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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 30008/2024

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024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22801/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Lea MARTINELLI, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce alricorso, ex lege domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec Oggetto:Fideiussione– Atto di rinuncia.

CC 3.10.2024 Ric. n. 22801/2021 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 113 ( pec : [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso; –resistente– avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4156/2021 depositata in data9/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/10/2024dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che 1.con decreto ingiuntivo n. 94/2011, il Tribunale di Rieti a seguito del ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., intimava agli odierni ricorrenti, in qualità di fideiussori,il pagamento della complessiva somma di euro 50.675,65 oltre accessori; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, assumendo la falsità delle sottoscrizioni apposte sull’atto di fideiussione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], formulavano formale disconoscimento della scrittura in questione, richiedendone la dichiarazione di nullità e per l’effetto, la revoca dell’opposto decreto ingiuntivo; si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contestando le tesi degli opponenti e sostenendo l’autenticità delle citate sottoscrizioni;in merito alle firme presenti su ll’atto di fideiussione,parte opposta dichiarava di volersi avvalere del documento disconosciuto; con la perizia grafica disposta dal Tribunale veniva accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura oggetto di verificazione; con sentenza n. 502/2014 il Tribunale riconosceva la validità del contratto di fideiussione del 20/09/99 sottoscritto in corsivo per mancato disconoscimento, rigettando l’opposizione; CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 22801/2021 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la sentenza , l amenta ndo l’errore del Tribunale nella parte in cui aveva affermato l’esistenza di un doppio originale dell’atto di fideiussione prestata dagli odierni appellanti, di cui uno solo sarebbe stato oggetto di disconoscimento; si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria, di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendoil rigetto del gravame ; i nterveniva e si costituiva ex art. 111 c.p.c. in giudizio, in luogo dell a società appellata, la [OSCURATO:SOCIETA]. chechiedeva l’accoglimento delle conclusioni di parte appellata; 2.con sentenza n. 4156/2021 la Corte d’appello rigettava l’appello, con condanna degli appellanti a rifondere le spese del grado in favore della controparte;

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c..

Considerato che 1.anteriormente all'udienza, con atto del 2 4 settembre 2024,parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia sottoscritto sia dal difensore della ricorrente a tale riguardo autorizzato sia dal difensore della controparte anch’egli autorizzato, come da procurespeciali in atti; larinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità; CC 3.10.2024 Ric. n. 22801/2021 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimitàex art. art. 391, ult. co., cod. proc. civ.

Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] estinto per rinunzia il giudizio di legittimità.

Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22801/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Lea MARTINELLI, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce alricorso, ex lege domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec Oggetto:Fideiussione– Atto di rinuncia. CC 3.10.2024 Ric. n. 22801/2021 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 113 ( pec : [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso; –resistente– avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4156/2021 depositata in data9/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/10/2024dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che 1.con decreto ingiuntivo n. 94/2011, il Tribunale di Rieti a seguito del ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., intimava agli odierni ricorrenti, in qualità di fideiussori,il pagamento della complessiva somma di euro 50.675,65 oltre accessori; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, assumendo la falsità delle sottoscrizioni apposte sull’atto di fideiussione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], formulavano formale disconoscimento della scrittura in questione, richiedendone la dichiarazione di nullità e per l’effetto, la revoca dell’opposto decreto ingiuntivo; si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contestando le tesi degli opponenti e sostenendo l’autenticità delle citate sottoscrizioni;in merito alle firme presenti su ll’atto di fideiussione,parte opposta dichiarava di volersi avvalere del documento disconosciuto; con la perizia grafica disposta dal Tribunale veniva accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura oggetto di verificazione; con sentenza n. 502/2014 il Tribunale riconosceva la validità del contratto di fideiussione del 20/09/99 sottoscritto in corsivo per mancato disconoscimento, rigettando l’opposizione; CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 22801/2021 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la sentenza , l amenta ndo l’errore del Tribunale nella parte in cui aveva affermato l’esistenza di un doppio originale dell’atto di fideiussione prestata dagli odierni appellanti, di cui uno solo sarebbe stato oggetto di disconoscimento; si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria, di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendoil rigetto del gravame ; i nterveniva e si costituiva ex art. 111 c.p.c. in giudizio, in luogo dell a società appellata, la [OSCURATO:SOCIETA]. chechiedeva l’accoglimento delle conclusioni di parte appellata; 2.con sentenza n. 4156/2021 la Corte d’appello rigettava l’appello, con condanna degli appellanti a rifondere le spese del grado in favore della controparte; 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c.. Considerato che 1.anteriormente all'udienza, con atto del 2 4 settembre 2024,parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia sottoscritto sia dal difensore della ricorrente a tale riguardo autorizzato sia dal difensore della controparte anch’egli autorizzato, come da procurespeciali in atti; larinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità; CC 3.10.2024 Ric. n. 22801/2021 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimitàex art. art. 391, ult. co., cod. proc. civ. Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] estinto per rinunzia il giudizio di legittimità. Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass
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