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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 15858/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se4g4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 18 marzo 2019 il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta dell'ufficio del pubblico ministero, disponeva la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena concessi a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Firenze 10 giugno 2014 e con la sentenza del Tribunale di Firenze 15 dicembre 2014.

La revoca dei benefici era disposta per effetto del sopraggiungere di ulteriore sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Pisa in data 17 novembre 2017.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, che lamenta il vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 177 cod. proc. pen., e l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.

In particolare, con il primo motivo il ricorrente evidenzia che l'avviso del decreto di fissazione dell'udienza in cui è stata disposta la revoca dei benefici non è stato dato né al condannato (perché la relativa notifica è tornata inevasa) né al difensore (perché la notifica è stata inviata al difensore di ufficio nonostante risultasse agli atti nomina fiduciaria).

Con il secondo motivo il ricorrente rileva che comunque nel merito non sussistevano i presupposti per la revoca dei benefici, perché la condanna sopravvenuta del Tribunale di Pisa del 17 novembre 2017, indicata nella motivazione del provvedimento impugnato, aveva avuto ad oggetto una contestazione di guida in stato di ebbrezza, mancherebbe quindi il presupposto del delitto o contravvenzione della stessa indole cui l'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen, subordina la revoca automatica della sospensione condizionale, atteso che le due condanne del Tribunale di Firenze cui era stato applicato il beneficio avevano ad oggetto la prima un delitto di cui all'art. 609 -quater cod. pen. e la seconda un delitto dell'art. 337 cod. pen.

Considerato in diritto Vi è rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, che contestualmente evidenzia che la Corte di appello di Firenze con provvedimento del 24.9.2021 ha già revocato l'ordinanza impugnata.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese ed alla Cassa delle ammende trattandosi di sopravvenuta carenza di interesse per fatto indipendente dalla volontà o da situazione colposa del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se4g4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 18 marzo 2019 il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta dell'ufficio del pubblico ministero, disponeva la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena concessi a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Firenze 10 giugno 2014 e con la sentenza del Tribunale di Firenze 15 dicembre 2014. La revoca dei benefici era disposta per effetto del sopraggiungere di ulteriore sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Pisa in data 17 novembre 2017. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, che lamenta il vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 177 cod. proc. pen., e l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. In particolare, con il primo motivo il ricorrente evidenzia che l'avviso del decreto di fissazione dell'udienza in cui è stata disposta la revoca dei benefici non è stato dato né al condannato (perché la relativa notifica è tornata inevasa) né al difensore (perché la notifica è stata inviata al difensore di ufficio nonostante risultasse agli atti nomina fiduciaria). Con il secondo motivo il ricorrente rileva che comunque nel merito non sussistevano i presupposti per la revoca dei benefici, perché la condanna sopravvenuta del Tribunale di Pisa del 17 novembre 2017, indicata nella motivazione del provvedimento impugnato, aveva avuto ad oggetto una contestazione di guida in stato di ebbrezza, mancherebbe quindi il presupposto del delitto o contravvenzione della stessa indole cui l'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen, subordina la revoca automatica della sospensione condizionale, atteso che le due condanne del Tribunale di Firenze cui era stato applicato il beneficio avevano ad oggetto la prima un delitto di cui all'art. 609 -quater cod. pen. e la seconda un delitto dell'art. 337 cod. pen. Considerato in diritto Vi è rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, che contestualmente evidenzia che la Corte di appello di Firenze con provvedimento del 24.9.2021 ha già revocato l'ordinanza impugnata. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese ed alla Cassa delle ammende trattandosi di sopravvenuta carenza di interesse per fatto indipendente dalla volontà o da situazione colposa del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Così deciso in Ro
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