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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09568/2023

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nciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23223/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

QRCLGU 62P12C983I ) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro, 266 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi N.23223/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, n. 23 5 /28/20 depositata in data 11 febbraio 2020 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 4 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso suppletivo e di rettifica relativo a una bolletta di importazione definitiva del 2006tramite rappresentante diretto, avente ad oggetto una partita di maglieria di cotone di dich iarata provenienza Bangladesh con il quale, previa contestazione dei relativi certificati di origine preferenziale Form A e in costanza del ricorso allo strumento della cooperazione amministrativa, veniva accertata la falsità dei certificati di origine e applicati i maggiori diritti di confine.

2. La CTP di Taranto ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Puglia, Sezione staccata di Taranto, con sentenza in data 11 febbraio 2020, ha rigettato l’appello del la società contribuente.

Il giudice di appello, per quanto qui ancora ha rilievo, ha ritenuto che nel procedimento doganale non debbano seguirsi le garanzie proprie del procedimento penale, ritenendo che il contribuente non abbia fornito la prova della spettanza della agevolazione tariffaria.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente , affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Ufficio.Il contribuente ha formulato istanza di riunione a diversi altri procedimenti pendenti e, in subordine, istanza di trattazione congiunta. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., per non avere il giudice di appello ritenuto nullo l’avviso nonostante fossero state N.23223/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino omesse le garanzie proprie del procedimento penale, in costanza dell’emersione di indizi direato a carico del legale rappresentante della società contribuente.

Osserva parte ricorrente che i fatti che sono stati posti a fondamento del procedimento di revisione doganale sono gli stessi fatti posti a fondamento delle indagini penali ma, diversamente che per il procedimento penale, non sono state applicate le garanzie previste per il procedimento penale in sede di redazione del PVC, con conseguente inutilizzabilità delle relative risultanze.

2. Preliminarmente va rigettata l’istanza di riunione al presente procedimento iscritti ai nn.

RG 23048/20, 23042/20, 23043/20, 23120/20, 23116/20, 23121/20, 23227/20, 23217/20, 23213/20, 23210/20, 23206/20, 23448/20, 23432/20, 23442/20, 23452/20, 23450/20, 23539/20, 23537/20 e 23533/20, essendo stata calendarizzata, nella stessa udienza, la trattazione congiunta dei medesimi atta a scongiurare l'eventualità di soluzioni contrastanti;va, altresì, disattesa l’istanza di riunione al presente procedimento di quelli RG 23038/20 e 23536/20 non sussistendo ragione alcuna di opportunità o di economicità che consiglia il differimento del presente procedimento, già pronto per la decisione, per consentire la trattazione congiunta.

3. Il ricorso è infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli elementi raccolti a carico del contribuente senza il rispetto delle formalità delle garanzie difensive specificamente prescritte per il procedimento penale, pur essendo inutilizzabili in tale sede ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nel procedimento tributario, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario, nonché stante l’assenza di una specifica previsione normativa in tal senso, esclusi i casi di lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale(Cass., Sez.

V, 7 dicembre 2021, n. 38750 ; Cass., Sez.

V , 24 novembre 2017, n. N.23223/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino 28060).

Gli elementi acquisiti nella fase istruttoria sono, pertanto, pienamente utilizzabili anche in casodi violazione delle disposizioni che reggono il procedimento penale, purché non vadano a violare specifiche disposizioni della disciplina tributaria.

4. Tale giurisprudenza discende dal principio secondo cui in sede di accertamento tributario può essere valorizzato qualsiasi elementoche abbia valore indiziario, ancorché acquisito in modo irrituale, ad eccezione dei menzionati casi di inutilizzabilità specificamente sanzionata dalla disciplina tributaria, ovvero lesivi dei diritti fondamentali di rango costituzionale (Cass., Sez.

V, 29 novembre 2019, n. 31243; Cass., Sez.

V, 27 febbraio 2015, n. 4066; Cass., Sez.

VI, 25 febbraio 2020, n. 5105; Cass., Sez.

VI, 28 aprile 2015, nn. 8605 e 8606).

Si è osservato, difatti, che la mera irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi (Cass., Sez.

V, 15 luglio 2021, n. 20151; Cass., Sez.

V, 13 novembre 2018, n. 29132; Cass., Sez.

V, 23 aprile 2007, n. 9568; Cass., Sez.

V, 19 giugno 2001, n. 8344), ove difetti una specifica previsione in tal senso, non rinvenendosi nell'ordinamento tributario una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 191 cod. proc. pen., a norma del quale «le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate» (Cass., Sez.

V, 29 novembre 2019, n. 31243).

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai N.23223/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23223/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. QRCLGU 62P12C983I ) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro, 266 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi N.23223/20 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, n. 23 5 /28/20 depositata in data 11 febbraio 2020 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 4 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso suppletivo e di rettifica relativo a una bolletta di importazione definitiva del 2006tramite rappresentante diretto, avente ad oggetto una partita di maglieria di cotone di dich iarata provenienza Bangladesh con il quale, previa contestazione dei relativi certificati di origine preferenziale Form A e in costanza del ricorso allo strumento della cooperazione amministrativa, veniva accertata la falsità dei certificati di origine e applicati i maggiori diritti di confine. 2. La CTP di Taranto ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Puglia, Sezione staccata di Taranto, con sentenza in data 11 febbraio 2020, ha rigettato l’appello del la società contribuente. Il giudice di appello, per quanto qui ancora ha rilievo, ha ritenuto che nel procedimento doganale non debbano seguirsi le garanzie proprie del procedimento penale, ritenendo che il contribuente non abbia fornito la prova della spettanza della agevolazione tariffaria. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente , affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Ufficio.Il contribuente ha formulato istanza di riunione a diversi altri procedimenti pendenti e, in subordine, istanza di trattazione congiunta. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., per non avere il giudice di appello ritenuto nullo l’avviso nonostante fossero state N.23223/20 R.G. Est. F. D’Aquino omesse le garanzie proprie del procedimento penale, in costanza dell’emersione di indizi direato a carico del legale rappresentante della società contribuente. Osserva parte ricorrente che i fatti che sono stati posti a fondamento del procedimento di revisione doganale sono gli stessi fatti posti a fondamento delle indagini penali ma, diversamente che per il procedimento penale, non sono state applicate le garanzie previste per il procedimento penale in sede di redazione del PVC, con conseguente inutilizzabilità delle relative risultanze. 2. Preliminarmente va rigettata l’istanza di riunione al presente procedimento iscritti ai nn. RG 23048/20, 23042/20, 23043/20, 23120/20, 23116/20, 23121/20, 23227/20, 23217/20, 23213/20, 23210/20, 23206/20, 23448/20, 23432/20, 23442/20, 23452/20, 23450/20, 23539/20, 23537/20 e 23533/20, essendo stata calendarizzata, nella stessa udienza, la trattazione congiunta dei medesimi atta a scongiurare l'eventualità di soluzioni contrastanti;va, altresì, disattesa l’istanza di riunione al presente procedimento di quelli RG 23038/20 e 23536/20 non sussistendo ragione alcuna di opportunità o di economicità che consiglia il differimento del presente procedimento, già pronto per la decisione, per consentire la trattazione congiunta. 3. Il ricorso è infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli elementi raccolti a carico del contribuente senza il rispetto delle formalità delle garanzie difensive specificamente prescritte per il procedimento penale, pur essendo inutilizzabili in tale sede ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nel procedimento tributario, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario, nonché stante l’assenza di una specifica previsione normativa in tal senso, esclusi i casi di lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale(Cass., Sez. V, 7 dicembre 2021, n. 38750 ; Cass., Sez. V , 24 novembre 2017, n. N.23223/20 R.G. Est. F. D’Aquino 28060). Gli elementi acquisiti nella fase istruttoria sono, pertanto, pienamente utilizzabili anche in casodi violazione delle disposizioni che reggono il procedimento penale, purché non vadano a violare specifiche disposizioni della disciplina tributaria. 4. Tale giurisprudenza discende dal principio secondo cui in sede di accertamento tributario può essere valorizzato qualsiasi elementoche abbia valore indiziario, ancorché acquisito in modo irrituale, ad eccezione dei menzionati casi di inutilizzabilità specificamente sanzionata dalla disciplina tributaria, ovvero lesivi dei diritti fondamentali di rango costituzionale (Cass., Sez. V, 29 novembre 2019, n. 31243; Cass., Sez. V, 27 febbraio 2015, n. 4066; Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2020, n. 5105; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2015, nn. 8605 e 8606). Si è osservato, difatti, che la mera irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi (Cass., Sez. V, 15 luglio 2021, n. 20151; Cass., Sez. V, 13 novembre 2018, n. 29132; Cass., Sez. V, 23 aprile 2007, n. 9568; Cass., Sez. V, 19 giugno 2001, n. 8344), ove difetti una specifica previsione in tal senso, non rinvenendosi nell'ordinamento tributario una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 191 cod. proc. pen., a norma del quale «le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate» (Cass., Sez. V, 29 novembre 2019, n. 31243). 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai N.23223/20 R.G. Est. F. D’Aquino sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor
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