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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 07277/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con(tent-errzla sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Palermo, in conferma della sentenza del primo giudice, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs.74/2000.

Avverso tale sentenza I 'imputato ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in ordine alla responsabilità per carenza dell'elemento soggettivo del reato.

Con il secondo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed erronea quantificazione della pena inflitta.

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto non specifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, senza alcuna argomentazione critica all'impianto motivazionale della decisione impugnata.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

Considerato che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'alt 591 lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Q, Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con(tent-errzla sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Palermo, in conferma della sentenza del primo giudice, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs.74/2000. Avverso tale sentenza I 'imputato ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in ordine alla responsabilità per carenza dell'elemento soggettivo del reato. Con il secondo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed erronea quantificazione della pena inflitta. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto non specifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, senza alcuna argomentazione critica all'impianto motivazionale della decisione impugnata. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'alt 591 lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Q, Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07277/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris