CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2024
Cassazione n. 34741/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17091/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990 e altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 10 settembre 2025, con cui si confuta la prospettata inammissibilità del ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla coerenza e logicità delle predette dichiarazioni, rese davanti alla medesima Corte nel corso dell'udienza del 6 maggio 2024 (v. pp. 32-34 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza di "motivazione rafforzata" e la mancanza di prove certe che attestino la responsabilità penale del ricorrente, si risolvono in doglianze in punto di fatto, dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori, in presenza di coerente e logico apparato argomentativo da parte del giudice di merito (v. pp. 34-36 della sentenza impugnata); che, invero, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale ha ben delineato le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, confutando specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza; Considerato che il quarto motivo di ricorso, afferente alla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, prospetta una censura volta ad ottenere un enunciato privo di effetto favorevole per il ricorrente, dal momento che tale circostanza aggravante è già stata esclusa dal giudice di merito; Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, concernente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha dato conto dei criteri adottati al fine di escludere il beneficio (rimarcando, in particolare, l'assenza di alcun elemento valutabile positivamente a favore del ricorrente) e ha ritenuto la pena, così come rideterminata in senso più favorevole, congrua alla gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme