CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14282/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 41499/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod pen.), esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento, rispettivamente, alla affermazione di penale responsabilità e, precisamente, all'insussistenza di un allontanamento volontario e arbitrario, trattandosi unicamente di un incolpevole ritardo nonché al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità, avendo il giudice del gravame motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr., in ordine, pagg. 1-5; 5,6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i