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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23379/2023

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orimac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, al viale Angelico, n. 301, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Perugini -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimato- per la cassazione della sentenza del 9 settembre 2015 della corte d’appello di Ancona; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 15 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Perrino.

Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA]-Vendita di beni mobili a offerte private-Potere di sospensione della vendita in caso di presentazione di offerta migliorativa.RG n. 5792/16 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] di causa Emerge dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:SOCIETA] si offrì di acquistare i beni mobili del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], posti in vendita a offerte private; che il curatore , dopo aver ricevuto l’offerta, mise all’asta i beni per due volte e che, in esito a questi esperimenti di vendita, comunicò all’offerente, a tanto autorizzato dal giudice delegato, l’accettazione della proposta di acquisto. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, manifestò il venir meno del proprio interesse perché aveva ritenuto respinta la proposta formulata per via della successivae reiterata messa all’asta dei beni.

Il curatore ritenne che il contratto si fosse comunque perfezionato, di modo che procedette alla vendita in danno ex art.1515 c.c., in esito alla quale convenne la [OSCURATO:SOCIETA] in giudizio, per ottenerne la condanna al pagamento della differenza tra il prezzo convenuto e quello ricavato, oltre alle spese e competenze legali sostenute per il procedimento ex art. 1515 c.c., agli interessi e ai costi affrontati per la custodia dei beni.

Il Tribunale di Fermo ravvisò la responsabilità risarcitoria della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto escluse che la successiva indizione delle aste avesse implicatoil rifiuto , da parte del curatore, della proposta di acquisto originariamente formulata , ma contenne la condanna nei limiti della differenza tra il prezzo ottenuto dal [OSCURATO:SOCIETA] in esito all’incanto e quello offerto dalla società, oltre agli interes si legali, sulla base, però, non già dell’art. 1515 c.c., ma dell’art. 587 c.p.c.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 9 settembre 2015, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia di primo grado.

A sostegno della decisione ha ritenuto, conformemente a quanto stabilito dal tribunale, che benché l’art. 106 l.fall., nel testo antecedente alla riforma del 2006 applicabile al tempo dei fatti, affidi al giudice delegato la scelta della forma della vendita e non disciplini le modalità di quella ad offerte private, comunque nella specie RG n. 5792/16 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore trovavaapplicazione l’art. 587 c.p.c., del quale ricorreva la ratio , che è quella d’impedire che dall’inadempimento dell’aggiudicatario possa derivare un danno per i creditori procedenti o per quelli concorsuali.

A tanto ha aggiunto che,sebbene l’offerta di [OSCURATO:SOCIETA] avesse natura di proposta contrattuale, la vendita avrebbe prodotto il proprio effetto traslativo non con l’accettazione del curatore, ma soltanto col pagamento del prezzo e il successivo provvedimento di trasferimento.

E ciò perché la cessione, se pur realizzata mediante strumenti privatistici, comportava comunque un trasferimento coattivo, sotto la direzione della procedura; di modo che, per un verso, l’autorizzazione del giudice delegato, pur non atteggiandosi come aggiudicazione, ne aveva assolto la funzione e, per l’altro, la successiva indizione delle due gare di vendita implicava non già il rifiuto della proposta, ma la mera sospensione della cessione a offerta privata, al fine della realizzazione di un prezzo maggiore di quello offerto dall’appellante, nell’interesse della massa.

Contro questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il Fallimentonon replica.

Motivi della decisione 1.- Co l secondo motivo di ricorso , da esaminare preliminarmente, perché logicamente prodromico, parte ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c., giacché la corte d’appello avrebbe esorbitato dalla richiesta delle parti,introducendo un nuovo tema d’indagine, là dove ha applicato la disciplina dell’art. 587 c.p.c. benché si fosse proceduto in base all’art. 1515 c.c. , così incor rendo nel vizio di ultrapetizione, La censura proposta, di là dalla sua sussumibilità nell’ambito del n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c.,è infondata. 1.1.-La corte d’appello non è incorsa nel vizio denunciato.RG n. 5792/16 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore Il giudice ha difatti il potere - dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare lenorme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti; di modo che incorre nella violazione del divieto diultrapetizione soltanto qualora sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. n. 5153/19).

E nel caso in esame, a fronte della domanda risarcitoria proposta dal [OSCURATO:SOCIETA] per i danni subiti dal rifiuto dell’offerente di perfezionare il contratto di vendita e di pagarne il prezzo, il giudice d’appello, come quello di primo grado, ha appunto individuato la norma a suo avviso da applicare, che ha identificato con l’art . 587 c.p.c.; e ciò in conformità all’indirizzo già espresso da questa Corte (Cass. n. 19142/06, richiamata da Cass. n. 662/18, punto 5) la quale, al cospetto di una pronuncia di merito di applicazione degli istituti tipici della contrattazione fra privati, compreso quello della vendita in danno, alla cessione di beni mobili compiuta dal curatore di un fallimento, haappunto ravvisato nel l’operazione la struttura della vendita forzata e ha applica to d’ufficio l’art. 587 , comma 2, c.p.c. 2.-In effetti, la vendita a offerta privata, soltanto menzionata dall’art. 106, comma 1, l. fall. ante riforma, che ne rimetteva la determinazione di forme e modalità al giudice delegato, prefigura un modello ibrido, dato dall’impiego di uno schema negoziale per il perseguimento delle finalità della procedura concorsuale, nell’ambito della quale si è introd otto un modulo privatistico di liquidazione dell’attivo.

Anche quella vendita, tuttavia, è modalità tipica del procedimento di liquidazione coattiva dell'attivo fallimentare e, pur lasciando ampi margini di discrezionalitàal giudice delegato, non può essere equiparata alla vendita volontaria, proprio perché è un’alienazione giudiziale, in seno alla procedura fallimentare.RG n. 5792/16 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 2.1.-Per conseguenza l'effetto reale di trasferimento del bene non è riconducibile al consenso del curatore (che non assume il ruolo di parte)come momento perfezionativo del contratto, ma, in ragione della natura di vendita giudiziale, a norma dell’art. 540 c.p.c. si verifica esclusivamente con l'integrale pagamento del prezzo (Cass.n. 3236/88; 5466/1997, 9624/1993, ripresa da Cass. 14103/2003 e, da ultimo, con riguardo al rinnovato art. 108 l.fall., da Cass. n. 25329/17).

Ne deriva che il curatore, a tanto autorizzato dal giudice delegato, può esperire, fino alla stipulazione della vendita e al pagamento del prezzo, ulteriori modalità di ricerca volte alla realizzazione di un prezzo maggiore di quello offerto (Cass. n. 11729/93; n. 14103/03). 3.- Non v’è quindi dubbio che la posizione dell’offerente a seguito dell’accettazione del curatore, debitamente autorizzato dal giudice delegato,sia assimilabile a quella dell’aggiudicatario.

E allora, a fronte del mancato pagamento del prezzo, in virtù della combinazione, nei limiti della compatibilità con le peculiarità della vendita a offerta privata, che non contempla necessariamente cauzione, del comma 2 dell’art. 540 c.p.c., secondo cui «se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente» e dell’ultimo comma dell’art. 587 c.p.c., secondo cui «se il prezzo che se ne ricava…risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza», effettivamente nessuna modifica dei fatti costitutivi si è determinata in virtù dell’applicazione della disciplina dell’art. 587 c.p.c., in luogo di quella prevista dall’art. 1515 c.c. (sull’applicazione degli artt. 587 c.p.c. e 177 disp.att. c.p.c., in quanto compatibili, alla vendita a offerte private compiuta in base al testo previgente dell’art. 106 l.fall., cfr. Cass. 662/18, cit.).

Il motivo è rigettato.RG n. 5792/16 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 4.-Sono, rispettivamente, assorbite o inammissibili le restanti censure compendiate nel primo motivo di ricorso, col quale la ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 571 e 587 c.p.c.:i)perché la corte d’appello non avrebbe consideratoche l’offerta della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto non cauzionata , era inefficace e comunque poteva essere revocata decorsi venti giorni senza che fosse emesso alcun provvedimento; ii) perché in realtà l’offerta era stata tacitamente rifiutata dal curatore;iii) per ch é il giudice delegato non ha fatto applicazione della disciplina dettata dall’art. 587 c.c. pronunciando la decadenza e la perdita della cauzione, nel caso in esame mai versata, e disponendo un nuovo incanto, ma ha proceduto secondo le forme dell’art. 1515 c.c., di modo che l’inosservanza delle modalità prescritte renderebbe inapplicabile la sanzione. 4.1.- Inammissibile, perché nuovo, è il profilo concernente la pretesa inefficacia della proposta perché non cauzionata.

Inammissibile perché richiede una valutazione dei fatti diversa da quella compiuta dalla corte d’appello è l’aspetto riguardante il preteso rifiuto dell’offerta da parte del curatore.

Assorbito dalle considerazioni dinanzi svolte in ordine alla discrezionalità di cui gode il giudice delegato e con riguardo all’esigenza, posta in luce dalla corte d’appello, d’impedire che dall’inadempimento dell’offerente derivi un danno alla massa, è il profilo relativo alla pretesa inosservanza delle modalità di vendita prescritte dall’art. 587 c.p.c. 5.-Il ricorso è respinto.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il15 giugno 2023 .

Lapresidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orimac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, al viale Angelico, n. 301, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Perugini -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimato- per la cassazione della sentenza del 9 settembre 2015 della corte d’appello di Ancona; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 15 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Perrino. Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA]-Vendita di beni mobili a offerte private-Potere di sospensione della vendita in caso di presentazione di offerta migliorativa.RG n. 5792/16 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] di causa Emerge dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:SOCIETA] si offrì di acquistare i beni mobili del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], posti in vendita a offerte private; che il curatore , dopo aver ricevuto l’offerta, mise all’asta i beni per due volte e che, in esito a questi esperimenti di vendita, comunicò all’offerente, a tanto autorizzato dal giudice delegato, l’accettazione della proposta di acquisto. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, manifestò il venir meno del proprio interesse perché aveva ritenuto respinta la proposta formulata per via della successivae reiterata messa all’asta dei beni. Il curatore ritenne che il contratto si fosse comunque perfezionato, di modo che procedette alla vendita in danno ex art.1515 c.c., in esito alla quale convenne la [OSCURATO:SOCIETA] in giudizio, per ottenerne la condanna al pagamento della differenza tra il prezzo convenuto e quello ricavato, oltre alle spese e competenze legali sostenute per il procedimento ex art. 1515 c.c., agli interessi e ai costi affrontati per la custodia dei beni. Il Tribunale di Fermo ravvisò la responsabilità risarcitoria della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto escluse che la successiva indizione delle aste avesse implicatoil rifiuto , da parte del curatore, della proposta di acquisto originariamente formulata , ma contenne la condanna nei limiti della differenza tra il prezzo ottenuto dal [OSCURATO:SOCIETA] in esito all’incanto e quello offerto dalla società, oltre agli interes si legali, sulla base, però, non già dell’art. 1515 c.c., ma dell’art. 587 c.p.c. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 9 settembre 2015, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia di primo grado. A sostegno della decisione ha ritenuto, conformemente a quanto stabilito dal tribunale, che benché l’art. 106 l.fall., nel testo antecedente alla riforma del 2006 applicabile al tempo dei fatti, affidi al giudice delegato la scelta della forma della vendita e non disciplini le modalità di quella ad offerte private, comunque nella specie RG n. 5792/16 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore trovavaapplicazione l’art. 587 c.p.c., del quale ricorreva la ratio , che è quella d’impedire che dall’inadempimento dell’aggiudicatario possa derivare un danno per i creditori procedenti o per quelli concorsuali. A tanto ha aggiunto che,sebbene l’offerta di [OSCURATO:SOCIETA] avesse natura di proposta contrattuale, la vendita avrebbe prodotto il proprio effetto traslativo non con l’accettazione del curatore, ma soltanto col pagamento del prezzo e il successivo provvedimento di trasferimento. E ciò perché la cessione, se pur realizzata mediante strumenti privatistici, comportava comunque un trasferimento coattivo, sotto la direzione della procedura; di modo che, per un verso, l’autorizzazione del giudice delegato, pur non atteggiandosi come aggiudicazione, ne aveva assolto la funzione e, per l’altro, la successiva indizione delle due gare di vendita implicava non già il rifiuto della proposta, ma la mera sospensione della cessione a offerta privata, al fine della realizzazione di un prezzo maggiore di quello offerto dall’appellante, nell’interesse della massa. Contro questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il Fallimentonon replica. Motivi della decisione 1.- Co l secondo motivo di ricorso , da esaminare preliminarmente, perché logicamente prodromico, parte ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c., giacché la corte d’appello avrebbe esorbitato dalla richiesta delle parti,introducendo un nuovo tema d’indagine, là dove ha applicato la disciplina dell’art. 587 c.p.c. benché si fosse proceduto in base all’art. 1515 c.c. , così incor rendo nel vizio di ultrapetizione, La censura proposta, di là dalla sua sussumibilità nell’ambito del n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c.,è infondata. 1.1.-La corte d’appello non è incorsa nel vizio denunciato.RG n. 5792/16 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore Il giudice ha difatti il potere - dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare lenorme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti; di modo che incorre nella violazione del divieto diultrapetizione soltanto qualora sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. n. 5153/19). E nel caso in esame, a fronte della domanda risarcitoria proposta dal [OSCURATO:SOCIETA] per i danni subiti dal rifiuto dell’offerente di perfezionare il contratto di vendita e di pagarne il prezzo, il giudice d’appello, come quello di primo grado, ha appunto individuato la norma a suo avviso da applicare, che ha identificato con l’art . 587 c.p.c.; e ciò in conformità all’indirizzo già espresso da questa Corte (Cass. n. 19142/06, richiamata da Cass. n. 662/18, punto 5) la quale, al cospetto di una pronuncia di merito di applicazione degli istituti tipici della contrattazione fra privati, compreso quello della vendita in danno, alla cessione di beni mobili compiuta dal curatore di un fallimento, haappunto ravvisato nel l’operazione la struttura della vendita forzata e ha applica to d’ufficio l’art. 587 , comma 2, c.p.c. 2.-In effetti, la vendita a offerta privata, soltanto menzionata dall’art. 106, comma 1, l. fall. ante riforma, che ne rimetteva la determinazione di forme e modalità al giudice delegato, prefigura un modello ibrido, dato dall’impiego di uno schema negoziale per il perseguimento delle finalità della procedura concorsuale, nell’ambito della quale si è introd otto un modulo privatistico di liquidazione dell’attivo. Anche quella vendita, tuttavia, è modalità tipica del procedimento di liquidazione coattiva dell'attivo fallimentare e, pur lasciando ampi margini di discrezionalitàal giudice delegato, non può essere equiparata alla vendita volontaria, proprio perché è un’alienazione giudiziale, in seno alla procedura fallimentare.RG n. 5792/16 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 2.1.-Per conseguenza l'effetto reale di trasferimento del bene non è riconducibile al consenso del curatore (che non assume il ruolo di parte)come momento perfezionativo del contratto, ma, in ragione della natura di vendita giudiziale, a norma dell’art. 540 c.p.c. si verifica esclusivamente con l'integrale pagamento del prezzo (Cass.n. 3236/88; 5466/1997, 9624/1993, ripresa da Cass. 14103/2003 e, da ultimo, con riguardo al rinnovato art. 108 l.fall., da Cass. n. 25329/17). Ne deriva che il curatore, a tanto autorizzato dal giudice delegato, può esperire, fino alla stipulazione della vendita e al pagamento del prezzo, ulteriori modalità di ricerca volte alla realizzazione di un prezzo maggiore di quello offerto (Cass. n. 11729/93; n. 14103/03). 3.- Non v’è quindi dubbio che la posizione dell’offerente a seguito dell’accettazione del curatore, debitamente autorizzato dal giudice delegato,sia assimilabile a quella dell’aggiudicatario. E allora, a fronte del mancato pagamento del prezzo, in virtù della combinazione, nei limiti della compatibilità con le peculiarità della vendita a offerta privata, che non contempla necessariamente cauzione, del comma 2 dell’art. 540 c.p.c., secondo cui «se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente» e dell’ultimo comma dell’art. 587 c.p.c., secondo cui «se il prezzo che se ne ricava…risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza», effettivamente nessuna modifica dei fatti costitutivi si è determinata in virtù dell’applicazione della disciplina dell’art. 587 c.p.c., in luogo di quella prevista dall’art. 1515 c.c. (sull’applicazione degli artt. 587 c.p.c. e 177 disp.att. c.p.c., in quanto compatibili, alla vendita a offerte private compiuta in base al testo previgente dell’art. 106 l.fall., cfr. Cass. 662/18, cit.). Il motivo è rigettato.RG n. 5792/16 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 4.-Sono, rispettivamente, assorbite o inammissibili le restanti censure compendiate nel primo motivo di ricorso, col quale la ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 571 e 587 c.p.c.:i)perché la corte d’appello non avrebbe consideratoche l’offerta della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto non cauzionata , era inefficace e comunque poteva essere revocata decorsi venti giorni senza che fosse emesso alcun provvedimento; ii) perché in realtà l’offerta era stata tacitamente rifiutata dal curatore;iii) per ch é il giudice delegato non ha fatto applicazione della disciplina dettata dall’art. 587 c.c. pronunciando la decadenza e la perdita della cauzione, nel caso in esame mai versata, e disponendo un nuovo incanto, ma ha proceduto secondo le forme dell’art. 1515 c.c., di modo che l’inosservanza delle modalità prescritte renderebbe inapplicabile la sanzione. 4.1.- Inammissibile, perché nuovo, è il profilo concernente la pretesa inefficacia della proposta perché non cauzionata. Inammissibile perché richiede una valutazione dei fatti diversa da quella compiuta dalla corte d’appello è l’aspetto riguardante il preteso rifiuto dell’offerta da parte del curatore. Assorbito dalle considerazioni dinanzi svolte in ordine alla discrezionalità di cui gode il giudice delegato e con riguardo all’esigenza, posta in luce dalla corte d’appello, d’impedire che dall’inadempimento dell’offerente derivi un danno alla massa, è il profilo relativo alla pretesa inosservanza delle modalità di vendita prescritte dall’art. 587 c.p.c. 5.-Il ricorso è respinto. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. Così deciso in Roma, il15 giugno 2023 . Lapresidente
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