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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 29537/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 27306-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] DEI [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 1838 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 4063/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2016 R.G.N. 4476/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. i [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 27.5.2016, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta dal geom. [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (CIPAG) somme per contributi non versati relativamente all'anno 2005; che avverso tale pronuncia il geom. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura; che la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata: [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10,

I. n. 773/1982, e 3, comma 12,

I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che il reddito da lui prodotto potesse essere assoggettato a contribuzione in favore della Cassa ancorché derivasse dalla mera partecipazione ad un'impresa societaria avente ad oggetto attività di realizzazione e manutenzione di impiantistica elettrica e antincendio; che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali hanno rigettato il gravame dell'odierno ricorrente sul rilievo che egli, pur risultando iscritto all'Albo e alla Cassa, non aveva provveduto a presentare tempestivamente l'autocertificazione attestante la natura non professionale del proprio reddito, di talché doveva reputarsi operante, giusta delibera consiliare della Cassa n. 2/2003 (approvata ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 509/1994), "il meccanismo presuntivo di iscrizione alla gestione previdenziale con conseguente obbligo di pagamento della contribuzione minima, indipendentemente dalla produzione di un reddito professionale, obbligo già [...] previsto dall'art. 10 comma 2 legge 773/82" (così la sentenza impugnata, pag. 4); che parte ricorrente, lungi dal confrontarsi con tale ratio decídendi (ciò che avrebbe richiesto la censura d'illegittimità della delibera cit. nella parte in cui, oltre a presumere la natura professionale del reddito prodotto dall'iscritto all'albo e alla Cassa e a fissare le modalità procedimentali mediante le quali questi è ammesso ad autocertificare la natura extraprofessionale del proprio reddito, prevede un contributo minimo collegato alla mera iscrizione all'albo e alla Cassa, indipendentemente dalla produzione di un qualsiasi reddito professionale), pretenderebbe di criticare la sentenza impugnata semplicemente sul presupposto della supposta natura extraprofessionale del proprio reddito, che è circostanza di fatto che la Corte territoriale ha motivatamente reputato affatto irrilevante ai fini del decidere; che, conseguentemente, non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decísum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest'ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. (Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 11637 del 2016, 24765 del 2017, 15517 del 2020); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 1.600,00, di cui C 1.400,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27306-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] DEI [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 1838 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 4063/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2016 R.G.N. 4476/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. i [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 27.5.2016, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta dal geom. [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (CIPAG) somme per contributi non versati relativamente all'anno 2005; che avverso tale pronuncia il geom. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura; che la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata: [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, I. n. 773/1982, e 3, comma 12, I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che il reddito da lui prodotto potesse essere assoggettato a contribuzione in favore della Cassa ancorché derivasse dalla mera partecipazione ad un'impresa societaria avente ad oggetto attività di realizzazione e manutenzione di impiantistica elettrica e antincendio; che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali hanno rigettato il gravame dell'odierno ricorrente sul rilievo che egli, pur risultando iscritto all'Albo e alla Cassa, non aveva provveduto a presentare tempestivamente l'autocertificazione attestante la natura non professionale del proprio reddito, di talché doveva reputarsi operante, giusta delibera consiliare della Cassa n. 2/2003 (approvata ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 509/1994), "il meccanismo presuntivo di iscrizione alla gestione previdenziale con conseguente obbligo di pagamento della contribuzione minima, indipendentemente dalla produzione di un reddito professionale, obbligo già [...] previsto dall'art. 10 comma 2 legge 773/82" (così la sentenza impugnata, pag. 4); che parte ricorrente, lungi dal confrontarsi con tale ratio decídendi (ciò che avrebbe richiesto la censura d'illegittimità della delibera cit. nella parte in cui, oltre a presumere la natura professionale del reddito prodotto dall'iscritto all'albo e alla Cassa e a fissare le modalità procedimentali mediante le quali questi è ammesso ad autocertificare la natura extraprofessionale del proprio reddito, prevede un contributo minimo collegato alla mera iscrizione all'albo e alla Cassa, indipendentemente dalla produzione di un qualsiasi reddito professionale), pretenderebbe di criticare la sentenza impugnata semplicemente sul presupposto della supposta natura extraprofessionale del proprio reddito, che è circostanza di fatto che la Corte territoriale ha motivatamente reputato affatto irrilevante ai fini del decidere; che, conseguentemente, non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decísum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest'ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. (Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 11637 del 2016, 24765 del 2017, 15517 del 2020); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 1.600,00, di cui C 1.400,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Cos
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