CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 19990/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30157/2021proposto da: Ministero della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 18; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Perugia, n. 92/2021, pubblicata il 28 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Spoleto ha accolto, con sentenza n. 155/2019, le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo (ora Ministero della [OSCURATO:SOCIETA]) e della sua articolazione Polo museale dell’Umbria e ha ritenuto che esse fossero state illegittimamente adibite in via prevalente a mansioni di vigilanza e custodia diverse e inferiori rispetto a quelle ricomprese nella qualifica professionale di appartenenza (assistente alla fruizione, accoglienzae vigilanza, seconda area, fascia economica F3) e proprie, invece, della inferiore fascia F1, condannando la P.A. ad attribuire loro le mansioni di qualifica e a risarcire il danno. Il Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Perugia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 92/2021, ha rigettato. Il Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difese con controricorsoe hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo il Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 in quantoquesta disposizione attribuirebbe allo ius variandi del datore di lavoro statale la piena facoltà di adibire il dipendente a qualsiasi funzione equivalente presente nella declaratoria dei profili funzionali della medesima area di appartenenza. Infatti, non sarebbe stato in contestazione che le controricorrenti fossero inserite nella II area e che il demansionamento denunciato fosse consistito nel fatto che esse avevano dovuto svolgere mansioni proprie di un profilo economicamente più basso, pur se rientrante nella medesima area. La doglianza è fondata.Il CCNL 16febbraio 1999, ne l disegnare un nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Ministeri, aveva accorpato le nove qualifiche funzionali nelle tre aree A, B e C e aveva previsto la collocazione all’interno di ciascuna area di profili professionali, che potevano essere ricondotti a posizione economiche diverse se «caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto» (art. 13 comma 3). L’art. 13 del CCNL stabiliva che l’inquadramento dovesse avvenire nell’area e nella posizione economica, secondo le corrispondenze previste dalle parti collettive, e aggiungeva, al comma 4, che ogni dipendente era tenuto a svolgere «tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito». In quel sistema solo le posizioni “super”costituivano meri sviluppi economici all’interno delle aree (art. 17) e, pertanto, non venivano prese in considerazione ai fini dello svolgimento di mansioni superiori che, secondo la disciplina dettata dall’art. 24, si configurava in caso di assegnazione al dipendente di compiti che, all’interno della stessa area, erano riconducibili «alla posizione di livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli è inquadrato, secondo la declaratoria riportata nell'allegato A», e, per i lavoratori inquadrati nell’ultima posizione economica dell’area di appartenenza, inrelazione allo svolgimento di mansioni proprie della «posizione economica iniziale dell’area immediatamente superiore». Il CCNL 14 settembre 2007 ha ridisegnato il sistema di classificazione del personale confermando le tre aree di inquadramento, nelle quali sono confluite le ex posizioni economiche (art. 6, comma 1), e,al fine di realizzare l’obiettivo della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane (art. 5),ha previsto che le aree «corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative» (art. 6, comma 2),con la conseguenza che « ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali» (art. 6, comma 5).All’interno delle tre aree sono collocati profili professionali definiti in base ai settori di attività, secondo le indicazioni contenute nell’art. 8, ispirato al «superamento dell’eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici» (art. 8, comma 2, n.1). L’esigenza di semplificazione viene assicurata attraverso l’individuazione di «profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni» (art. 8, comma 2, n. 2) che, a differenza del regime previgente, ricomprendono «sia il profilo di base che quello o quelli più evoluti comunque appartenenti ad una medesima famiglia professionale o riconducibili ad una stessa tipologia lavorativa» (art. 8, comma 3). In ragione dell’affermata omogeneità delle competenze, conoscenze e capacità richieste per l’inquadramento in ciascuna area, la declaratoria allegata al contratto descrive le specifiche e i contenuti professionali per l’accesso alle tre aree, superando le precedenti diversificazioni all’interno dell’area stessa, con la conseguenza che nel nuovo sistema le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche riconosciute «in relazione all’arricchimento professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento della propria attività» (art. 6, comma 8) e, quindi, non implicano una diversità di contenuto delle mansioni assegnate. In tal modo,le parti collettive, in ragione degli obiettivi dichiarati nell ’ art. 5, hanno disegnato, nel rispetto della competenza alle stesse attribuita dagli artt. 2, 40 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150del 2009, un sistema di inquadramento, non dissimile da quello previsto per il comparto degli enti pubblici non economici (in relazione al quale si rimanda a Cass., Sez. L,n. 29624 del 14 novembre 2019), improntato al criterio della massima flessibilità all’interno dell’area, ritenuta espressiva di livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, e ciò giustifica la diversità della formulazione dell’art. 6, comma 5, del CCNL 2007 rispetto all’art. 13, comma 4, del CCNL 1999.Se si compara il testo originario dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 con quello risultante all’esito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150del 2009, si può dire che la tornata contrattuale 2006/2009 ha anticipato la riscrittura della norma di legge, che, nella versione aggiornata, fa esclusivo riferimento all’area e considera qualifica superiore acquisita dopo l’originario inquadramento solo quella ottenuta a seguito del superamento delle procedure di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), «non già quella, valorizzata dal testo originario della norma, conseguente allo “sviluppo professionale”››. L’art. 10 del CCNL ha, poi, dettato una complessa disciplina del passaggio dall’uno all’altro sistema e ha previsto, innanzitutto, al comma 1, che già dalla data di entrata in vigore del contratto «il personale in servizio ... è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento all'interno di ciascuna area della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondola tabella di trasposizione B». Si prevede, altresì, che le procedure di selezione in corso saranno portate a compimento sulla base del regime previgente e, all’esito, il nuovo inquadramento avverrà tenendo conto delle corrispondenze indicate al comma 1 (commi 2 e 4) e, quanto alle dotazioni organiche, si stabilisce che «i contingenti delle originarie posizioni economiche di cui al precedente sistema di classificazione, sono portati alla posizione di accesso in ogni profilo in applicazione dell’art. 6, comma 6». Infine,si legittimano le amministrazioni ad effettuare, in via prioritaria e con le procedure previste dal CCNL per il passaggio di area, «la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse». La tabella B allegata al contratto, in armonia con la declaratoria delle aree (che accorpa le posizioni di livello economico A, A1, A1S -B1, B2, B3, B3S - C 1 , C1S, C2, C3 e C3S) prevede la corrispondenza fra aree e posizioni economiche del precedente sistema di classificazione, da un lato, e, dall’altro, aree e “fasce retributive all’interno delle aree”, corrispondenza evidentemente realizzata tenendo conto di quegli stessi obiettivi imposti alla contrattazione integrativa dall’art. 8, comma 2, n. 5, ossia della necessità di «garantire il rispetto dell’inquadramento già acquisito nel sistema di classificazione, nonché di evitare che il personale appartenente ad una posizione giuridico-economica inferiore venga inquadrato in una posizione retributiva più elevata con conseguente aggravio di spesa». Dal complesso delle disposizioni contrattuali sopra richiamate e,in particolare dal chiaro tenore dell’art. 10, comma 1, si desume che le parti collettive hanno ritenuto pienamente operante il nuovo sistema di classificazione sin dalla data di entrata in vigore del contratto, tanto che hanno ancorato a quella data la trasposizione di cui alla tabella B. La disposizione finale posta in calce all’ allegato A, contenente la descrizione delle specifiche professionali e dei contenuti di base delle tre aree, secondo cui «sino all’applicazione dell’art. 7 (profili professionali), i dipendenti rimangono inquadrati nei profili professionali previsti dalla contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 13 del CCNL del 16 febbraio 1999, oppure, qualora la contrattazione integrativa non vi abbia ancora provveduto, quelli di cui al DPR del 29 dicembre 1984, n. 1219 e dalDPR 17 gennaio 1990, n. 44, allegati 1, 2 e 3.», deve essere interpretata alla luce della disciplina dettata dal richiamato art. 10 e sulla stessa non si può fare leva per sostenere l’ultrattività del precedente sistema, e, a maggior ragione, di quello fondato sulle qualifiche funzionali. La disposizione, infatti, pur valorizzando i precedenti profili in attesa di una nuova definizione, non incide sul principio, di immediata applicazione, secondo cui i profili collocati nella medesima area esprimono livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, con la conseguenza che , per i profili in precedenza collocati in posizione economiche diverse, ferma restando la conservazione del livello economico acquisito assicurata dalle tabelle di corrispondenza, non è più configurabile una differenziazione qualitativa fra il profilo base e quello superiore. Né si può sostenere l’illegittimità del nuovo sistema classificatorio, che comporta evidenti ricadute sulla disciplina dell'assegnazione a mansioni superiori, perché valgono al riguardo i medesimi principi affermati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, in relazione al passaggio dall’inquadramento per qualifiche funzionali a quello per aree, in ordine al quale fu precisato che «la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale...» (Cass.,SU, n. 16038 del 7 luglio 2010) . Non rileva neppure che la nuova disciplina contrattuale, potenziando l’ambito dello ius variandi attraverso un ’ estensione dell ’ equivalenza, riferita all ’ area anziché alla posizione economica, produca quale effetto che il dipendente possa essere legittimamente assegnato, senza diritto a maggiorazioni retributive, a svolgere mansioni che nel precedente sistema, in quanto superiori a quelle del livello di inquadramento, avrebbero potuto fondare la richiesta delle differenze economiche fra i due livelli. Risulta essereprincipio generale, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, quello secondo cui «nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non,invece, in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi» (Cass.,SU, n. 21972 del 21 settembre 2017 e, negli stessi termini in motivazione , Cass. , SU , n. 19164 del 4 luglio 2017). In relazione allo svolgimento di mansioni superiori nell’ambito del rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, si è evidenziato che la modificazione della contrattazione è idonea a imporsi anche rispetto alla qualificazione come superiori di determinate mansioni che lo fossero secondo il sistema collettivo previgente, ponendosi quale limite, nonostante la ricorrenza di un rapporto di durata, alla efficacia verso il futuro del pregresso giudicato, perché il diritto deve essere verificato de die in diem e sulla base della contrattazione collettiva vigente nel momento in cui la prestazione viene resa. Pertanto, la Corte di cassazione ha enunciato il principio per cui «nell’impiego pubblico contrattualizzato, nel quale ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 165del 2001 l’assegnazione a mansioni superiori non comporta la definitiva acquisizione della qualifica corrispondente, la materia della classificazione del personale è rimessa alla contrattazione collettiva, alla quale compete anche l’individuazione delle mansioni esigibili da parte del datore di lavoro perché equivalenti a quelle di inquadramento. Il CCNL 14settembre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri ha previsto un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri di flessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimenti livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità e, dall’altro, sulla sostituzione delle posizioni economiche, che esprimevano un diverso livello di professionalità connesso all’espletamento delle mansioni proprie del profilo, con le fasce retributive, volte a compensare l’arricchimento conseguito dal dipendente nello svolgimento della propria attività. Nel nuovo sistema, di immediata applicazione, tutte le mansioni all’interno dell'area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro ex art. 52 del d.lgs. n. 165/2001» (Cass., Sez. L,n. 29624 del 14 novembre 2019 ; Cass., Sez. L, n. 33141 del 16 dicembre 2019). Coerentemente la S.C. ha chiarito che il CCNL del 1 ° ottobre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all’interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell’area immediatamente superiore; ai sensi del CCNLdel 16 febbraio 1999 la posizione C5 individua una po sizione di mero sviluppo economico all’interno dell’area C che, pertanto, non rileva ai fini dello svolgimento di mansioni superiori(Cass., Sez. L, n. 21485 del 6 ottobre 2020).Di recente, in un caso analogo, la cui motivazione qui integralmente si richiama, questa Sezione ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 c.c. (Cass., Sez. L, n. 1665 del 16 gennaio 2024). Per l’esattezza, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l’illegittimità dell’assegnazione ai dipendenti del MIBACT - assunti con il profilo di “assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza” -di mansioni di vigilanza e apertura e chiusura di sale, ambienti, bagni, rientranti nella stessa area di inquadramento del CCNL 2006-2009 del [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base dei principi esposti deve essere accolto il ricorso proposto. Non ha pregio alcuno la difesa delle controricorrenti, secondo le qualil’attività di vigilanza ad esse assegnata era meramente esecutiva, come previsto per gli operatoriF1, e non qualificata, come stabilito per gli assistenti F3. Esse affermano che fra le due categorie di lavoratori sarebbe rimasta una differenza sostanziale di mansioni e di titolo di studio, nonostante fossero state entrambe inserite nella stessa area e che, quindi, verrebbero in rilievo due categorie distinte. Si tratta di considerazioni che, però, contrastano espressamente con i principi sopraenunciati e con la chiara volontà del legislatore di rimettere alla contrattazione collettiva in via esclusiva la valutazione di omogeneità delle mansioni da ricondurre alle varie aree. Non avrebbe senso discutere, allora, di categoria, perché ciò riporterebbe alla situazione preesistente e alle ormai superate qualifiche funzionali. Manifestamente priva di fondatezza è la contestazione della non conformità del diritto vivente di questa S.C. in materia all’art. 97 Cost., atteso che, nella specie, si avrebbe un non ottimale utilizzo delle risorse a disposizione della P.A. Infatti, è proprio tramite la razionalizzazione delle varie prestazioni all’interno di aree più ampie in accordo con la contrattazione collettiva che si evita una diseconomica ripartizione delle qualifiche che ostacola l’efficiente gestione delle risorse. 2)Il ricorso è accolto. La causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con rigetto delle originarie domande delle lavoratrici. In ragione dell’evoluzione del quadro normativo e contrattuale sussistono le condizioni per la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo. P.Q.M