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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23794/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna in data 4 febbraio 2021, con la quale MLADENOVIC Torna era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di arresto ed euro 6000 di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione per omesso esame delle considerazioni svolte dalla difesa nelle memorie difensive depositate in ordine al fatto che non vi era una prova convincente della guida del veicolo incidentato da parte del MLADENOVIC.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio nel sostenere, sulla base degli indici indiziari richiamati (il ricorrente era stato trovato sul sedile lato guida dell'auto di sua proprietà in evidente stato di ubriachezza, non in grado di camminare e di parlare, si era sottoposto all'esame alcolimetrico senza mai obiettare che altra persona si fosse trovato alla guida del mezzo e per quale ragione si sarebbe spostato sul sedile lato conducente), la conduzione del mezzo da parte del MLADENOVIC in stato di ebbrezza alcolica.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna in data 4 febbraio 2021, con la quale MLADENOVIC Torna era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di arresto ed euro 6000 di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione per omesso esame delle considerazioni svolte dalla difesa nelle memorie difensive depositate in ordine al fatto che non vi era una prova convincente della guida del veicolo incidentato da parte del MLADENOVIC. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio nel sostenere, sulla base degli indici indiziari richiamati (il ricorrente era stato trovato sul sedile lato guida dell'auto di sua proprietà in evidente stato di ubriachezza, non in grado di camminare e di parlare, si era sottoposto all'esame alcolimetrico senza mai obiettare che altra persona si fosse trovato alla guida del mezzo e per quale ragione si sarebbe spostato sul sedile lato conducente), la conduzione del mezzo da parte del MLADENOVIC in stato di ebbrezza alcolica. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R
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