CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45014/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 28 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 25 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 629 (capo A) e 582 (capi B e C) cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di non doversi procedere per remissione di querela, intervenuta rispetto ai capi B e C dell'imputazione nelle more del giudizio di appello, risulta manifestamente infondato, avendo la remissione riguardato capi che non erano stati oggetto di motivi di appello, e le cui statuizioni erano dunque passate in giudicato; Considerato che pertanto, alla stregua della pacifica giurisprudenza di legittimità, la formazione del giudicato su un capo della sentenza preclude la rilevabilità di cause di estinzione del reato a questi inerenti (su tutte, Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966-01); Osservato che la seconda doglianza, che censura la sentenza impugnata in ordine alla qualificazione del delitto sub A) in termini di estorsione, e ne invoca la derubricazione ai sensi dell'art. 393 cod. pen., risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che in particolare alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata hanno evidenziato come l'azione del prevenuto non fosse sorretta dall'esigenza di far valere alcun diritto di credito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]