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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2025

Cassazione n. 26855/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6135/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., DONEXT; -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1008/2022depositata il 27/07/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel dicembre 2011, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Amato e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, ai sensi dell’art. 2901, comma 1, c.c., la revoca e la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, di due atti di costituzione di fondi patrimoniali: il primo, del 18 novembre 2010; il secondo, del 5 maggio 2011.

L’attrice invocava l’azione revocatoria deducendo la lesione delle proprie ragioni creditorie nei confronti dei convenuti, quali fideiussori di varie società debitrici.

I convenuti si costituivano in giudizio, resistendo integralmente alla domanda.

Con comparsa del 9 novembre 2015 interveniva volontariamente nel processo la [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procuratrice del [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo in via principale l’accertamento della simulazione dei suddetti atti dispositivi e, in subordine, la loro revoca ex art. 2901 c.c., deducendo a sua volta posizioni creditorie verso i medesimi convenuti.

Con sentenza n. 3526/2017, il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarando l’inefficacia degli atti costitutivi dei fondi patrimoniali nei suoi confronti e condannando i convenuti alle spese di lite.

Rigettava, invece, l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]., reputandolo tardivo e non supportato da prova delle ragioni creditorie addotte, con condanna alle spese in favore dei convenuti.

2. Avverso tale decisione proponevano appello i sigg.ri D’Amato e Paolantonio, chiedendone la riforma limitatamente al capo di accoglimento della domanda attorea.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata alla originaria attrice nella titolarità del credito, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. rimaneva contumace.

Con sentenza n. 1008/2022, de 27 luglio 2022, la Corte d’Appello di Salerno, rigettava l’appello, confermando integralmente la pronuncia impugnata.

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Paolantonio e il D’Amato propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi. 3.1.Le intimate non ha nno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo, parte ricorrente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunzia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 115, 116, 81, 100 e 111 c.p.c.

I ricorrenti deducono che la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare l’eccezione, ritualmente sollevata, di carenza di legittimazione attiva della società [OSCURATO:SOCIETA]., eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, attenendo alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio.

Tale difetto di legittimazione discenderebbe dalla mancata prova della titolarità del credito azionato in giudizio, che la [OSCURATO:SOCIETA] assume di aver acquisito a seguito di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385/1993.

A tal fine, la cessionaria si sarebbe limitata a produrre l’estratto della [OSCURATO:PERSONA] recante l’avviso di cessione, senza tuttavia depositare in giudizio il contratto di cessione ovvero documentazione idonea a dimostrare che il credito oggetto di causa rientrasse tra quelli effettivamente trasferiti.

4.1.1. Il motivo è fondato e nei termini di cui in motivazione.

In caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana.

Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall’art.1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all’art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

Si è da questa Corte tuttavia limitato l’onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l’art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla [OSCURATO:PERSONA], cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024).

Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez.

III, 10 febbraio 2023, n. 4277).

La giurisprudenza di legittimità ha peraltro - come detto - limitato l’onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell’indicazione dell’oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla [OSCURATO:PERSONA], cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

Si è anche affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario.

Va sotto altro profilo sottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

6.1. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Orbene, nel caso di specie non risulta in alcun modo accertato dalla corte d’appello né se sia stata fornita una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto né se sia stata fornita adeguata prova dell’inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel “blocco” dei rapporti ceduti.

In violazione dei principi sopra espressi la corte territoriale si è limitata ad affermare in modo generico che la [OSCURATO:PERSONA] è succeduta nella titolarità della posizione creditoria dedotta in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo della sua mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in virtù di cessione di crediti concluso il 14 luglio 2017 , il cui avviso è stato pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] in data 8 agosto 2017 (cfr. pagg. 6 e 7 sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitisation, non parte del rapporto processuale originario, non può pertanto legittimamente intervenire in sede di gravame senza dimostrare di aver acquisito la titolarità del diritto né la posizione processuale necessaria per proporre l’impugnazione.

5. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso, assorbiti il 2° [con il quale i ricorrenti lamentano la violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2901 c.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.) per aver ritenuto sussistente un credito, quando invece quelli vantati nei confronti delle società D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati totalmente esclusi in sede giudiziale con sentenze del Tribunale di Salerno n. 275/2015 e della Corte d’appello di Salerno n. 389/2016 sulla base degli] e il 3° [con cui lamentano la violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., stante “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dal mancato accoglimento delle istanze istruttorie], s'impone pertanto la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza , con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 2° e 3° motivo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6135/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., DONEXT; -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1008/2022depositata il 27/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel dicembre 2011, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Amato e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, ai sensi dell’art. 2901, comma 1, c.c., la revoca e la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, di due atti di costituzione di fondi patrimoniali: il primo, del 18 novembre 2010; il secondo, del 5 maggio 2011. L’attrice invocava l’azione revocatoria deducendo la lesione delle proprie ragioni creditorie nei confronti dei convenuti, quali fideiussori di varie società debitrici. I convenuti si costituivano in giudizio, resistendo integralmente alla domanda. Con comparsa del 9 novembre 2015 interveniva volontariamente nel processo la [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procuratrice del [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo in via principale l’accertamento della simulazione dei suddetti atti dispositivi e, in subordine, la loro revoca ex art. 2901 c.c., deducendo a sua volta posizioni creditorie verso i medesimi convenuti. Con sentenza n. 3526/2017, il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarando l’inefficacia degli atti costitutivi dei fondi patrimoniali nei suoi confronti e condannando i convenuti alle spese di lite. Rigettava, invece, l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]., reputandolo tardivo e non supportato da prova delle ragioni creditorie addotte, con condanna alle spese in favore dei convenuti. 2. Avverso tale decisione proponevano appello i sigg.ri D’Amato e Paolantonio, chiedendone la riforma limitatamente al capo di accoglimento della domanda attorea. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata alla originaria attrice nella titolarità del credito, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. rimaneva contumace. Con sentenza n. 1008/2022, de 27 luglio 2022, la Corte d’Appello di Salerno, rigettava l’appello, confermando integralmente la pronuncia impugnata. 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Paolantonio e il D’Amato propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi. 3.1.Le intimate non ha nno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo, parte ricorrente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunzia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 115, 116, 81, 100 e 111 c.p.c. I ricorrenti deducono che la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare l’eccezione, ritualmente sollevata, di carenza di legittimazione attiva della società [OSCURATO:SOCIETA]., eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, attenendo alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio. Tale difetto di legittimazione discenderebbe dalla mancata prova della titolarità del credito azionato in giudizio, che la [OSCURATO:SOCIETA] assume di aver acquisito a seguito di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385/1993. A tal fine, la cessionaria si sarebbe limitata a produrre l’estratto della [OSCURATO:PERSONA] recante l’avviso di cessione, senza tuttavia depositare in giudizio il contratto di cessione ovvero documentazione idonea a dimostrare che il credito oggetto di causa rientrasse tra quelli effettivamente trasferiti. 4.1.1. Il motivo è fondato e nei termini di cui in motivazione. In caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall’art.1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all’art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Si è da questa Corte tuttavia limitato l’onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l’art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla [OSCURATO:PERSONA], cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro - come detto - limitato l’onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell’indicazione dell’oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla [OSCURATO:PERSONA], cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è anche affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario. Va sotto altro profilo sottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. 6.1. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Orbene, nel caso di specie non risulta in alcun modo accertato dalla corte d’appello né se sia stata fornita una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto né se sia stata fornita adeguata prova dell’inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel “blocco” dei rapporti ceduti. In violazione dei principi sopra espressi la corte territoriale si è limitata ad affermare in modo generico che la [OSCURATO:PERSONA] è succeduta nella titolarità della posizione creditoria dedotta in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo della sua mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in virtù di cessione di crediti concluso il 14 luglio 2017 , il cui avviso è stato pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] in data 8 agosto 2017 (cfr. pagg. 6 e 7 sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitisation, non parte del rapporto processuale originario, non può pertanto legittimamente intervenire in sede di gravame senza dimostrare di aver acquisito la titolarità del diritto né la posizione processuale necessaria per proporre l’impugnazione. 5. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso, assorbiti il 2° [con il quale i ricorrenti lamentano la violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2901 c.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.) per aver ritenuto sussistente un credito, quando invece quelli vantati nei confronti delle società D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati totalmente esclusi in sede giudiziale con sentenze del Tribunale di Salerno n. 275/2015 e della Corte d’appello di Salerno n. 389/2016 sulla base degli] e il 3° [con cui lamentano la violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., stante “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dal mancato accoglimento delle istanze istruttorie], s'impone pertanto la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza , con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 2° e 3° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla C
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