oggi ARERA), con la quale erano state ac- certate delle irregolarità , da parte sua, nella gestione di due impiantialimentati con biogas ed era stato disposto il recupero amministrativo delle incentivazioni alla produzione di energia che le erano state concesse ederogate in relazione a detti im- pianti. [OSCURATO:PERSONA] di Imperia ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione,“appartenendo il contenzioso alla giuri- sdizione del Giudice amministrativo”. Riassunta la causa davanti al Tribunale Amministrativo per la Lombardia, quest’ultimo ha dichiarato il ricorso improcedibile , ai sensidell’art. 35, comma 1, lett. c) , c.p.a. , con riferimento al motivo n. 4;ha sollevato d ’ ufficio il conflitto negativo di giu- risdizione, ai sensi dell’art. 11, comma3, c.p.a., con riferimento aglialtri motivi del ricorso stesso, ritenendo che la giurisdizione sullequestioni con essi poste fosse devoluta dalla legge al g iu- dice ordinario o, in alternativa,al giudice tributario. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio. Ric. n. 2867/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 L’Ufficio della Procura Generale, che ha presentato conclusioni scritte, ha chiesto «che la Corte di Cassazione dichiari sussi- stente la giurisdizione del giudice ordinario». L’Agenzia delle Entrate –Riscossione (AdER)e la [OSCURATO:PERSONA] e Ambientali ([OSCURATO:PERSONA]) hanno depositato memoria, in vista dell’adunanza camerale. Ragioni della decisione 1.Si premette che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte,la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitum so- stanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, quanto sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione de- dotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto intro- duttivo della lite ed al rapporto giuridico di cui sono espressione (cfr. Cass., Sez. U, n. 10374 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Sez. U, n. 12378 del 16/05/2008; Sez. U, n. 15323 del 25/06/2010 ; tra le più recenti, ex multis: Cass., Sez. U, n. 23436 del 27/07/2022 ; Sez. U, n. 25480 del 21/09/2021; Sez. U, n. 14231 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. U, n. 21522 del 15/09/2017). 2.Nel caso di specie, la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., è diretta ad ottenere l’annullamento del provvedimento di iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento che le è stata notificatadall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER), avente ad oggettoun importo dovuto allaCSEA, a titolo di recupero amministrativo delle incentivazioni già concesse ed erogate alla stessa, sulla base di una deliberazione della AEEGSI (oggi ARERA), che tale recupero aveva disposto, per accertate irregolarità nella gestione di due impianti alimentat i con biogas. Ric. n. 2867/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 La domanda va, pertanto, qualificata come opposizione alla ri- scossione coattiva a mezzo ruolo. 3. Il T.A.R. della Lombardia ha ritenuto sussistere la propria giurisdizione esclusivamente in ordine al quarto motivo dell’ori- ginario ricorso. Con tale motivo, la società ricorrente aveva contestato il quan- tum d elle incentivazioni di cui [OSCURATO:PERSONA] era onerata al recupero amministrativo mediante il ruolo esattoriale,in forza della d eli- bera dell’AEEGSIe, cioè, il diritto di procedere alla riscossione a mezzo ruolo per l’importo iscritto. Si tratta di un motivo qualificabile, pertanto, in termini di op- posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistere, in relazione al suddetto motivo di opposizione, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a., richiedendo il suo esame l’accertamento della legittimità anche degli atti presupposti al ruolo esattoriale e, segnata- mente, della delibera dell’AEEGSI che aveva accertato le irre- golarità poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e determinato l’importo delle incentivazioni illegittimamente riscosse e, per- tanto, da recuperare nei suoi confronti. Ha ritenuto, peraltro, la relativa domanda improcedibile per so- pravvenuta carenza d’interesse, essendosi estinto per peren- zione il giudizio amministrativo nel quale la società debitrice aveva contestato la delibera dell’AEEGSI in questione, il che comportava che fosse ormai consolidato e non più contestabile, anche con riguardo al suo ammontare,il diritto di credito al re- cupero dell’indebitoin essa riconosciuto in favore della [OSCURATO:PERSONA] . 4.Con riguardo agli altri motivi di opposizione ha ritenuto, in- vece, non sussistere la giurisdizione amministrativa ma quella ordinariao, in via alternativa, quella t ributari a. Ha indicato l’oggetto di tali motivi come segue: Ric. n. 2867/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 « … con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’illegit- timità della cartella di pagamento per difetto assoluto di noti- fica, essendo stata notificata a mezzo posta elettronica certifi- cata (pec) senza nessuna sottoscrizione in formato digitale che attesti la conformità dell’atto rispetto all’originale, e dunque in asserita violazione dell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD). Il secondo motivo eccepisce l’illegittimità della cartella nella mi- sura in cui questa ha indicato, come responsabile del procedi- mento di emissione della cartella, il Direttore regionale della Liguria per l’Agenzia delle entrate-riscossione e non il soggetto realmente incaricato all’elaborazione della cartella. Con ilterzo motivo la società ricorrente deduce il deficit di motivazione de- gli atti impugnati, non avendo gli stessi indicato in forza di quale norma detti “tributi” formano oggetto di riscossione –mediante ruolo –da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali –[OSCURATO:PERSONA]. Il quinto motivo, invece, contesta l’erroneità della car- tella e del presupposto ruolo per errore di calcolo nella deter- minazione del quantum, atteso che, in difformità di quanto pre- scritto dalla Deliberazione dell’AEEGSI n. 638/2015/E/EFR, l’iscrizione a ruolo e la cartella, intimando il pagamento dell’in- tera somma, non terrebbero in considerazione gli importi og- getto dell’esecuzione del decreto di sequestro preventivo, tut- tora in atto, pari a complessivi euro 626.000. Il sesto motivo, infine, eccepisce l’illegittimità della cartella esattoriale per omessa indicazione del tasso d’interesse applicato all’importo intimato da parte di [OSCURATO:PERSONA]». Secondo il Tribunale Amministrativo, detti motivi sarebbero tutti diretti «unicamente a contestare la legittimità dell’avviata procedura di recupero esattoriale» … «sulla scorta della dedu- zione di vizi formali del procedimento di riscossione e dei rela- tivi atti, nonché di asseriti errori di calcolo», implicando essi un sindacato che non potrebbe rientrare nell’ambito della sua Ric. n. 2867/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 giurisdizione esclusiva, non essendo avanzate contestazion i sull’esercizio –o mancato esercizio – di poteri pubblicistici , ma sarebbe devoluto alla giurisdizione ordinaria ( o , in alternativa, a quella t ributari a), secondo i principi affermati da queste stesse Sezioni Unite, in base ai quali spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla sola forma e,dunque, alla legittimità formale dell ’ atto esecutivo come tale (sono richiamate, in proposito: Cass., Sez. U., 14 aprile 2020 n. 7822; Cass.,Sez. U., 18 gennaio 2022 n. 1394). [OSCURATO:PERSONA] afferma, altresì, che andrebbe chia- rita dalle Sezioni Unite la effettiva natura , tributaria o meno, «della pretesa sostanziale azionata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ossia il recupero esattoriale dei c.d. incentivi di produzione», e ciò pur esprimendo «perplessità in ordine alla sussistenza di un ambito di cognizione in capo al [OSCURATO:PERSONA]- tario, non potendosi configurare la natura di “tributo” agli in- centivi alla produzione di energia elettrica erogati alla ricorrente a seguito delle convenzioni stipulate con il GSE nel 2007» e concludendo, anzi, che, a suo avviso, «le incentivazioni alla pro- duzione di energia, invero, non sembrano condividere alcuno degli elementi costituivi della nozione di “tributo”, configuran- dosi invece nell’ambito della categoria delle sovvenzioni e/o contributi al sistema». 5.Va premesso che non risulta del tutto chiaro, nell’economia della decisione del Tribunale Amministrativo, quale rilievo con- creto dovrebbe attribuirsi alle considerazioni da ultimo richia- mate, in ordine alla natura del credito per il recupero delle in- centivazioni alla produzione di energia, in relazione all’indivi- duazione della giurisdizione sui motivi di ricorso ritenutiinerenti alla sola regolarità e , dunque , alla legittimità formale dell ’ atto esecutivo come tale, una volta chiarito che siffatte ultime con- testazioni rientrerebbero, comunque, nell’ambito della giurisdi- zione del giudice ordinario (indipendentemente, cioè, dalla Ric. n. 2867/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 natura del credito fatto valere in via esecutiva, essendo esse estranee alla contestazione di quest’ultimo in sé). 6.In ogni caso, per quanto effettivamente rileva nella presente sede, si deve osservare che non tutti i motivi di ricorso in rela- zione ai quali è stato sollevato il conflitto negativo di giurisdi- zione possono ritenersi «inerenti alla sola forma e, dunque, alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale», configuran- dosi, in altri termini, quali motivi di opposizione agli atti esecu- tivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e, come tali, certamente rien- tranti nella giurisdizione del giudice ordinario. 6.1 Ciò deve certamente affermarsi per i prim i tre motiv i dell’opposizione, rispettivamente aventi ad oggetto l’invalidità della notificazione della cartella di pagamento, nonché l’erronea indicazione del responsabile del procedimento ed un deficit di motivazione negli atti impugnati(vale a dire l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento), cioè mere irregolarità e vizi di forma degli atti pre-esecutivi del procedimento di riscossione, senza alcuna specifica contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata nelle formedella riscossione a mezzo ruolo. Altrettanto è a dirsi per il sesto motivo, avente ad oggetto l’il- legittimità della cartella esattoriale per omessa indicazione del tasso d’interesse applicato all’importo intimato: anche tale mo- tivo deve ritenersi relativo ad un vizio formale della cartella di pagamento; vizioattinente, segnatamente, ai requisiti di chia- rezza del contenuto dell’intimazione, dal momento che viene, in sostanza, contestata la mancata specificazione, nella cartella di pagamento, del procedimento di calcolo dell’importo di cui è richiesto il pagamento e non specificamente il diritto di proce- dere ad esecuzione forzata in relazione ad una determinata somma. Per tali motivi di opposizione, da qualificarsi in termini di oppo- sizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deve Ric. n. 2867/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 effettivamente affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, come ritenuto dal T.A.R. rimettente. 6.2 Al contrario, il quinto motivo, va qualificato in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Con esso, infatti, è dedotta, come rileva lo stesso Tribunale Amministrativo, «l’erroneità della cartella e del presupposto ruolo per errore di calcolo nella determinazione del quantum, atteso che, in difformità di quanto prescritto dalla Deliberazione dell’AEEGSI n. 638/2015/E/EFR, l’iscrizione a ruolo e la cartella, intimando il pagamento dell’intera somma, non terrebbero in considerazione gli importi oggetto dell’esecuzione del decreto di sequestro preventivo, tuttora in atto, pari a complessivi euro 626.000». In particolare, lo specifico oggetto della contestazione è la cor- retta interpretazione e, in definitiva, la effettiva sostanza del provvedimento amministrativo sul quale si fonda l’iscrizione a ruolo contestata e, conseguentemente, il diritto di procedere ad esecuzione forzata per parte della somma di cui è stato intimato il pagamento. In detto provvedimento è, in effetti, disposto chiaramente il re- cupero amministrativo di tutti gli importi indebitamente perce- piti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (la cui natura tributaria va effet- tivamente esclusa, come del resto sostenuto da tutte le parti e dallo stesso T.A.R.) e vi è una espressa quantificazione di tali importi in complessivi € 4.373.403,96. Secondo la società ricorrente, peraltro, poiché nel medesimo provvedimento si afferma che dovrebbe “tenersi conto”anche dell’importo già oggetto di un sequestro cautelativo operato dalla Procura della Repubblica di Imperia (importo non indicato specificamente nel provvedimento in questione: la ricorrente lo assume pari ad € 626.000,00), il diritto di procedere alla riscos- sione a mezzo ruolo sussisterebbe solo per la differenza. Ric. n. 2867/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 Si tratta, dunque, di una contestazione sostanziale, avente ad oggetto il diritto di procedere ad esecuzione forzata per il cre- dito iscritto a ruolo, da qualificarsi senz’altro in termini di op- posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non certo di una contestazione avente ad oggetto mere irregolarità for- mali degli atti della riscossione. In relazione al suddetto motivo di ricorso, la giurisdizione spetta al giudice al quale va riconosciuta la potestà giurisdizionale sulle contestazioniaventi ad oggetto l’esercizio – o il mancato esercizio – d e i poteri pubblicistici relativi all’accertamento ed alla determinazione del credito per il recupero delle incentiva- zioni alla produzione di energia, dal momento che si discute dell’effettivo contenuto dispositivo del provvedimento ammini- strativo con il quale è stato effettuato tale accertamento e de- terminato il predetto credito (dovendosi, peraltro, tenere anche conto del fatto che un provvedimento di sequestro preventivo penale non è, ovviamente, equiparabile ad un pagamento e non riduce, pertanto, di per sé, il credito spettante all’autorità avente diritto al recupero degli incentivi abusivamente ri- scossi). Tale giudice è stato, in realtà, individuato nel giudice ammini- strativodallo stesso Tribunale rimettente, avendo questi affer- mato la propria giurisdizione sul quarto motivo del ricorso, anch’esso qualificabile in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., anch’esso avente ad oggettogli atti presupposti al ruolo esattoriale –e, segnatamente, la delibera dell’AEEGSI– ed anch’esso, quindi, relativo all’esercizio del po- tere pubblicistico di detta autorità. È utile, in proposito, richiamare i termini in cui il Tribunale Am- ministrativo illustra la doglianza di cui al quarto motivo dell’ori- ginario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.: «la doglianza deduce l’il- legittimità da parte di [OSCURATO:PERSONA] a riscuotere l’intero importo iscritto a ruolo, pari a Euro 4.373.403,96 di somma capitale. Ad avviso Ric. n. 2867/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 della ricorrente, invero, l’iscrizione a ruolo si fonderebbe sulla ingiunzione di [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, rinvierebbe alle ri- sultanze delle verifiche ispettive svolte. Sennonché da tali atti presupposti si evincerebbe per tabulas che le somme che sa- rebbero state indebitamente percette dalla [OSCURATO:PERSONA] am- monterebbero a euro 626.000,00 e non a euro 4.373.403,96, con conseguente assenza di titolo per la differenza, pari a euro 3.747.403,96». Il T.A.R. afferma, in relazione a tale doglianza, quanto segue: «Questa, in sostanza, contesta in questa sede il quantum di incentivazioni cui [OSCURATO:PERSONA] è onerata al recupero am- ministrativo mediante il ruolo esattoriale in forza della Delibera dell’AEEGSI n. 638/2015/E/EFR del 21 dicembre 2015. Sussi- ste, quindi, la giurisdizione di questo G.A. ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. l) del cod.proc.amm., richiedendo la disamina della censura in esame l’accertamento della legittimità anche degli atti presupposti al ruolo esattoriale e, segnatamente, la Delibera dell’Autorità n. 638/2015/E/EFR del 21 dicembre 2015 nonché la connessa Relazione degli Uffici della DOCV al Collegio dell’Autorità sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal GSE di cui all’Allegato A». Il quinto motivo, qui in esame, ha, in realtà, analogo oggetto, contestandosi anche con esso «il quantum di incentivazioni cui [OSCURATO:PERSONA] è onerata al recupero amministrativo mediante il ruolo esattoriale in forza della Delibera dell’AEEGSI», sebbene sotto un diverso(e in qualche modo subordinato) profilo: in questo caso, infatti, non si contesta l’importo totale indebitamente per- cepito dalla società ricorrente e, quindi, da restituire, ma quello ancora dovuto in restituzione e per il quale sarebbe stato effet- tivamente disposto, in concreto, il recupero in via amministra- tiva con la deliberadell’AEEGSI. Anche in questo caso, peraltro, la censura ha ad oggetto il cor- retto esercizio del potere amministrativo e, segnatamente, la corretta determinazione dell’importo del credito effettivamente Ric. n. 2867/2025– S ez. Unite – A d . 10 febbraio 20 26 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 ed in concreto da iscrivere a ruolo e, dunque, da recuperare per mezzo della procedura di riscossione coattiva da parte del [OSCURATO:PERSONA], sulla base del provvedimento amministrativo che detto recupero coattivo ha disposto. Di conseguenza, per ragioni analoghe a quelle espresse dal T.A.R. in relazione al quarto motivo, anche con riguardo al quinto motivo del ricorso originario va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 7.È dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sul primo, secondo, terzo e sesto motivo dell’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..È dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sul quinto motivo dell’originario ricorso propo- sto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. La regolamentazione delle spesedel presente regolamento può essere rimessa all’esito del giudizio di merito. P.Q.M La Corte,a Sezioni Unite: - dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sul primo, secondo, t