CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46839/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo, ha escluso, quanto all'episodio del 23 settembre 2009, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen. ed ha ritenuto sussistente, in aggiunta all'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod.pen., quella di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen., contestata in fatto, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] (e delle co-imputate) alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 625 n. 4 e 5 cod.pen. (per essersi impossessata, in concorso con altre persone, della somma di euro 1.100,00, che una delle concorrenti aveva sottratto dalle borse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] le teneva impegnate, all'interno del loro esercizio commerciale, in data 23 settembre 2009) e confermando, altresì, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cod.pen., con la recidiva reiterata infraquinquennale specifica (per essersi impossessata della somma di euro 180,00, sottraendola a [OSCURATO:PERSONA], che aveva lasciato il proprio portafogli nei pressi del bancone del proprio esercizio commerciale, in data 14 luglio 2009 - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è maturata la prescrizione, stante la assenza di recidiva). 2. Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla applicazione dell'art. 625 n. 7 cod.pen. (peraltro, avvenuta in modo contraddittorio rispetto alla diversa decisione assunta relativamente all'altro capo di imputazione), atteso che l'aggravante in esame non è correlata alla natura del luogo in cui il bene si trova e sussiste solo nelle ipotesi tassative in cui l'esposizione alla pubblica fede sia determinata dalla necessità, dalla consuetudine o dalla destinazione del bene, mentre va esclusa per quegli oggetti che il detentore può portare facilmente con sé, come nel caso di specie, in cui è anche emerso che il portafogli non era di immediata visibilità ed era stato nascosto; 2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., visto che è evidente che le due coimputate si fossero prospettate un vantaggio patrimoniale di speciale tenuità; 3) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla recidiva, non essendo stati individuati gli elementi sintomatici della maggiore colpevolezza e dell'accentuata pericolosità sociale dell'imputata. La ricorrente ha chiesto, inoltre, quale conseguenza dell'accoglimento di motivi formulati, dichiararsi la prescrizione del reato. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 521 cod.pen., stante l'applicazione dell'art. 625 n. 4 cod.pen., in assenza di una chiara e specifica contestazione; 2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante della destrezza, essendosi limitate le imputate ad approfittare della distrazione delle titolari del negozio; 3) il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, necessaria al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio alla effettiva gravità del fatto, tenuto conto della restituzione di una parte dei beni contenuti nella borsa sottratta. 5.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, relativamente a [OSCURATO:PERSONA] e per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 1.1.11 primo ed il terzo motivo, aventi ad oggetto l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 e la recidiva, non sono stati proposti in appello, sicché sono nuovi e, quindi, inammissibili ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod.proc.pen., atteso che non si tratta di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo. In proposito va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua rado nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 07/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631 - 01). 1.2.11 secondo motivo, avente ad oggetto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., è manifestamente infondato. In proposito occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamato anche nel ricorso), la circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4, cod. pen. esige che la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso, dovendosi riferire tale ultima espressione a qualsiasi offesa penalmente rilevante che, tanto in astratto, con riferimento alla natura del bene giuridico tutelato, quanto in concreto, sia di tale modestia da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio che il reo si proponeva di conseguire o ha conseguito (Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357 - 01). Alla luce di tali premesse, la Corte territoriale ha escluso che l'importo di euro 180,00 si traduca in un danno di speciale tenuità, in modo del tutto logico, atteso che non si tratta di una somma modesta, in rapporto sia al reddito medio sia al potere di acquisto della moneta, mentre la ricorrente si è limitata ad insistere in una diversa ed imrnotivata conclusione ed a lamentare l'omessa valutazione del vantaggio prospettato dall'agente, che, tuttavia, è del tutto irrilevante, una volta esclusa la speciale tenuità del danno. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è manifestamente infondato né affetto da altre cause di inammissibilità - in particolare non risulta manifestamente infondato il motivo avente ad oggetto l'applicazione, nonostante la mancata impugnazione della pubblica accusa, della circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 4. Da tale premessa deriva la necessità di dichiarare la prescrizione del reato contestato, ormai maturata, pur tenendo conto dei periodi di sospensione, trattandosi di furto monoaggravato commesso in data 23 settembre 2009. Deve, peraltro, sottolinearsi, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito dalla Corte di cassazione, che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli elementi rivelatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). E invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (Sez. 6, n. 31463/2004, Dolce, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Sez. 2, n. 26008/2007, Roscini, Rv. 237263). Tale situazione non ricorre nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo il reato a lei contestato estinto per intervenuta prescrizione, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragíoni di esonero, della sanzione pecuniaria, che appare equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato a lei ascritto è estinto per intervenuta prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de