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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 21219/2026

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ario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico di quest'ultimo- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generaleRAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto, con requisitoria scritta, annullarsi la decisioneimpugnata dal P.G. con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione per nuovoesame e rigettarsi il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 5 dicembre 2025, la Corte di appello di Bari, in accoglimentodell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reatioggetto delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Bari:- 1) in data 19 ottobre 2010, condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 5,99 cod. pen., commesso in Foggia il 28 giugno 2004;-2) in data 23 novembre 2012, condanna per reato di cui agli artt. 81 secondo comma,cod. pen. e 9, comma 2, l. n. 1423 del 1956, commesso in Foggia dal 6 maggio 2007 al 29maggio 2007;- 3) in data 29 novembre 2013, condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis,primo, terzo e quarto comma, cod. pen., commesso in Foggia dal 24 giugno 2002 al 23maggio 2003;- 4) in data 13 aprile 2018, condanna per il reato di cui agli artt. 416 bis e 629 cod. pen.,commessi in Foggia dal 2005 al 2016;- 5) in data 14 gennaio 2020, condanna per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 624,625 n. 2 e n. 5, 99 cod. pen., commessi in Foggia il 16 e 17 giugno 2004;- 6) in data 5 novembre 2019, condanna per reato di cui all'art 73, comma 1, d.P.R. n.309 del 1990, commesso in Foggia dal dicembre 2010;- 7) in data 4 dicembre 2001, condanna per il reato di cui agli artt. 81, 629 secondocomma, cod. pen., 7 l. 203 del 1990, commesso in Foggia dal 12 maggio 2009 al 6settembre 2009;- 8) in data 24 maggio 2024, condanna per reato di cui agli artt. 81, secondo comma,629, primo e secondo comma, in relazione all'art 628, secondo e terzo comma, cod. pen. e 7l. n. 203 del 1991, commesso in Foggia da giugno 2008 a maggio 2014.A ragione della decisione osserva che le violazioni si collocano in “linea di continuitàper i reati associativi, tra loro già unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen., o perchéavente carattere predatorio sovrapponibile a quelli presi di mira dal programma del sodalizio(reati di cui alle sentenze sub 1 e 5) o perché comunque ricompresi nell’oggetto sociale delgruppo mafioso (reati di cui alle sentenze sub 6, 7 e 8) o perché funzionali allo spiritosolidaristico (reato di cui alla sentenza sub 2).

2. Con ordinanza del 27 febbraio 2026 la Corte di appello di Bari, in accoglimentodell'istanza avanzata dal Procuratore generale, ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di cui alpunto precedente sul rilievo che “la relativa esecuzione comporterebbe imminentescarcerazione del condannato in espiazione di pena per reati di notevole allarme sociale”.3.

Avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2025 ha proposto ricorso per Cassazione ilProcuratore generale della Corte di appello di Bari, articolando due motivi.3.1.

Con il primo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 81 secondo comma,cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché mancanza di irrevocabilità di una delle sentenzeposte in continuazione.Lamenta che la Corte di appello, violando il principio secondo cui il giudicedell'esecuzione può unificare ex art. 671 cod. proc. pen. solo i reati per cui è intervenutacondanna irrevocabile, ha individuato la violazione più grave nel reato accertato con lasentenza sub 8), che, tuttavia, è divenuta irrevocabile solo in data 23 gennaio 2026, quindidopo la data di emissione dell'ordinanza impugnata.3.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione.Lamenta che l'ordinanza impugnata ha unificato i reati giudicati con le sentenze sub 1)e 5) sul presupposto erroneo che le associazioni oggetto delle sentenze sub 3) e 4) fosseropreordinate anche al compimento di furti ai danni di esercizi commerciali e che [OSCURATO:PERSONA] fosseuno degli associati incaricati di tale attività.Dalla lettura di entrambe le sentenze di condanna per i reati associativi si evince che isodalizi non avevano nel programma sociale la consumazione di reati predatori ai danni diesercizi commerciali e che [OSCURATO:PERSONA] era destinato a disimpegnare altri compiti.Come chiarito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento delvincolo della continuazione tra reato associativo e reati fine non è automatico, essendosempre necessaria la prova concreta di una progettazione all'origine di una serie benindividuata di illeciti.4.

Avverso l’ordinanza del 27 febbraio 2026 ricorre [OSCURATO:PERSONA], per il tramite deldifensore di fiducia, sviluppando due motivi4.1.

Con il primo deduce violazione dell'art 666, commi 3 4 e 7, cod. proc. pen.Lamenta che l'ordinanza impugnata, in contrasto con i principi affermati dalla richiamatagiurisprudenza di legittimità, è stata emessa senza previa fissazione di udienza in camera diconsiglio con la necessaria partecipazione delle parti, ma de plano.4.2.

Con il secondo motivo deduce vizio assoluto di motivazione.Evidenzia che difetta nel provvedimento impugnato un apparato argomentativo che diaconto della ricorrenza dei presupposti richiesti per disporre la sospensione dell’efficacia,essendosi il giudice dell’esecuzione limitato ad affermare apoditticamente la sussistenza digravi motivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso del Procuratore generale è passibile di accoglimento.1.1.

Il primo motivo coglie nel segno.Dagli atti presenti nel fascicolo, consultabili in questa sede per la natura processualedella questione posta dal ricorrente, risulta che, così come denunciato, una delle sentenzeposte in continuazione, quella sub 8), non era ancora irrevocabile sicché i reati contestati nelrelativo procedimento di cognizione ed ancora in fase di accertamento, non potevano essereunificati dal Giudice dell’esecuzione esercitando i poteri conferitigli dall’art. 671 cod. proc.pen. in deroga al giudicato ancora non formatosi.1.2.

Il secondo motivo è parimenti fondato.La Corte distrettuale ha operato l’unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen.muovendo dalla premessa che sono necessariamente avvinti dal medesimo disegnocriminoso tutti i reati che un condannato per violazione dell’art. 416 bis cod. pen. commettedurante l’epoca di accertata partecipazione all’associazione e che abbiano “connotazionemafiosa” per essere inclusi nell’oggetto sociale perseguito dai sodali o perché posti in esserenell’ambito delle competenze specifiche assegnategli.

L’assunto è erroneo.Nella giurisprudenza di legittimità è ormai prevalso l'orientamento che ritiene sì,astrattamente configurabile il vincolo della continuazione tra reato associativo e singoli reatiscopo o fine ma, contrariamente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, senzaalcun automatismo, dovendo il giudice rinvenire nella fattispecie concreta posta alla sua(sul punto, ex pluribus, Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, Drago, Rv. 228874).D'altra parte, sul piano concettuale, è chiara la distinzione tra il programma associativodi un'associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, e il disegno criminoso unitariorichiesto dal reato continuato: mentre il primo ha un contenuto generale e stabile chetrascende la previsione e consumazione dei singoli reati, il secondo postula larappresentazione, fin dall'iniziale costituzione o adesione al sodalizio, dei singoli episodicriminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, ed è pertanto ravvisabile solo quandorisulti che l'autore abbia già previsto e deliberato, in origine, l'iter criminoso da percorrere e isingoli reati attraverso i quali si snoda.Ne segue che, perché ricorra il vincolo della continuazione tra il reato associativo ed ireati scopo e, correlativamente, perché si possano considerare tra loro avvinti tutti i diversireati commessi nell'interesse dell'associazione, o comunque in connessione col programmaassociativo, è sempre necessario che le linee essenziali di ogni reato fine siano statedeliberate, nei termini già chiariti, fin dal momento in cui il partecipe si è determinato a fareingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; Sez. 1, n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 – 01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep.2018 Rv. 271984 - 01).elementi, quello ideativo e quello volitivo, del singolo episodio delittuoso da unificare, e nongenericamente di un qualunque fatto di quel tipo o di quella categoria.

Non è, quindi,configurabile la continuazione tra reato associativo e reati scopo che, pur rientrando nel piùampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, o pur costituendo il metodo usuale dirisoluzione dei conflitti interni od esterni, o ancora diretti a conseguire il rafforzamento dellaconsorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti acircostanze ed eventi contingenti od occasionali, che non avrebbero potuto essereimmaginati al momento iniziale dell’adesione del partecipe all’associazione; in tutti questicasi, infatti, difettano per lo specifico episodio che viene in considerazione i requisitiessenziali dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. e, in particolare,l'iniziale previsione unitaria, sia pure di massima, delle singole violazioni.2.

Entrambi i motivi dedotti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non superano il preliminare vagliodi ammissibilità.2.1.

Il primo motivo, relativo alla procedura adottata per emettere la decisioneimpugnata, è manifestamente infondato.Con opzione ermeneutica risalente ed ormai consolidata questa Corte di legittimità hachiarito che il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. nonprevede alcuna formalità né richiede la preventiva adozione del contraddittorio ed èimpugnabile solo se, come quello in esame, incide sulla liberà personale (Sez. 1, n. 47657del 22/06/2016, Trimboli, Rv. 268377 – 01; Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003 - dep.08/07/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225203).2.2.

Il secondo motivo è aspecifico.All’ordinanza impugnata che ha posto a fondamento della decisione l’imminentepericolo di scarcerazione del condannato in esecuzione pena per reati di notevole allarmesociale, il ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a dolersi dell’assenza di unapparato giustificativo, che, seppure sintetico, è presente senza minimamente confrontarsicon esso.3.

Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 dellaCorte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto ilricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stimaequo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.MIn accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla l'ordinanza impugnatacon rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile il ricorso diLanza [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico di quest'ultimo- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generaleRAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto, con requisitoria scritta, annullarsi la decisioneimpugnata dal P.G. con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione per nuovoesame e rigettarsi il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 dicembre 2025, la Corte di appello di Bari, in accoglimentodell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reatioggetto delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Bari:- 1) in data 19 ottobre 2010, condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 5,99 cod. pen., commesso in Foggia il 28 giugno 2004;-2) in data 23 novembre 2012, condanna per reato di cui agli artt. 81 secondo comma,cod. pen. e 9, comma 2, l. n. 1423 del 1956, commesso in Foggia dal 6 maggio 2007 al 29maggio 2007;- 3) in data 29 novembre 2013, condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis,primo, terzo e quarto comma, cod. pen., commesso in Foggia dal 24 giugno 2002 al 23maggio 2003;- 4) in data 13 aprile 2018, condanna per il reato di cui agli artt. 416 bis e 629 cod. pen.,commessi in Foggia dal 2005 al 2016;- 5) in data 14 gennaio 2020, condanna per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 624,625 n. 2 e n. 5, 99 cod. pen., commessi in Foggia il 16 e 17 giugno 2004;- 6) in data 5 novembre 2019, condanna per reato di cui all'art 73, comma 1, d.P.R. n.309 del 1990, commesso in Foggia dal dicembre 2010;- 7) in data 4 dicembre 2001, condanna per il reato di cui agli artt. 81, 629 secondocomma, cod. pen., 7 l. 203 del 1990, commesso in Foggia dal 12 maggio 2009 al 6settembre 2009;- 8) in data 24 maggio 2024, condanna per reato di cui agli artt. 81, secondo comma,629, primo e secondo comma, in relazione all'art 628, secondo e terzo comma, cod. pen. e 7l. n. 203 del 1991, commesso in Foggia da giugno 2008 a maggio 2014.A ragione della decisione osserva che le violazioni si collocano in “linea di continuitàper i reati associativi, tra loro già unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen., o perchéavente carattere predatorio sovrapponibile a quelli presi di mira dal programma del sodalizio(reati di cui alle sentenze sub 1 e 5) o perché comunque ricompresi nell’oggetto sociale delgruppo mafioso (reati di cui alle sentenze sub 6, 7 e 8) o perché funzionali allo spiritosolidaristico (reato di cui alla sentenza sub 2). 2. Con ordinanza del 27 febbraio 2026 la Corte di appello di Bari, in accoglimentodell'istanza avanzata dal Procuratore generale, ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di cui alpunto precedente sul rilievo che “la relativa esecuzione comporterebbe imminentescarcerazione del condannato in espiazione di pena per reati di notevole allarme sociale”.3. Avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2025 ha proposto ricorso per Cassazione ilProcuratore generale della Corte di appello di Bari, articolando due motivi.3.1. Con il primo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 81 secondo comma,cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché mancanza di irrevocabilità di una delle sentenzeposte in continuazione.Lamenta che la Corte di appello, violando il principio secondo cui il giudicedell'esecuzione può unificare ex art. 671 cod. proc. pen. solo i reati per cui è intervenutacondanna irrevocabile, ha individuato la violazione più grave nel reato accertato con lasentenza sub 8), che, tuttavia, è divenuta irrevocabile solo in data 23 gennaio 2026, quindidopo la data di emissione dell'ordinanza impugnata.3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione.Lamenta che l'ordinanza impugnata ha unificato i reati giudicati con le sentenze sub 1)e 5) sul presupposto erroneo che le associazioni oggetto delle sentenze sub 3) e 4) fosseropreordinate anche al compimento di furti ai danni di esercizi commerciali e che [OSCURATO:PERSONA] fosseuno degli associati incaricati di tale attività.Dalla lettura di entrambe le sentenze di condanna per i reati associativi si evince che isodalizi non avevano nel programma sociale la consumazione di reati predatori ai danni diesercizi commerciali e che [OSCURATO:PERSONA] era destinato a disimpegnare altri compiti.Come chiarito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento delvincolo della continuazione tra reato associativo e reati fine non è automatico, essendosempre necessaria la prova concreta di una progettazione all'origine di una serie benindividuata di illeciti.4. Avverso l’ordinanza del 27 febbraio 2026 ricorre [OSCURATO:PERSONA], per il tramite deldifensore di fiducia, sviluppando due motivi4.1. Con il primo deduce violazione dell'art 666, commi 3 4 e 7, cod. proc. pen.Lamenta che l'ordinanza impugnata, in contrasto con i principi affermati dalla richiamatagiurisprudenza di legittimità, è stata emessa senza previa fissazione di udienza in camera diconsiglio con la necessaria partecipazione delle parti, ma de plano.4.2. Con il secondo motivo deduce vizio assoluto di motivazione.Evidenzia che difetta nel provvedimento impugnato un apparato argomentativo che diaconto della ricorrenza dei presupposti richiesti per disporre la sospensione dell’efficacia,essendosi il giudice dell’esecuzione limitato ad affermare apoditticamente la sussistenza digravi motivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Procuratore generale è passibile di accoglimento.1.1. Il primo motivo coglie nel segno.Dagli atti presenti nel fascicolo, consultabili in questa sede per la natura processualedella questione posta dal ricorrente, risulta che, così come denunciato, una delle sentenzeposte in continuazione, quella sub 8), non era ancora irrevocabile sicché i reati contestati nelrelativo procedimento di cognizione ed ancora in fase di accertamento, non potevano essereunificati dal Giudice dell’esecuzione esercitando i poteri conferitigli dall’art. 671 cod. proc.pen. in deroga al giudicato ancora non formatosi.1.2. Il secondo motivo è parimenti fondato.La Corte distrettuale ha operato l’unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen.muovendo dalla premessa che sono necessariamente avvinti dal medesimo disegnocriminoso tutti i reati che un condannato per violazione dell’art. 416 bis cod. pen. commettedurante l’epoca di accertata partecipazione all’associazione e che abbiano “connotazionemafiosa” per essere inclusi nell’oggetto sociale perseguito dai sodali o perché posti in esserenell’ambito delle competenze specifiche assegnategli. L’assunto è erroneo.Nella giurisprudenza di legittimità è ormai prevalso l'orientamento che ritiene sì,astrattamente configurabile il vincolo della continuazione tra reato associativo e singoli reatiscopo o fine ma, contrariamente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, senzaalcun automatismo, dovendo il giudice rinvenire nella fattispecie concreta posta alla sua(sul punto, ex pluribus, Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, Drago, Rv. 228874).D'altra parte, sul piano concettuale, è chiara la distinzione tra il programma associativodi un'associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, e il disegno criminoso unitariorichiesto dal reato continuato: mentre il primo ha un contenuto generale e stabile chetrascende la previsione e consumazione dei singoli reati, il secondo postula larappresentazione, fin dall'iniziale costituzione o adesione al sodalizio, dei singoli episodicriminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, ed è pertanto ravvisabile solo quandorisulti che l'autore abbia già previsto e deliberato, in origine, l'iter criminoso da percorrere e isingoli reati attraverso i quali si snoda.Ne segue che, perché ricorra il vincolo della continuazione tra il reato associativo ed ireati scopo e, correlativamente, perché si possano considerare tra loro avvinti tutti i diversireati commessi nell'interesse dell'associazione, o comunque in connessione col programmaassociativo, è sempre necessario che le linee essenziali di ogni reato fine siano statedeliberate, nei termini già chiariti, fin dal momento in cui il partecipe si è determinato a fareingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; Sez. 1, n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 – 01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep.2018 Rv. 271984 - 01).elementi, quello ideativo e quello volitivo, del singolo episodio delittuoso da unificare, e nongenericamente di un qualunque fatto di quel tipo o di quella categoria. Non è, quindi,configurabile la continuazione tra reato associativo e reati scopo che, pur rientrando nel piùampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, o pur costituendo il metodo usuale dirisoluzione dei conflitti interni od esterni, o ancora diretti a conseguire il rafforzamento dellaconsorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti acircostanze ed eventi contingenti od occasionali, che non avrebbero potuto essereimmaginati al momento iniziale dell’adesione del partecipe all’associazione; in tutti questicasi, infatti, difettano per lo specifico episodio che viene in considerazione i requisitiessenziali dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. e, in particolare,l'iniziale previsione unitaria, sia pure di massima, delle singole violazioni.2. Entrambi i motivi dedotti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non superano il preliminare vagliodi ammissibilità.2.1. Il primo motivo, relativo alla procedura adottata per emettere la decisioneimpugnata, è manifestamente infondato.Con opzione ermeneutica risalente ed ormai consolidata questa Corte di legittimità hachiarito che il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. nonprevede alcuna formalità né richiede la preventiva adozione del contraddittorio ed èimpugnabile solo se, come quello in esame, incide sulla liberà personale (Sez. 1, n. 47657del 22/06/2016, Trimboli, Rv. 268377 – 01; Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003 - dep.08/07/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225203).2.2. Il secondo motivo è aspecifico.All’ordinanza impugnata che ha posto a fondamento della decisione l’imminentepericolo di scarcerazione del condannato in esecuzione pena per reati di notevole allarmesociale, il ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a dolersi dell’assenza di unapparato giustificativo, che, seppure sintetico, è presente senza minimamente confrontarsicon esso.3. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 dellaCorte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto ilricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stimaequo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MIn accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla l'ordinanza impugnatacon rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso diLanza [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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