CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22673-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5366/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'incaricato per la riscossione ricorre avverso la sentenza della CTR Sicilia che aveva accolto l'appello proposto dalla contribuente riformando la sentenza impugnata ed annullando l'atto di intimazione di pagamento sul presupposto della nullità della notifica della cartella di pagamento. Il ricorso è affidato a due motivi. La contribuente ha spiegato controricorso. In prossimità dell'adunanza l'Agente per la riscossione ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni. CONSIDERATO Il ricorso è affidato a due motivi: con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 143 c.p.c.; con il secondo, violazione dell'art. 112 c.p.c. Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per Cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei Ric. 2021 n. 22673 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere [...] pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura ['esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr. Cass. V, n. 8425/2020). Il ricorso dell'agente di riscossione difetta di tali requisiti e presenta nondimeno questioni nuove di cui si chiede un esame precluso al giudizio di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile e tale va dichiarato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso