CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 1981
Cassazione n. 27050/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10730/24 r Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di bancarotta distrattiva, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la rideternninazione della pena in anni due di reclusione; Premesso che, trattandosi di questione processuale, questa Corte è Giudice del fatto e, per decidere sul ricorso, può accedere agli atti del procedimento, prescindendo dalla motivazione con la quale il Giudice di merito abbia eventualmente già risolto la questione, ove precedentemente già prospettata; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali quanto al portato, in termini di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado, della omessa notifica del verbale contenente la contestazione di reato concorrente all'imputato assente - è manifestamente infondato per le ragioni che seguono. Detto verbale è stato ritualmente notificato, all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, il 7 ottobre 2021 mediante SNT. La manifesta infondatezza riposa su due considerazioni. La prima è che la notifica può ritenersi validamente effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. La seconda è che, poiché si tratta al più di notifica effettuata in forma diversa da quella prescritta, poiché la parte non ha dedotto che si tratta di forma di notificazione che è stata del tutto inidonea a consentire la conoscenza della nuova contestazione all'imputato, si tratterebbe di nullità di ordine generale a regime intermedio e, pertanto, essendosi verificata nel giudizio di primo grado, andava dedotta entro la pronunzia della sentenza di appello (sulla natura delle nullità, cfr. Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016; Zinzi, Rv. 268431; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Zemzanni, Rv. 260434) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,