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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31694/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23322/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende . -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG della LOMBARDIAn.1575/2016depositata il 17/03/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito, Così deciso in Roma,il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23322/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende . -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG della LOMBARDIAn.1575/2016depositata il 17/03/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito, Così deciso in Roma,il
Decreto Cassazione n. 31694/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris