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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 43583/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Bologna, ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 4 legge n. 895 del 1967 e deduce quattro motivi di ricorso; Viste le note scritte con le quali si chiede l'assegnazione del procedimento alla Sezione Prima; ritenuti il primo motivo e il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e dell'attenuante del fatto di lieve entità - manifestamente infondati poiché la sentenza impugnata ha desunto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la non minima offensività del fatto dalle dimensioni della lama e dalla circostanza pacifica che l'imputato lo ha commesso di notte e che, a tali argomenti, il ricorrente oppone doglianze generiche e rivalutative, finendo per sollecitare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento riservato al giudice del merito; richiamato, sul punto, il principio di diritto - che qui si condivide e ribadisce - secondo cui «Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 272242), poiché se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere, al contempo, considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); ricordato, quanto al terzo motivo, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) e che, al riguardo, la sentenza impugnata - diversamente da quanto indicato nel ricorso - ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, quali la gravità della condotta e la personalità negativa del soggetto agente, del quale richiamata le quattordici precedenti condanne per i più svariati reati; ritenuto, infine, manifestamente infondata la censura che vorrebbe che il giudice di merito avesse rinviato la propria decisione alla data di entrata in vigore della legge Cartabia; ritenuto, invero, che trattasi di ipotesi ben diversa da quella dell' abolitio criminis (con riferimento alla quale si è ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità l'applicabilità, anche nel periodo di vacatio legis, delle disposizioni penali favorevoli), ove è lo stesso legislatore a prevedere espressamente un differimento temporale dell'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo, sulla base di una norma che, quindi, il giudice è tenuto ad applicare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Bologna, ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 4 legge n. 895 del 1967 e deduce quattro motivi di ricorso; Viste le note scritte con le quali si chiede l'assegnazione del procedimento alla Sezione Prima; ritenuti il primo motivo e il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e dell'attenuante del fatto di lieve entità - manifestamente infondati poiché la sentenza impugnata ha desunto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la non minima offensività del fatto dalle dimensioni della lama e dalla circostanza pacifica che l'imputato lo ha commesso di notte e che, a tali argomenti, il ricorrente oppone doglianze generiche e rivalutative, finendo per sollecitare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento riservato al giudice del merito; richiamato, sul punto, il principio di diritto - che qui si condivide e ribadisce - secondo cui «Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 272242), poiché se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere, al contempo, considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); ricordato, quanto al terzo motivo, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) e che, al riguardo, la sentenza impugnata - diversamente da quanto indicato nel ricorso - ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, quali la gravità della condotta e la personalità negativa del soggetto agente, del quale richiamata le quattordici precedenti condanne per i più svariati reati; ritenuto, infine, manifestamente infondata la censura che vorrebbe che il giudice di merito avesse rinviato la propria decisione alla data di entrata in vigore della legge Cartabia; ritenuto, invero, che trattasi di ipotesi ben diversa da quella dell' abolitio criminis (con riferimento alla quale si è ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità l'applicabilità, anche nel periodo di vacatio legis, delle disposizioni penali favorevoli), ove è lo stesso legislatore a prevedere espressamente un differimento temporale dell'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo, sulla base di una norma che, quindi, il giudice è tenuto ad applicare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 Il C
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