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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33940/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVAo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 cod. proc. peri., a carico di [OSCURATO:PERSONA]Anna, al quale è stata applicata la pena concordata di anni tre e mesi nove di reclusione, per i reati ex artt. 56-575 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; Rilevato che l'imputato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla disposta confisca di quanto in sequestro; Rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, è stato presentato atto di rinuncia, regolarmente sottoscritto dal difensore, nella veste di procuratore speciale; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con procedura de plano e con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento (somma così quantificata in considerazione, appunto, della rinuncia) in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 01 luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVAo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 cod. proc. peri., a carico di [OSCURATO:PERSONA]Anna, al quale è stata applicata la pena concordata di anni tre e mesi nove di reclusione, per i reati ex artt. 56-575 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; Rilevato che l'imputato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla disposta confisca di quanto in sequestro; Rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, è stato presentato atto di rinuncia, regolarmente sottoscritto dal difensore, nella veste di procuratore speciale; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con procedura de plano e con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento (somma così quantificata in considerazione, appunto, della rinuncia) in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01 luglio 202
Sentenza Cassazione n. 33940/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris