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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 22935/2026

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ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Sciplino, [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1670/2025Numero sezionale 2756/2026Numero di raccolta generale 22935/2026Data pubblicazione 08/07/2026Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di CassazioneInail- resistenti-avverso il decreto della Corte d'Appello di Napoli al RG n. 2243/2023depositato il 06/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società A.G. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversoil decreto n. cronol. 4384/2024, pronunciato dalla Corte d’Appello diNapoli in data 06.12.2024 e notificato alle parti a cura della cancelleria inpari data.2.

Il provvedimento impugnato, infatti, accogliendo il reclamo propostodall’Agenzia delle Entrate, ha revocato il decreto di omologazionedell’accordo di ristrutturazione già raggiunto dalla debitrice con gli entiprevidenziali, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicatoil cd. cram down nei confronti dell’Agenzia fiscale, in ragione delladecisività della sua adesione e della ritenuta convenienza del trattamentorispetto all’alternativa liquidatoria.3.

Il ricorso si articola su quattro motivi di doglianza.4.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate nonché l’[OSCURATO:PERSONA], purdando atto quest’ultima di aver prestato consenso all’accordo diristrutturazione dei debiti predisposto dalla società debitrice.

Gli altriresistenti sono invece rimasti intimati.5.

E’ stata, quindi, fissata udienza camerale per il 19.06.2026, in vistadella quale la ricorrente ha presentato istanza di rinvio dell’udienza,notificandolo alle parti costituite, che non hanno presentato memoria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1670/2025Numero sezionale 2756/2026Numero di raccolta generale 22935/2026Data pubblicazione 08/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso sono così compendiabili:- Con il primo motivo si eccepisce la nullità del decreto censurato inrelazione all’art. 360 cpc, comma 1, nn. 3 e 4, per violazione degli artt.101, 102 e 331 cpc e 18 LF (violazione del contraddittorio ed omessanotifica del reclamo a tutti i litisconsorti necessari);- Con il secondo motivo il decreto impugnato viene censurato in relazioneall’art. 360 cpc, comma 1, nn. 3 e 4, per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2909 cc, 112, 329, 346 cpc e 18, 131 LF (nullità del decreto perultrapetizione o extrapetizione e per esame e decisione di una questionecoperta dal giudicato interno);- Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 cpc, comma 1, nn. 3 e 4, sicontesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, comma 2 cpc e183, comma 4, cpc (sussisterebbe la nullità del decreto per omessocontraddittorio su questione rilevata d’ufficio).- Con il quarto motivo, infine, il decreto impugnato viene censurato per laritenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, inrelazione all’art. 360 cpc, comma 1, n. 3 e 5 (rilevandosi l’omesso esamecirca un fatto decisivo della controversia).2.

Preliminare all’esame dei motivi risulta l’esame della richiesta di rinvioformulata dalla società ricorrente.

La stessa, infatti, sulla scorta dellasopravvenuta legge 30/12/2025, n. 199, dà atto di aver presentato intermini dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichiaffidati all’agente della riscossione e di essere in attesa dellacomunicazione di ADER al riguardo, con la eventuale indicazione del pianorateale; per i tributi non rientranti nella cd. rottamazione quinquies ladebitrice documenta di aver presentato separata istanza di rateizzazione,già accolta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1670/2025Numero sezionale 2756/2026Numero di raccolta generale 22935/2026Data pubblicazione 08/07/2026La richiesta di rinvio può opportunamente permettere, in caso diaccoglimento dell’istanza di rottamazione e a fronte della rateizzazionealtrimenti già concessa, a ridimensionare se non ad elidere l’entità deldebito tributario oggetto di ristrutturazione e quindi ad influiresull’interesse delle parti al giudizio.

Inoltre, le parti costituite non si sonoopposte, nonostante la notifica di detta richiesta, ciò giustificando per ilCollegio l’accoglimento, allo stato, della richiesta di differimento per comepresentata dalla ricorrente.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Si comunichi.Così deciso in Roma, il 19/06/2026.Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Sciplino, [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1670/2025Numero sezionale 2756/2026Numero di raccolta generale 22935/2026Data pubblicazione 08/07/2026Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di CassazioneInail- resistenti-avverso il decreto della Corte d'Appello di Napoli al RG n. 2243/2023depositato il 06/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società A.G. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversoil decreto n. cronol. 4384/2024, pronunciato dalla Corte d’Appello diNapoli in data 06.12.2024 e notificato alle parti a cura della cancelleria inpari data.2. Il provvedimento impugnato, infatti, accogliendo il reclamo propostodall’Agenzia delle Entrate, ha revocato il decreto di omologazionedell’accordo di ristrutturazione già raggiunto dalla debitrice con gli entiprevidenziali, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicatoil cd. cram down nei confronti dell’Agenzia fiscale, in ragione delladecisività della sua adesione e della ritenuta convenienza del trattamentorispetto all’alternativa liquidatoria.3. Il ricorso si articola su quattro motivi di doglianza.4. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate nonché l’[OSCURATO:PERSONA], purdando atto quest’ultima di aver prestato consenso all’accordo diristrutturazione dei debiti predisposto dalla società debitrice. Gli altriresistenti sono invece rimasti intimati.5. E’ stata, quindi, fissata udienza camerale per il 19.06.2026, in vistadella quale la ricorrente ha presentato istanza di rinvio dell’udienza,notificandolo alle parti costituite, che non hanno presentato memoria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1670/2025Numero sezionale 2756/2026Numero di raccolta generale 22935/2026Data pubblicazione 08/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso sono così compendiabili:- Con il primo motivo si eccepisce la nullità del decreto censurato inrelazione all’art. 360 cpc, comma 1, nn. 3 e 4, per violazione degli artt.101, 102 e 331 cpc e 18 LF (violazione del contraddittorio ed omessanotifica del reclamo a tutti i litisconsorti necessari);- Con il secondo motivo il decreto impugnato viene censurato in relazioneall’art. 360 cpc, comma 1, nn. 3 e 4, per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2909 cc, 112, 329, 346 cpc e 18, 131 LF (nullità del decreto perultrapetizione o extrapetizione e per esame e decisione di una questionecoperta dal giudicato interno);- Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 cpc, comma 1, nn. 3 e 4, sicontesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, comma 2 cpc e183, comma 4, cpc (sussisterebbe la nullità del decreto per omessocontraddittorio su questione rilevata d’ufficio).- Con il quarto motivo, infine, il decreto impugnato viene censurato per laritenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, inrelazione all’art. 360 cpc, comma 1, n. 3 e 5 (rilevandosi l’omesso esamecirca un fatto decisivo della controversia).2. Preliminare all’esame dei motivi risulta l’esame della richiesta di rinvioformulata dalla società ricorrente. La stessa, infatti, sulla scorta dellasopravvenuta legge 30/12/2025, n. 199, dà atto di aver presentato intermini dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichiaffidati all’agente della riscossione e di essere in attesa dellacomunicazione di ADER al riguardo, con la eventuale indicazione del pianorateale; per i tributi non rientranti nella cd. rottamazione quinquies ladebitrice documenta di aver presentato separata istanza di rateizzazione,già accolta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1670/2025Numero sezionale 2756/2026Numero di raccolta generale 22935/2026Data pubblicazione 08/07/2026La richiesta di rinvio può opportunamente permettere, in caso diaccoglimento dell’istanza di rottamazione e a fronte della rateizzazionealtrimenti già concessa, a ridimensionare se non ad elidere l’entità deldebito tributario oggetto di ristrutturazione e quindi ad influiresull’interesse delle parti al giudizio. Inoltre, le parti costituite non si sonoopposte, nonostante la notifica di detta richiesta, ciò giustificando per ilCollegio l’accoglimento, allo stato, della richiesta di differimento per comepresentata dalla ricorrente. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Si comunichi.Così deciso in Roma, il 19/06/2026.Il PresidenteMassimo Ferro
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