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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12965/2026

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RI, con avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Agata BRUNO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] FALCO, Andrea [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].- intimati -avverso la sentenza n. 4590 resa dal Tribunale di Catania e depositata il09 novembre 2023, notificata il 20 novembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3064/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 12965/2026Data pubblicazione 06/05/2026Carmelo Strazzeri, quale creditore di [OSCURATO:PERSONA], otteneva decretoingiuntivo n. 825/2006 dal Tribunale di Catania per euro 18.127,00 oltreaccessori, notificato unitamente ad atto di precetto il 9 novembre 2011.Avendo appreso che il debitore, con atto del 15 marzo 2006, avevaalienato un immobile ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonchéa [OSCURATO:PERSONA], il creditore proponeva azione revocatoria ordinaria neiconfronti del debitore, della coniuge [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi acquirenti.Il Tribunale, con sentenza n. 91/2011, dichiarava l’inefficacia dell’atto divendita nei confronti del creditore; la decisione veniva notificata in formaesecutiva unitamente al precetto.L’immobile, quindi, veniva da Strazzeri sottoposto a pignoramento e laprocedura esecutiva immobiliare veniva iscritta al n. 117/2012 R.G.Es.,nella quale intervenivano la curatela del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., creditori anche di [OSCURATO:PERSONA].

L’intervento di [OSCURATO:SOCIETA] veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 384/2019.Nel corso della procedura, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaravano diavere appreso della pendenza dell’esecuzione e chiedevano rinvio peresaminare gli atti; seguivano due esperimenti di vendita, entrambideserti.In data 29 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione,deducendo vizi della notificazione del titolo (decreto ingiuntivo), delprecetto e della sentenza revocatoria e chiedendo la declaratoria diimprocedibilità dell’intero processo, anche perché il pignoramento erastato notificato prima che la sentenza revocatoria fosse passata ingiudicato.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, con ordinanza del 1° maggio 2021, dichiaraval’improcedibilità del processo esecutivo distinto al n. 117/2012 R.G.Es. permancanza originaria dell’oggetto, ordinando la cancellazione dellatrascrizione del pignoramento.Numero registro generale 3064/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 12965/2026Data pubblicazione 06/05/2026Avverso quest’ultima ordinanza proponeva opposizione agli atti esecutiviCarmelo Strazzeri, allegando la tardività dell’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] ai termini previsti dall’art. 617 cod. proc. civ.

Infatti ella avrebbeconosciuto il primo atto esecutivo fin dal 19 dicembre 2012, data dellanotifica del pignoramento, o al più dal 28 aprile 2015, in cui la stessaaveva formulato rinvio dell’udienza nell’ambito del processo esecutivo.

LoStrazzeri instaurava il relativo giudizio di merito, deciso con sentenza n.4590/2023, con la quale il Tribunale accoglieva l’opposizione agli attiesecutivi proposta dal creditore, ritenendo tardiva quella proposta da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], da qualificarsi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.,revocando così le ordinanze del G.E.[OSCURATO:PERSONA] propone quindi ricorso in cassazione affidandosi a duemotivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste a mezzo di controricorso.

AntonioDi Mauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ilRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]. restano intimati nonostante la regolarenotificazione.Da ultimo le parti hanno depositato memorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.603, 615, 617 e 140 cod. proc. civ., per avere il Tribunale accoltol’opposizione agli atti esecutivi promossa da Strazzeri, ritenendo tardival’opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA].1.1.

Il motivo è infondato.Questa Corte ha costantemente affermato che, di per sé sola e senzacontestazione della sussistenza del credito ivi consacrato, l’omessanotificazione del titolo esecutivo o del precetto integra un vizio formale delprocedimento esecutivo, incidente sul quomodo dell’azione esecutiva eNumero registro generale 3064/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 12965/2026Data pubblicazione 06/05/2026non sull’an debeatur del diritto di procedere in executivis, con laconseguenza che lo stesso deve essere fatto valere mediante opposizioneagli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., nel termineperentorio ivi previsto (Cass. n. 21838/25; Cass. n. 24662/13).Tale principio trova applicazione anche nell’espropriazione promossa neiconfronti del terzo proprietario ai sensi degli artt. 602 e ss. cod. proc. civ.,soggetto passivo dell’espropriazione ed a cui si applicano tutte ledisposizioni relative al debitore tranne quelle espressamente stabilite dalcapo VI del Libro III del codice di rito (art. 604 cod. proc. civ.) e a cuiespressamente devono essere notificati titolo esecutivo e precetto (art.603, cod. proc. civ.).Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso che le doglianze articolatedalla ricorrente potessero essere fatte valere con opposizioneall’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., trattandosi di censure relativealla ritualità degli atti prodromici al pignoramento.Va dunque affermato il seguente principio di diritto:“La mancata notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 603, cod.proc. civ., al terzo proprietario incide esclusivamente sulla regolaritàformale dell’introduzione del procedimento nei confronti del terzoproprietario medesimo, analogamente all’ipotesi di mancata notificazionedel titolo al debitore esecutato; pertanto, essa va fatta valere nelle formee nei termini di cui all’art. 617 cod. proc. civ.”.Parimenti infondata è la doglianza relativa al mancato passaggio ingiudicato della sentenza revocatoria al momento del pignoramento: noncostituendo detta sentenza il titolo esecutivo azionato, bensì ilpresupposto per l’assoggettabilità del bene all’aggressione esecutiva, glieventuali vizi inerenti alla sua notificazione o alla sua attestazione didefinitività integrano, anch’essi, profili formali deducibili nei termini di cuiall’art. 617 cod. proc. civ.Numero registro generale 3064/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 12965/2026Data pubblicazione 06/05/2026Peraltro, si deve sottolineare come nella specie la questione atteneva alperfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140, cod. proc. civ., inparticolare alla mancata produzione in giudizio della CAD, il che al più puòconfigurare un’ipotesi di nullità, non certo di inesistenza della notificastessa.Quest’ultima, infatti, si ha solo allorquando la relativa attività sia del tuttomancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabilinella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base allalegge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo dapoter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase diconsegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degliesiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento), ricadendo ognialtra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità(cfr., da ultimo, Cass. n. 14692/23).2.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 2727 cod. civ. e 115 e 617 cod. proc. civ., per avere il Tribunale diCatania ritenuto inammissibile, perché tardiva, l’opposizione dell’attualericorrente in quanto proposta oltre il termine di venti giorni.2.1.

Il motivo è inammissibile.La sentenza impugnata ha accertato che la ricorrente aveva avutoconoscenza della procedura esecutiva quantomeno in data 29 aprile 2015,allorché, tramite difensore, aveva chiesto rinvio per prendere visione delfascicolo, oltre che già in occasione della notificazione del pignoramento.In proposito va comunque ribadito che, ai fini della decorrenza del terminedi cui all’art. 617 cod. proc. civ., è sufficiente la conoscenza anche solo difatto dell’atto ritenuto viziato, non occorrendo una formale costituzione ingiudizio né una piena cognizione tecnico-giuridica del contenuto degli atti.Numero registro generale 3064/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 12965/2026Data pubblicazione 06/05/2026Tale accertamento integra valutazione di merito sorretta da motivazionenon apparente né illogica e scevra da quei soli vizi ormai rilevanti dopo lanovella del 2012 dell’art. 360 cod. proc. civ., sottratta - pertanto e inquanto tale - al sindacato di legittimità, non potendo peraltro la censuraessere veicolata sotto il profilo della violazione degli artt. 115 c.p.c. o2727 c.c., in difetto della deduzione di un effettivo utilizzo di prove nondedotte dalle parti o di riferimento a indizi privi dei caratteri di gravità,precisione e concordanza.Ne consegue che, una volta accertata la conoscenza della procedura inepoca risalente rispetto al deposito dell’opposizione del 29 aprile 2021,correttamente il Tribunale ha dichiarato la tardività della stessa.3.

Il ricorso merita dunque integrale rigetto, con aggravio di spese in capoalla ricorrente soccombente.Va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, incapo alla ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in €3.100,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dell’onorario,IVA e CPA, se dovute, e oltre a € 200,00 per esborsi.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capoalla ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il18 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RI, con avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Agata BRUNO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] FALCO, Andrea [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].- intimati -avverso la sentenza n. 4590 resa dal Tribunale di Catania e depositata il09 novembre 2023, notificata il 20 novembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3064/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 12965/2026Data pubblicazione 06/05/2026Carmelo Strazzeri, quale creditore di [OSCURATO:PERSONA], otteneva decretoingiuntivo n. 825/2006 dal Tribunale di Catania per euro 18.127,00 oltreaccessori, notificato unitamente ad atto di precetto il 9 novembre 2011.Avendo appreso che il debitore, con atto del 15 marzo 2006, avevaalienato un immobile ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonchéa [OSCURATO:PERSONA], il creditore proponeva azione revocatoria ordinaria neiconfronti del debitore, della coniuge [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi acquirenti.Il Tribunale, con sentenza n. 91/2011, dichiarava l’inefficacia dell’atto divendita nei confronti del creditore; la decisione veniva notificata in formaesecutiva unitamente al precetto.L’immobile, quindi, veniva da Strazzeri sottoposto a pignoramento e laprocedura esecutiva immobiliare veniva iscritta al n. 117/2012 R.G.Es.,nella quale intervenivano la curatela del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., creditori anche di [OSCURATO:PERSONA]. L’intervento di [OSCURATO:SOCIETA] veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 384/2019.Nel corso della procedura, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaravano diavere appreso della pendenza dell’esecuzione e chiedevano rinvio peresaminare gli atti; seguivano due esperimenti di vendita, entrambideserti.In data 29 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione,deducendo vizi della notificazione del titolo (decreto ingiuntivo), delprecetto e della sentenza revocatoria e chiedendo la declaratoria diimprocedibilità dell’intero processo, anche perché il pignoramento erastato notificato prima che la sentenza revocatoria fosse passata ingiudicato.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, con ordinanza del 1° maggio 2021, dichiaraval’improcedibilità del processo esecutivo distinto al n. 117/2012 R.G.Es. permancanza originaria dell’oggetto, ordinando la cancellazione dellatrascrizione del pignoramento.Numero registro generale 3064/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 12965/2026Data pubblicazione 06/05/2026Avverso quest’ultima ordinanza proponeva opposizione agli atti esecutiviCarmelo Strazzeri, allegando la tardività dell’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] ai termini previsti dall’art. 617 cod. proc. civ. Infatti ella avrebbeconosciuto il primo atto esecutivo fin dal 19 dicembre 2012, data dellanotifica del pignoramento, o al più dal 28 aprile 2015, in cui la stessaaveva formulato rinvio dell’udienza nell’ambito del processo esecutivo. LoStrazzeri instaurava il relativo giudizio di merito, deciso con sentenza n.4590/2023, con la quale il Tribunale accoglieva l’opposizione agli attiesecutivi proposta dal creditore, ritenendo tardiva quella proposta da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], da qualificarsi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.,revocando così le ordinanze del G.E.[OSCURATO:PERSONA] propone quindi ricorso in cassazione affidandosi a duemotivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste a mezzo di controricorso. AntonioDi Mauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ilRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]. restano intimati nonostante la regolarenotificazione.Da ultimo le parti hanno depositato memorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.603, 615, 617 e 140 cod. proc. civ., per avere il Tribunale accoltol’opposizione agli atti esecutivi promossa da Strazzeri, ritenendo tardival’opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA].1.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha costantemente affermato che, di per sé sola e senzacontestazione della sussistenza del credito ivi consacrato, l’omessanotificazione del titolo esecutivo o del precetto integra un vizio formale delprocedimento esecutivo, incidente sul quomodo dell’azione esecutiva eNumero registro generale 3064/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 12965/2026Data pubblicazione 06/05/2026non sull’an debeatur del diritto di procedere in executivis, con laconseguenza che lo stesso deve essere fatto valere mediante opposizioneagli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., nel termineperentorio ivi previsto (Cass. n. 21838/25; Cass. n. 24662/13).Tale principio trova applicazione anche nell’espropriazione promossa neiconfronti del terzo proprietario ai sensi degli artt. 602 e ss. cod. proc. civ.,soggetto passivo dell’espropriazione ed a cui si applicano tutte ledisposizioni relative al debitore tranne quelle espressamente stabilite dalcapo VI del Libro III del codice di rito (art. 604 cod. proc. civ.) e a cuiespressamente devono essere notificati titolo esecutivo e precetto (art.603, cod. proc. civ.).Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso che le doglianze articolatedalla ricorrente potessero essere fatte valere con opposizioneall’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., trattandosi di censure relativealla ritualità degli atti prodromici al pignoramento.Va dunque affermato il seguente principio di diritto:“La mancata notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 603, cod.proc. civ., al terzo proprietario incide esclusivamente sulla regolaritàformale dell’introduzione del procedimento nei confronti del terzoproprietario medesimo, analogamente all’ipotesi di mancata notificazionedel titolo al debitore esecutato; pertanto, essa va fatta valere nelle formee nei termini di cui all’art. 617 cod. proc. civ.”.Parimenti infondata è la doglianza relativa al mancato passaggio ingiudicato della sentenza revocatoria al momento del pignoramento: noncostituendo detta sentenza il titolo esecutivo azionato, bensì ilpresupposto per l’assoggettabilità del bene all’aggressione esecutiva, glieventuali vizi inerenti alla sua notificazione o alla sua attestazione didefinitività integrano, anch’essi, profili formali deducibili nei termini di cuiall’art. 617 cod. proc. civ.Numero registro generale 3064/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 12965/2026Data pubblicazione 06/05/2026Peraltro, si deve sottolineare come nella specie la questione atteneva alperfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140, cod. proc. civ., inparticolare alla mancata produzione in giudizio della CAD, il che al più puòconfigurare un’ipotesi di nullità, non certo di inesistenza della notificastessa.Quest’ultima, infatti, si ha solo allorquando la relativa attività sia del tuttomancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabilinella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base allalegge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo dapoter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase diconsegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degliesiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento), ricadendo ognialtra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità(cfr., da ultimo, Cass. n. 14692/23).2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 2727 cod. civ. e 115 e 617 cod. proc. civ., per avere il Tribunale diCatania ritenuto inammissibile, perché tardiva, l’opposizione dell’attualericorrente in quanto proposta oltre il termine di venti giorni.2.1. Il motivo è inammissibile.La sentenza impugnata ha accertato che la ricorrente aveva avutoconoscenza della procedura esecutiva quantomeno in data 29 aprile 2015,allorché, tramite difensore, aveva chiesto rinvio per prendere visione delfascicolo, oltre che già in occasione della notificazione del pignoramento.In proposito va comunque ribadito che, ai fini della decorrenza del terminedi cui all’art. 617 cod. proc. civ., è sufficiente la conoscenza anche solo difatto dell’atto ritenuto viziato, non occorrendo una formale costituzione ingiudizio né una piena cognizione tecnico-giuridica del contenuto degli atti.Numero registro generale 3064/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 12965/2026Data pubblicazione 06/05/2026Tale accertamento integra valutazione di merito sorretta da motivazionenon apparente né illogica e scevra da quei soli vizi ormai rilevanti dopo lanovella del 2012 dell’art. 360 cod. proc. civ., sottratta - pertanto e inquanto tale - al sindacato di legittimità, non potendo peraltro la censuraessere veicolata sotto il profilo della violazione degli artt. 115 c.p.c. o2727 c.c., in difetto della deduzione di un effettivo utilizzo di prove nondedotte dalle parti o di riferimento a indizi privi dei caratteri di gravità,precisione e concordanza.Ne consegue che, una volta accertata la conoscenza della procedura inepoca risalente rispetto al deposito dell’opposizione del 29 aprile 2021,correttamente il Tribunale ha dichiarato la tardività della stessa.3. Il ricorso merita dunque integrale rigetto, con aggravio di spese in capoalla ricorrente soccombente.Va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, incapo alla ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in €3.100,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dell’onorario,IVA e CPA, se dovute, e oltre a € 200,00 per esborsi.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capoalla ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il18 marzo 2026.Il Presidente
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