CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43342/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse dOrabona Franco; ritenuto che i due motivi di ricorso proposti, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto ed alla effettiva sussistenza dello stesso nei suoi elementi costitutivi (con i quali è stata rilevata la mancanza di una sufficiente e adeguata risposta alle doglianze difensive in ordine al fatto ascritto, alla validità della prova assunta in mancanza di perizia, al mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 49 cod. pen. in relazione all'art. 474 cod. pen., con conseguente insussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 2 in ordine alle caratteristiche dei beni, alle modalità di detenzione degli stessi, come elementi indicativi della piena consapevolezza degli elementi costitutivi e della offensività delle condotte poste in essere); considerato che con tali argomentazioni la difesa tende ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. est