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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18192/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

02/2026 del Tribunale di Milano.Visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]GiovanniUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, con requisitoriascritta, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale per le misure cautelari personali di Milano respingeva larichiesta di riesame dell'ordinanza con la quale era stata applicata a GiovanniCastagnella la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorsoin estorsione con l’aggravante del ricorso all'uso del metodo mafioso.2.

Nei confronti di tale ordinanza è stato proposto ricorso per Cassazione daldifensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., artt. 629 e 393 cod. proc.pen.) e vizio di motivazione: il ricorrente si sarebbe limitato a chiedere alTufariello la restituzione della somma gli era stato prestata in precedenza da luie dall’Ascone.

Si allegava che il debito del Tufariello emergerebbe con chiarezzadalle conversazioni intercorse su whatsapp allegate alla memoria difensiva.Pertanto, la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come“esercizio arbitrario delle proprie ragioni”;2.2. violazione di legge (art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alla sussistenza dell’aggravante del ricorso all’uso del metodo mafioso: sideduceva (a) che l'atteggiamento arrogante e prevaricatorio del ricorrentesarebbe insufficiente per dimostrare la sussistenza dell’aggravante; (b) che laminaccia rivolta al cognato della persona offesa, anche attraverso l'evocazionedell'intervento di “ulteriori persone”, sarebbe stata erroneamente interpretatacome evocativo del richiamo alla forza criminale di una associazione mafiosa;2.3. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione inordine all'adeguatezza della misura imposta: la scelta di confermare la legittimitàdella massima cautela sarebbe stata giustificata con una motivazione “di stile”senza che fossero stati individuati concreti elementi indicativi della necessità diricorrere al massimo presidio cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.

Il primo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolvenella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova postia sostegno della scelta di qualificare la condotta provvisoriamente contestatacome estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.La rivalutazione di tale capacità dimostrativa è esclusa dal perimetro checircoscrive la competenza del Giudice di legittimità.In materia il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che in materia di estensione dei poteri dellaCassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione siriafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di“merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti,dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorsoargomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenesserotravisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio diautosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice dilegittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad unarivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllosulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logicadella interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01).Con specifico riferimento alla diagnosi differenziale tra il reato di esercizioarbitrario delle proprie ragioni e il reato di estorsione il collegio ribadisce che ilreato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è rilevabile ove sussista (a) undiritto azionabile in giudizio, (b) un’azione violenza diretta nei confronti dellasola persona che deve esaudire le pretese azionabili in giudizio e non di altri, (c)il relativo elemento soggettivo, ritenuto dalle Sezioni unite il discrimineessenziale tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione(Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02).Nel caso in esame la motivazione posta a sostegno della scelta di qualificare lacondotta contestata come estorsione non si presta ad alcuna censura in questasede.Il Tribunale con decisione che - allo stato degli atti - risulta coerente con leemergenze procedimentali e priva di vizi logici rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] nonavesse indicato, neppure in termini approssimativi, l'entità delle sommeasseritamente erogate alla persona offesa; secondo il Tribunale non emergevanoragioni creditorie sorrette da una causa lecita che potessero giustificare lepretese avanzate dagli indagati nei confronti del Tufariello, sicché tali pretesenon sarebbero state tutelabili di fronte alla giurisdizione ordinaria (pag. 15dell’ordinanza impugnata).A ciò si aggiungeva che le minacce erano state particolarmente violente ederano state rivolte anche nei confronti del nucleo familiare dell’offeso, neiconfronti di persone del tutto estranee all’ipotetico rapporto debitorio (pag. 16dell’ordinanza impugnata).In conclusione, il Tribunale riteneva che le minacce fossero finalizzate adottenere un profitto ingiusto e che le emergenze analizzate indicasserounivocamente che fosse corretto l’inquadramento della condotta contestata nellafattispecie dell’estorsione (pagg. 15-17 dell’ordinanza impugnata).1.2.

Il secondo motivo, che contesta la motivazione in ordine alla sussistenzadel metodo mafioso, è manifestamente infondato:[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che per la sussistenza dell’’aggravante dell’uso delmetodo mafioso:(a) non è necessaria la prova della sussistenza di una associazione mafiosacui riferire in concreto le modalità di azione: ai fini della configurabilitàdell'aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestatal'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenzao la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo laforza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019,Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 – 01; Sez.6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103);(b) non è necessario che l’autore del reato faccia parte di una associazionedi tipo mafioso: la circostanza aggravante si applica a tutti coloro, partecipi onon di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delledue forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi dellecondizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.) e, per i soggetti partecipi, operaanche con riferimento ai reati-fine dell'associazione (Sez. 1, n. 2612 del20/12/2004, dep. 2005, Tomasi, Rv. 230451 – 01; Sez. 2, n. 2204 del31/03/1998, Parreca, Rv. 211178).(c) non rileva l’effettiva intimidazione della vittima, essendo la circostanza dinatura “oggettiva”, inerente alle modalità dell’azione; pertanto il metodoutilizzato per commettere un delitto non può essere desunto dalla mera reazionedelle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma deve concretizzarsi in uncomportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazionepsicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivantedall'organizzazione criminale evocata (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro,Rv. 236628 – 01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez.5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190).(d) il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite: siribadisce infatti che l’evocazione dell’interesse di un temibile consorziocriminale abbia uno straordinario potere intimidatorio e renda efficacicondotte minatorie “contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico alcapitale criminale accumulato dall’associazione; tale semplificazione dell’azione,correlata all’evocazione della potenza criminale di gruppi criminali organizzateintegra sicuramente il “metodo mafioso” (cfr: Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016 -dep. 02/01/2017, P.M. in proc.

Gallo, Rv. 268759; Sez. 2, n. 22976 del13/04/2017 - dep. 10/05/2017, Neri, Rv. 270175).Con motivazione coerente sia con gli elementi prova raccolti che con leindicate linee ermeneutiche il Tribunale rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] avevamostrato una particolare spregiudicatezza in occasione del primo incontro con ilTufariello presentandosi con due accompagnatori e l’Ascone, ostentando unacerta autorevolezza, al punto da trattenere temporaneamente anche il cellularedella vittima; tali modalità di erano state ritenute talmente “inquietanti” dallapersona offesa che aveva indagato sui precedenti del [OSCURATO:PERSONA] venendo aconoscenza del fatto che lo stesso era stato accusato per omicidio e spacciointernazionale di stupefacenti ed era vicino ad una famiglia della ‘ndrangheta.Veniva rilevato, inoltre, che il modus operandi utilizzato per consumarel’estorsione fosse quello tipico delle organizzazioni mafiose: la persona offesaaveva infatti riferito che, in occasione delle richieste di denaro e fino al saldo, ilCastagnella veniva osservato con atteggiamento intimidatorio da persone chestazionavano all’interno di autovetture posizionate di fronte alla propriaabitazione.

Infine, anche le minacce rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] state effettuate con il ricorso a metodologie tipiche delle associazionimafiose.In conclusione, il Tribunale riteneva che le modalità dell'azione fossero stateidonee ad ingenerare nella persona offesa la percezione che l'indagato potessecontare sulla capacità criminale di un gruppo organizzato rendendo le minacceparticolarmente gravose e afflittive (pagg. 19 e 20 dell’ordinanza impugnata).La motivazione dell’ordinanza impugnata non si presta, pertanto, adalcuna censura.1.3.

L'ultimo motivo di ricorso – con il quale si contesta la motivazione inordine alla scelta della misura inflitta - è manifestamente infondato in quanto,contrariamente a quanto dedotto, la motivazione utilizzata dal Tribunale perprescegliere il massimo presidio cautelare non risulta affatto apodittica oapparente ma si fonda sulla valutazione della concreta inidoneità di misure menoafflittive (compresi gli arresti domiciliari con controllo elettronico o eventualimisure non custodiali cumulativamente applicate) a contrarre i margini di libertàdi movimento e comunicazione del ricorrente.

Questi aveva infatti dimostratouna pericolosità allarmante ostativa alla scelta di applicare misure cautelariaffidate all'auto contenimento (pagg. 21 e 22 dell'ordinanza impugnata).2.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.3.

Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessionein libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il giorno 6 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/2026 del Tribunale di Milano.Visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]GiovanniUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, con requisitoriascritta, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale per le misure cautelari personali di Milano respingeva larichiesta di riesame dell'ordinanza con la quale era stata applicata a GiovanniCastagnella la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorsoin estorsione con l’aggravante del ricorso all'uso del metodo mafioso.2. Nei confronti di tale ordinanza è stato proposto ricorso per Cassazione daldifensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., artt. 629 e 393 cod. proc.pen.) e vizio di motivazione: il ricorrente si sarebbe limitato a chiedere alTufariello la restituzione della somma gli era stato prestata in precedenza da luie dall’Ascone. Si allegava che il debito del Tufariello emergerebbe con chiarezzadalle conversazioni intercorse su whatsapp allegate alla memoria difensiva.Pertanto, la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come“esercizio arbitrario delle proprie ragioni”;2.2. violazione di legge (art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alla sussistenza dell’aggravante del ricorso all’uso del metodo mafioso: sideduceva (a) che l'atteggiamento arrogante e prevaricatorio del ricorrentesarebbe insufficiente per dimostrare la sussistenza dell’aggravante; (b) che laminaccia rivolta al cognato della persona offesa, anche attraverso l'evocazionedell'intervento di “ulteriori persone”, sarebbe stata erroneamente interpretatacome evocativo del richiamo alla forza criminale di una associazione mafiosa;2.3. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione inordine all'adeguatezza della misura imposta: la scelta di confermare la legittimitàdella massima cautela sarebbe stata giustificata con una motivazione “di stile”senza che fossero stati individuati concreti elementi indicativi della necessità diricorrere al massimo presidio cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolvenella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova postia sostegno della scelta di qualificare la condotta provvisoriamente contestatacome estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.La rivalutazione di tale capacità dimostrativa è esclusa dal perimetro checircoscrive la competenza del Giudice di legittimità.In materia il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che in materia di estensione dei poteri dellaCassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione siriafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di“merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti,dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorsoargomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenesserotravisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio diautosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice dilegittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad unarivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllosulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logicadella interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01).Con specifico riferimento alla diagnosi differenziale tra il reato di esercizioarbitrario delle proprie ragioni e il reato di estorsione il collegio ribadisce che ilreato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è rilevabile ove sussista (a) undiritto azionabile in giudizio, (b) un’azione violenza diretta nei confronti dellasola persona che deve esaudire le pretese azionabili in giudizio e non di altri, (c)il relativo elemento soggettivo, ritenuto dalle Sezioni unite il discrimineessenziale tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione(Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02).Nel caso in esame la motivazione posta a sostegno della scelta di qualificare lacondotta contestata come estorsione non si presta ad alcuna censura in questasede.Il Tribunale con decisione che - allo stato degli atti - risulta coerente con leemergenze procedimentali e priva di vizi logici rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] nonavesse indicato, neppure in termini approssimativi, l'entità delle sommeasseritamente erogate alla persona offesa; secondo il Tribunale non emergevanoragioni creditorie sorrette da una causa lecita che potessero giustificare lepretese avanzate dagli indagati nei confronti del Tufariello, sicché tali pretesenon sarebbero state tutelabili di fronte alla giurisdizione ordinaria (pag. 15dell’ordinanza impugnata).A ciò si aggiungeva che le minacce erano state particolarmente violente ederano state rivolte anche nei confronti del nucleo familiare dell’offeso, neiconfronti di persone del tutto estranee all’ipotetico rapporto debitorio (pag. 16dell’ordinanza impugnata).In conclusione, il Tribunale riteneva che le minacce fossero finalizzate adottenere un profitto ingiusto e che le emergenze analizzate indicasserounivocamente che fosse corretto l’inquadramento della condotta contestata nellafattispecie dell’estorsione (pagg. 15-17 dell’ordinanza impugnata).1.2. Il secondo motivo, che contesta la motivazione in ordine alla sussistenzadel metodo mafioso, è manifestamente infondato:[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che per la sussistenza dell’’aggravante dell’uso delmetodo mafioso:(a) non è necessaria la prova della sussistenza di una associazione mafiosacui riferire in concreto le modalità di azione: ai fini della configurabilitàdell'aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestatal'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenzao la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo laforza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019,Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 – 01; Sez.6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103);(b) non è necessario che l’autore del reato faccia parte di una associazionedi tipo mafioso: la circostanza aggravante si applica a tutti coloro, partecipi onon di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delledue forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi dellecondizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.) e, per i soggetti partecipi, operaanche con riferimento ai reati-fine dell'associazione (Sez. 1, n. 2612 del20/12/2004, dep. 2005, Tomasi, Rv. 230451 – 01; Sez. 2, n. 2204 del31/03/1998, Parreca, Rv. 211178).(c) non rileva l’effettiva intimidazione della vittima, essendo la circostanza dinatura “oggettiva”, inerente alle modalità dell’azione; pertanto il metodoutilizzato per commettere un delitto non può essere desunto dalla mera reazionedelle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma deve concretizzarsi in uncomportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazionepsicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivantedall'organizzazione criminale evocata (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro,Rv. 236628 – 01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez.5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190).(d) il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite: siribadisce infatti che l’evocazione dell’interesse di un temibile consorziocriminale abbia uno straordinario potere intimidatorio e renda efficacicondotte minatorie “contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico alcapitale criminale accumulato dall’associazione; tale semplificazione dell’azione,correlata all’evocazione della potenza criminale di gruppi criminali organizzateintegra sicuramente il “metodo mafioso” (cfr: Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016 -dep. 02/01/2017, P.M. in proc. Gallo, Rv. 268759; Sez. 2, n. 22976 del13/04/2017 - dep. 10/05/2017, Neri, Rv. 270175).Con motivazione coerente sia con gli elementi prova raccolti che con leindicate linee ermeneutiche il Tribunale rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] avevamostrato una particolare spregiudicatezza in occasione del primo incontro con ilTufariello presentandosi con due accompagnatori e l’Ascone, ostentando unacerta autorevolezza, al punto da trattenere temporaneamente anche il cellularedella vittima; tali modalità di erano state ritenute talmente “inquietanti” dallapersona offesa che aveva indagato sui precedenti del [OSCURATO:PERSONA] venendo aconoscenza del fatto che lo stesso era stato accusato per omicidio e spacciointernazionale di stupefacenti ed era vicino ad una famiglia della ‘ndrangheta.Veniva rilevato, inoltre, che il modus operandi utilizzato per consumarel’estorsione fosse quello tipico delle organizzazioni mafiose: la persona offesaaveva infatti riferito che, in occasione delle richieste di denaro e fino al saldo, ilCastagnella veniva osservato con atteggiamento intimidatorio da persone chestazionavano all’interno di autovetture posizionate di fronte alla propriaabitazione. Infine, anche le minacce rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] state effettuate con il ricorso a metodologie tipiche delle associazionimafiose.In conclusione, il Tribunale riteneva che le modalità dell'azione fossero stateidonee ad ingenerare nella persona offesa la percezione che l'indagato potessecontare sulla capacità criminale di un gruppo organizzato rendendo le minacceparticolarmente gravose e afflittive (pagg. 19 e 20 dell’ordinanza impugnata).La motivazione dell’ordinanza impugnata non si presta, pertanto, adalcuna censura.1.3. L'ultimo motivo di ricorso – con il quale si contesta la motivazione inordine alla scelta della misura inflitta - è manifestamente infondato in quanto,contrariamente a quanto dedotto, la motivazione utilizzata dal Tribunale perprescegliere il massimo presidio cautelare non risulta affatto apodittica oapparente ma si fonda sulla valutazione della concreta inidoneità di misure menoafflittive (compresi gli arresti domiciliari con controllo elettronico o eventualimisure non custodiali cumulativamente applicate) a contrarre i margini di libertàdi movimento e comunicazione del ricorrente. Questi aveva infatti dimostratouna pericolosità allarmante ostativa alla scelta di applicare misure cautelariaffidate all'auto contenimento (pagg. 21 e 22 dell'ordinanza impugnata).2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.3. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessionein libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il giorno 6 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]
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