CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 luglio 1966
Cassazione n. 28026/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/07/1966 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accoglimento con rinvio limitatamente alla applicazione del quinto comma delléart. 73 T.U. stupefacenti. Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. LiF 28 6W 2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Gip del Tribunale di Lecce con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art 73, comma 1 e 1 bis d.P.R. 309/1990, per aver detenuto, per uso non esclusivamente personale, un totale di grammi 55,787 di canapa indiana, distribuite in due confezioni, l'una di grammi 43,601 e l'altra di grammi 12,186. 2. 1.L'imputato ricorre per Cassazione deducendo, con il primo motivo di ricorso, mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, posto che il giudice, erroneamente, ha ritenuto che 160 dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente ne impedissero la riconduzione nell'ipotesi attenuata. Richiama, a sostegno, l'orientamento delle Sezioni Unite secondo il quale la qualificazione giuridica deve discendere da una valutazione complessiva del fatto in concreto alla luce di vari indici, tra cui anche il dato ponderale, che tuttavia non può assumere una valenza assorbente e prevalente nel confronto con gli altri indici rilevanti. La Corte territoriale si è invece limitata ad evidenziare il quantitativo complessivo di sostanza stupefacente distribuita in due buste di peso diverso, fondando la valutazione esclusivamente sul dato ponderale costituito dal numero di dosi estraibili dal quantitativo di stupefacente detenuto. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice si è limitato a constatare i precedenti penali, tra cui uno in materia di stupefacenti, senza valutare nessun altro dei criteri generali previsti dall'art.133 cod. pen. e senza alcuna attenzione alla personalità del soggetto ed ha negato la sospensione condizionale della pena con motivazione di stile e inidonea. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio quanto all'applicazione del quinto comma dell'art. 73 T.U. stupefacenti [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima doglianza non può essere accolta. Anche nell'attuale assetto normativo rimane infatti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo, che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010). L'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, anche se all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è ben possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, dovendosi conseguentemente escludere in tal caso il ricorrere di tale fattispecie (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 02, Murolo). Tale orientamento giurisprudenziale è stato recentemente ribadito, affermandosi che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023 Ud. (dep. 27/03/2023 ) Rv. 284319). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha escluso la qualificazione del fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990 facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati e tenendo in considerazione non solo il rilevante numero di dosi ricavabili II rs-arà71za -3. dalla sostanza stupefacente sequestrata ma anche dalle modalità di confezionamento della sostanza, distribuita in due buste di diverso peso, nonché il rinvenimento di strumenti idonei al confezionamento delle dosi ( bilancino, rotolo di nastro isolante, fogli di alluminio) nonché di semi di canapa. Di qui l'esclusione dell'ipotesi della lieve entità. Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2. Le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai Precedenti penali del ricorrente che annovera una condanna per delitto in materia di stupefacenti, per illecita detenzione di armi, peraltro con condanna a pena sospesa, e per guida in stato di ebbrezza, tenendo anche conto che la pena applicata dal giudice di primo grado e corrispondente al minimo legale e del tutto congruq, ed equa in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. Si osserva inoltre che la doglianza relativa alla mancata sospensione condizionale della pena non è stata dedotta in appello ma per la prima volta in sede di legittimità. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle