CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 1969
Cassazione n. 34536/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03TOLSC) nato il 20/05/1969 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e del reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e all'applicazione della circostanza aggravante della recidiva, sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, essi non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (si vedano pag. 5-7 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigl