Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31918/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi udito per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione per delega orale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 ottobre 2021 il Tribunale di Napoli, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali e in parziale accoglimento della relativa richiesta proposta dagli odierni ricorrenti - indagati per vari fatti di acquisto, anche tentato, e di detenzione di sostanza stupefacente da destinare alla cessione - nei confronti dell'ordinanza del 29 settembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], disponeva in sostituzione degli arresti domiciliari la misura cautelare dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, secondo le modalità colà stabilite.

2. Avverso il predetto provvedimento sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, entrambi articolati su due motivi di impugnazione.

3. Ricorso Crisci

3.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato il ritardo col quale il Pubblico ministero aveva messo a disposizione il fascicolo in formato elettronico, sì da porre la difesa nell'impossibilità di procedere al vaglio delle intercettazioni rilevanti, tra l'altro prive di elenco, rispetto alle quali avanzare richiesta di ascolto ovvero di trasposizione su nastro.

In specie vi era stato un ritardo ingiustificato di una settimana rispetto all'emissione della misura cautelare, con ogni ricaduta sulla possibilità di utilizzare gli atti in questione.

In proposito, ed in risposta ai rilievi del Tribunale del riesame, era stata avanzata formale richiesta di autorizzazione alla visione del fascicolo, cui era stato possibile accedere solamente nella tarda mattinata del 13 ottobre 2021 e solamente in seguito all'ennesimo sollecito.

Del pari, quanto alla completezza del fascicolo, esso era incompleto dal lato cartaceo e fino alla mattina del 13 ottobre non era stato possibile accedere a quello, completo, in formato elettronico, con ogni conseguenza sotto il profilo difensivo anche in ragione della mancanza della catalogazione delle intercettazioni.

Né si presentava sufficiente la possibilità di chiedere un differimento dell'udienza, ipotesi comunque rimessa alla discrezionalità del Giudicante.

3.2. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al disposto degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., atteso che il Tribunale non si era confrontato con le prospettazioni difensive, e che, in definitiva, dalla mole investigativa non era emersa alcuna cessione di stupefacente a terzi soggetti.

Mentre, egualmente, non era stata operata adeguata verifica delle esigenze cautelari, sotto il profilo di loro concretezza ed attualità, ancorché fosse stata ricalibrata la misura cautelare originariamente disposta.

In definitiva, secondo il ricorrente, non era stata fornita risposta alle doglianze siccome proposte.

4. Ricorso Romano

4.1. Il primo motivo è identico all'analoga doglianza del Crisci.

4.2. Col secondo motivo, dopo avere ripercorso le analoghe censure formulate dal Crisci, il ricorrente ha altresì osservato che il Tribunale non aveva inteso spiegare per quali ragioni non andava privilegiata la versione offerta dalla difesa in ordine al viaggio in tesi compiuto dal ricorrente a Caivano, al fine dell'acquisto di notevole quantità di stupefacente da destinare allo smercio.5.

Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

6. I ricorsi sono infondati.

6.1. In ordine al primo motivo comune di impugnazione, in fatto risulta che il giorno 13 ottobre 2021 era stato in ogni caso consentito alla difesa l'accesso al fascicolo digitale del Pubblico ministero, all'interno del quale - circostanza pacifica - erano presenti tutti gli atti di indagine del Pubblico ministero e della polizia giudiziaria posti a fondamento dell'ordinanza genetica del 29 settembre 2021, unitamente alla copiosa attività delle intercettazioni.

E' altresì documentale che l'udienza di discussione delle richieste di riesame si è tenuta il 25 ottobre 2021, ossia dodici giorni dopo.

6.1.1. Ciò premesso, del tutto correttamente l'ordinanza impugnata ha osservato che i ricorrenti non avevano fornito alcuna prova di avere formulato tempestiva richiesta di rilascio di copia su supporto informatico delle conversazioni, né del correlato eventuale espresso rifiuto al rilascio di siffatta documentazione.

Né era stata richiesto il differimento dell'udienza di riesame.

In proposito, infatti, la difesa che deduca la nullità di ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive, utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale, è gravata dal duplice onere di provare sia la tempestiva richiesta rivolta al Pubblico ministero, esplicitamente finalizzata all'utilizzo dei supporti in vista del giudizio di riesame, sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta (Sez. 2, n. 51935 del 28/09/2018, Pannofino, Rv. 275065; Sez. 2, n. 43772 del 03/10/2013, Bathiri, Rv. 257304), quantunque l'istanza difensiva volta ad ottenere copia delle intercettazioni come indicate nella richiesta cautelare e nell'ordinanza relativa è di per sé specifica, senza che debba essere ulteriormente circoscritta mediante l'indicazione dei RIT di riferimento, posto che l'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., non lo prevede (cfr. Sez..6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689).

Al riguardo, peraltro, si è parimenti osservato (in fattispecie dalla tempistica assai contenuta, con un intervallo di soli sei giorni tra richiesta e udienza di riesame) che, appunto in tema di diritto della difesa all'accesso e all'acquisizione degli esiti captativi nel giudizio di riesame, il difensore ha l'onere di presentare a tal fine una richiesta tempestiva, ovvero in tempo utile per consentire al P.m. di provvedere, e specifica, ossia formulata in termini tali da evidenziare le ragioni di urgenza dell'istanza stessa, con precisa indicazione dei file delle captazioni di cui chiede l'autorizzazione all'ascolto e il rilascio di copia; sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell'organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento (Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021, Sibilio, Rv. 282370).

Se quindi costituisce causa di nullità dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del P.M. nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura medesima, ciò si verifica sempre che il difensore dell'interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente e diligentemente per la richiesta e l'esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilità di completare la propria attività, il rinvio dell'udienza di riesame ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 54721 del 01/12/2016, Lafleur, Rv. 268916).

6.1.2. Tra l'altro, fermo il diritto di ottenere copia dei supporti magnetici o informatici, la specificazione delle finalità della richiesta di ascolto ovvero di rilascio di copia è stata giustificata ben potendo l'istanza avere anche il diverso scopo di predisporre e presentare una richiesta di revoca o sostituzione della misura (cfr. Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016), ed anche al fine di verificare la tempestività dell'adempimento (cfr. Sez. 6, n. 56990 del 06/11/2017, Hoxha, Rv. 271746; cfr. Sez. 4, n. 29645 del 20/04/2016, Ragusa, Rv. 267749).

6.1.3. In definitiva, quindi, pacifica l'assenza di specifica e tempestiva richiesta di rilascio di copia e di espresso rifiuto del Pubblico ministero, il Tribunale del riesame ha altresì correttamente osservato che, in ogni caso, le doglianze circa la pretesa impossibilità di consultare la documentazione - comunque in concreto completamente accessibile ben dodici giorni prima dell'udienza di riesame - non hanno trovato sfogo neppure in un'eventuale richiesta di differimento dell'udienza.

6.2. In relazione al secondo complesso motivo di censura, che può parimenti essere esaminato congiuntamente attesa l'identità delle questioni, è nozione comune che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

Del pari, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (ad es.

Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019).

Mentre infine, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (da ult.

Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

6.2.1. Alla stregua degli indicati principi, pertanto, i motivi di censura non sono fondati, dal momento che - in definitiva - l'ordinanza impugnata ha osservato (senza una specifica censura da parte dei ricorrenti) che gli indagati si erano limitati a contestare non la materialità delle condotte - siccome emergenti soprattutto dalle intercettazioni - bensì il loro rilievo penale allegando, al contrario, che si trattava di ipotesi di acquisto di stupefacenti finalizzati all'uso di gruppo.

Laddove invece il compendio investigativo, abbondantemente richiamato dal provvedimento impugnato, smentiva in radice la prospettazione difensiva dando non illogico conto invece dei comportamenti - in tesi - illeciti dei ricorrenti e degli strettissimi rapporti di costoro con altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], di cui gli indagati erano fidati collaboratori e corrieri.

Al riguardo, quindi, l'infondatezza dei rilievi dei ricorrenti - tenuto conto dei fermi principi di questa Corte circa l'ambito del giudizio di legittimità - non può essere messa in discussione.

6.2.2. In relazione infine alla contestata esistenza delle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita; tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).

6.2.2.1. Ciò posto, l'ordinanza impugnata, contrariamente ai rilievi di parte ricorrente, ha non illogicamente contemperato la negativa personalità degli indagati, emersa dal materiale istruttorio siccome complessivamente valutato, col decorso del tempo rispetto a fatti risalenti al 2018, altresì osservando - con procedimento argomentativo parimenti non manifestamente illogico - che la più blanda misura cautelare, rispetto ai già disposti arresti domiciliari, doveva pertanto ritenersi ormai adeguata a contenere le spinte ad ulteriori illeciti, in sé peraltro desumibili dall'abilità e dalla dimestichezza palesate nella commissione di reati connessi al traffico di stupefacenti, posti in essere in contesti di non marginale organizzazione.

Ogni ulteriore questione è estranea al ricordato perimetro del giudizio di legittimità.

7. L'infondatezza complessiva dei motivi di impugnazione non può che condurre al rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi udito per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione per delega orale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 ottobre 2021 il Tribunale di Napoli, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali e in parziale accoglimento della relativa richiesta proposta dagli odierni ricorrenti - indagati per vari fatti di acquisto, anche tentato, e di detenzione di sostanza stupefacente da destinare alla cessione - nei confronti dell'ordinanza del 29 settembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], disponeva in sostituzione degli arresti domiciliari la misura cautelare dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, secondo le modalità colà stabilite. 2. Avverso il predetto provvedimento sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, entrambi articolati su due motivi di impugnazione. 3. Ricorso Crisci 3.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato il ritardo col quale il Pubblico ministero aveva messo a disposizione il fascicolo in formato elettronico, sì da porre la difesa nell'impossibilità di procedere al vaglio delle intercettazioni rilevanti, tra l'altro prive di elenco, rispetto alle quali avanzare richiesta di ascolto ovvero di trasposizione su nastro. In specie vi era stato un ritardo ingiustificato di una settimana rispetto all'emissione della misura cautelare, con ogni ricaduta sulla possibilità di utilizzare gli atti in questione. In proposito, ed in risposta ai rilievi del Tribunale del riesame, era stata avanzata formale richiesta di autorizzazione alla visione del fascicolo, cui era stato possibile accedere solamente nella tarda mattinata del 13 ottobre 2021 e solamente in seguito all'ennesimo sollecito. Del pari, quanto alla completezza del fascicolo, esso era incompleto dal lato cartaceo e fino alla mattina del 13 ottobre non era stato possibile accedere a quello, completo, in formato elettronico, con ogni conseguenza sotto il profilo difensivo anche in ragione della mancanza della catalogazione delle intercettazioni. Né si presentava sufficiente la possibilità di chiedere un differimento dell'udienza, ipotesi comunque rimessa alla discrezionalità del Giudicante. 3.2. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al disposto degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., atteso che il Tribunale non si era confrontato con le prospettazioni difensive, e che, in definitiva, dalla mole investigativa non era emersa alcuna cessione di stupefacente a terzi soggetti. Mentre, egualmente, non era stata operata adeguata verifica delle esigenze cautelari, sotto il profilo di loro concretezza ed attualità, ancorché fosse stata ricalibrata la misura cautelare originariamente disposta. In definitiva, secondo il ricorrente, non era stata fornita risposta alle doglianze siccome proposte. 4. Ricorso Romano 4.1. Il primo motivo è identico all'analoga doglianza del Crisci. 4.2. Col secondo motivo, dopo avere ripercorso le analoghe censure formulate dal Crisci, il ricorrente ha altresì osservato che il Tribunale non aveva inteso spiegare per quali ragioni non andava privilegiata la versione offerta dalla difesa in ordine al viaggio in tesi compiuto dal ricorrente a Caivano, al fine dell'acquisto di notevole quantità di stupefacente da destinare allo smercio.5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 6. I ricorsi sono infondati. 6.1. In ordine al primo motivo comune di impugnazione, in fatto risulta che il giorno 13 ottobre 2021 era stato in ogni caso consentito alla difesa l'accesso al fascicolo digitale del Pubblico ministero, all'interno del quale - circostanza pacifica - erano presenti tutti gli atti di indagine del Pubblico ministero e della polizia giudiziaria posti a fondamento dell'ordinanza genetica del 29 settembre 2021, unitamente alla copiosa attività delle intercettazioni. E' altresì documentale che l'udienza di discussione delle richieste di riesame si è tenuta il 25 ottobre 2021, ossia dodici giorni dopo. 6.1.1. Ciò premesso, del tutto correttamente l'ordinanza impugnata ha osservato che i ricorrenti non avevano fornito alcuna prova di avere formulato tempestiva richiesta di rilascio di copia su supporto informatico delle conversazioni, né del correlato eventuale espresso rifiuto al rilascio di siffatta documentazione. Né era stata richiesto il differimento dell'udienza di riesame. In proposito, infatti, la difesa che deduca la nullità di ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive, utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale, è gravata dal duplice onere di provare sia la tempestiva richiesta rivolta al Pubblico ministero, esplicitamente finalizzata all'utilizzo dei supporti in vista del giudizio di riesame, sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta (Sez. 2, n. 51935 del 28/09/2018, Pannofino, Rv. 275065; Sez. 2, n. 43772 del 03/10/2013, Bathiri, Rv. 257304), quantunque l'istanza difensiva volta ad ottenere copia delle intercettazioni come indicate nella richiesta cautelare e nell'ordinanza relativa è di per sé specifica, senza che debba essere ulteriormente circoscritta mediante l'indicazione dei RIT di riferimento, posto che l'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., non lo prevede (cfr. Sez..6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689). Al riguardo, peraltro, si è parimenti osservato (in fattispecie dalla tempistica assai contenuta, con un intervallo di soli sei giorni tra richiesta e udienza di riesame) che, appunto in tema di diritto della difesa all'accesso e all'acquisizione degli esiti captativi nel giudizio di riesame, il difensore ha l'onere di presentare a tal fine una richiesta tempestiva, ovvero in tempo utile per consentire al P.m. di provvedere, e specifica, ossia formulata in termini tali da evidenziare le ragioni di urgenza dell'istanza stessa, con precisa indicazione dei file delle captazioni di cui chiede l'autorizzazione all'ascolto e il rilascio di copia; sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell'organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento (Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021, Sibilio, Rv. 282370). Se quindi costituisce causa di nullità dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del P.M. nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura medesima, ciò si verifica sempre che il difensore dell'interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente e diligentemente per la richiesta e l'esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilità di completare la propria attività, il rinvio dell'udienza di riesame ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 54721 del 01/12/2016, Lafleur, Rv. 268916). 6.1.2. Tra l'altro, fermo il diritto di ottenere copia dei supporti magnetici o informatici, la specificazione delle finalità della richiesta di ascolto ovvero di rilascio di copia è stata giustificata ben potendo l'istanza avere anche il diverso scopo di predisporre e presentare una richiesta di revoca o sostituzione della misura (cfr. Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016), ed anche al fine di verificare la tempestività dell'adempimento (cfr. Sez. 6, n. 56990 del 06/11/2017, Hoxha, Rv. 271746; cfr. Sez. 4, n. 29645 del 20/04/2016, Ragusa, Rv. 267749). 6.1.3. In definitiva, quindi, pacifica l'assenza di specifica e tempestiva richiesta di rilascio di copia e di espresso rifiuto del Pubblico ministero, il Tribunale del riesame ha altresì correttamente osservato che, in ogni caso, le doglianze circa la pretesa impossibilità di consultare la documentazione - comunque in concreto completamente accessibile ben dodici giorni prima dell'udienza di riesame - non hanno trovato sfogo neppure in un'eventuale richiesta di differimento dell'udienza. 6.2. In relazione al secondo complesso motivo di censura, che può parimenti essere esaminato congiuntamente attesa l'identità delle questioni, è nozione comune che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Del pari, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (ad es. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). Mentre infine, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (da ult. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 6.2.1. Alla stregua degli indicati principi, pertanto, i motivi di censura non sono fondati, dal momento che - in definitiva - l'ordinanza impugnata ha osservato (senza una specifica censura da parte dei ricorrenti) che gli indagati si erano limitati a contestare non la materialità delle condotte - siccome emergenti soprattutto dalle intercettazioni - bensì il loro rilievo penale allegando, al contrario, che si trattava di ipotesi di acquisto di stupefacenti finalizzati all'uso di gruppo. Laddove invece il compendio investigativo, abbondantemente richiamato dal provvedimento impugnato, smentiva in radice la prospettazione difensiva dando non illogico conto invece dei comportamenti - in tesi - illeciti dei ricorrenti e degli strettissimi rapporti di costoro con altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], di cui gli indagati erano fidati collaboratori e corrieri. Al riguardo, quindi, l'infondatezza dei rilievi dei ricorrenti - tenuto conto dei fermi principi di questa Corte circa l'ambito del giudizio di legittimità - non può essere messa in discussione. 6.2.2. In relazione infine alla contestata esistenza delle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita; tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). 6.2.2.1. Ciò posto, l'ordinanza impugnata, contrariamente ai rilievi di parte ricorrente, ha non illogicamente contemperato la negativa personalità degli indagati, emersa dal materiale istruttorio siccome complessivamente valutato, col decorso del tempo rispetto a fatti risalenti al 2018, altresì osservando - con procedimento argomentativo parimenti non manifestamente illogico - che la più blanda misura cautelare, rispetto ai già disposti arresti domiciliari, doveva pertanto ritenersi ormai adeguata a contenere le spinte ad ulteriori illeciti, in sé peraltro desumibili dall'abilità e dalla dimestichezza palesate nella commissione di reati connessi al traffico di stupefacenti, posti in essere in contesti di non marginale organizzazione. Ogni ulteriore questione è estranea al ricordato perimetro del giudizio di legittimità. 7. L'infondatezza complessiva dei motivi di impugnazione non può che condurre al rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 31918/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris