CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06332/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede di annullare la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 1 aprile 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] il 19 novembre 2019 dal Tribunale di Parma alla pena di 4 mesi di reclusione per il reato ex art. 10-quater digs. n.74 del 2000 perché, in qualità di legale rappresentate della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., si era avvalso di crediti di imposta non spettanti, procedendo all'indebita compensazione di tributi per un importo complessivo di € 103.394,71 (in Parma il 27 dicembre 2013). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione degli artt. 157 e ss. cod. pen. La Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della sentenza impugnata ma non dichiarata per un'erronea individuazione del tempus commissi delicti. Già dal capo di imputazione, che indicava genericamente come momento consumativo del reato il 27 dicembre 2013 solo per le condotte degli altri coimputati, sarebbe emerso che il reato sarebbe stato commesso sino al 3 settembre 2012, data in cui l'imputato aveva cessato ogni carica; all'imputato non era stata contestata nemmeno la qualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il momento consumativo del reato andrebbe ulteriormente retrodatato. Nell'imputazione era stato individuato come dies a quo il 27 dicembre 2013, coincidente con il termine ultimo per la dichiarazione annuale dei redditi; in realtà, come stabilito dalla giurisprudenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere in considerazione, quale momento consumativo, la data di presentazione dei modelli F24, avvenuta il 31 maggio 2012: da tale data la Corte di appello avrebbe dovuto far decorrere il termine di prescrizione. Facendo decorrere dal 31 maggio 2012 il termine di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni, il reato si sarebbe estinto il 12 novembre 2020. Ove si ritenesse quale dies a quo il 3 settembre 2012, il reato si sarebbe prescritto in data 15 febbraio 2021, ossia un mese e mezzo prima della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione delle somme oggetto di indebita compensazione. La Corte territoriale non avrebbe posto rimedio alle contraddizioni in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado in relazione alla quantificazione delle somme indebitamente compensate, effettuata acriticamente in base agli accertamenti della Guardia di Finanza e senza alcuna autonoma valutazione.[OSCURATO:PERSONA] di Finanza avrebbe disconosciuto quindici fatture passive del 2010, e non avrebbe detratto le spese di acquisto. Inoltre, i numerosi dubbi in ordine all'effettiva quantificazione degli importi oggetto di indebita compensazione avrebbero dovuto indurre la Corte a pronunciare una sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla data indicata nel capo di imputazione, il 27 dicembre 2013, e non dalla data della presentazione dell'ultimo modello F24. 1.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, dep. 2019, Cappello, Rv. 274854 - 01), il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto di indebita compensazione non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'Iva. Tali principi sono stati ribaditi da Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755 - 01, secondo cui il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10- quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale; non rilevano, pertanto, l'eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale, in quanto tali operazioni, successive alla presentazione del modello indicato, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente, senza alcun effetto costitutivo o modificativo. 1.3. Il ricorrente ha dimostrato che l'ultimo modello F24 risulta essere stato presentato il 31 maggio 2012; tenuto conto dei limiti edittali del reato ex art. 10- quater d.lgs. n. 74 del 2000, il termine massimo di prescrizione è di 7 anni e 6 mesi, a cui devono aggiungersi i periodi di sospensione della prescrizione dal 2 maggio 2017 al 12 dicembre 2017, per l'astensione dei difensori e di 60 giorni dal 11 giugno 2019 per impedimento del difensore, per complessivi 284 giorni. Il reato si era pertanto prescritto il 9 settembre 2020, prima della pronuncia della sentenza del 1 aprile 2021 della Corte di appello di Bologna. 1.4. Non si applica la sospensione della prescrizione per la pandemia perché il processo risulta fissato in appello con decreto del 6 novembre 2020 per l'udienza del 1 aprile 2021; la sentenza di primo grado è stata emessa con motivazione contestuale il 19 novembre 2019 dal Tribunale di Parma. Va applicato il principio stabilito da Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432: «In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (in motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)». 2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 2.1. Non emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove. 2.2. Va confermata la confisca diretta ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 sui beni della società; il ricorrente non è legittimato alla contestazione della confisca diretta non essendo più il legale rappresentante della società.2.3. Va, invece, revocata la confisca per equivalente in adesione all'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite dell'art. 578-bis cod. proc. pen. con la sentenza del 29/09/22, Esposito, di cui si conosce la massima provvisoria. Le Sezioni Unite, al quesito sul «Se la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.» hanno risposto in senso negativo «trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost.». Cfr. Sez. 3, n. 15655 del 02/02/2022, Marasco, Rv. 283275 - 01, secondo cui la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che prevede la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, tuttavia, ove disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittívo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenz