CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Magistrato di Sorveglianza di Sassari dichiarava la propria incompetenza funzionale, per essere competente il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, su un reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] con cui si chiedeva la sostituzione del Commissario ad acta nominato per l'attuazione di una precedente ordinanza; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione all'art. 35 bis, comma 7, ordinamento penitenziario. Considerato che il ricorso è inammissibile: - in effetti, il provvedimento non è impugnabile in quanto, avverso i provvedimenti che dichiarano la incompetenza del giudice adito, è possibile solo la proposizione di un conflitto; - l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art, 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., può essere dichiarata de plano. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9