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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 04371/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso sentenza di condanna per plurime contestazioni dell'art. 73, d.P.R.309/1990, formulando autonome censure.

La sentenza è stata emessa per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo stati escussi gli acquirenti delle presunte cessioni di sostanza stupefacente contestate. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità a titolo di concorso per le cessioni contestate ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo la condotta a lui ascritta qualificabile come connivenza non punibile, con il secondo lamenta l'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, non essendo il giudice partito dal minimo edittale e, con il terzo, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen.

Considerato che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposti avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., sono inammissibili perché inerenti a motivi non consentiti.

Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mèntre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01).

I ricorrenti deducono violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità; doglianze, quindi precluse.

Considerato che le doglianze formulate dal ricorrente ›IdSeferi Ruzhdi esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito e riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, con cui si tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

Nel caso in disamina la Corte territoriale ha qualificato la condotta contestata ricorrente ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 in quanto il ricorrente era solito accompagnare in auto entrambi i figli e anche il Leizi in occasione delle consegne della sostanza stupefacente agli acquirenti, sostanza che veniva occultata all'interno dell'auto in appositi nascondigli appositamente predisposti, così fornendo un contributo materiale alle condotte di cessione perpetrate dai coimputati.

La Corte territoriale non ha ritenuto di concedere la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod, pen. non trattandosi nel caso dì specie dì in un contributo di minima importanza e trascurabile.

Anche in ordine al trattamento sanzionatorio il giudice a quo a ritenuto adeguata la pena, determinata in misura sia pure non prossima al minimo edittale, in ragione di un giudizio prognostico in ordine alla futura commissione di reati della stessa specie, posto che le condotte contestate concernono l'attività illecita svolta dal gruppo familiare dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina su un territorio determinato in modo capillare.

Motivazione congrua ed esente da vizi logici e, come tale, quindi, non censurabile.

Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso sentenza di condanna per plurime contestazioni dell'art. 73, d.P.R.309/1990, formulando autonome censure. La sentenza è stata emessa per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo stati escussi gli acquirenti delle presunte cessioni di sostanza stupefacente contestate. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità a titolo di concorso per le cessioni contestate ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo la condotta a lui ascritta qualificabile come connivenza non punibile, con il secondo lamenta l'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, non essendo il giudice partito dal minimo edittale e, con il terzo, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen. Considerato che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposti avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., sono inammissibili perché inerenti a motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mèntre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). I ricorrenti deducono violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità; doglianze, quindi precluse. Considerato che le doglianze formulate dal ricorrente ›IdSeferi Ruzhdi esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito e riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, con cui si tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Nel caso in disamina la Corte territoriale ha qualificato la condotta contestata ricorrente ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 in quanto il ricorrente era solito accompagnare in auto entrambi i figli e anche il Leizi in occasione delle consegne della sostanza stupefacente agli acquirenti, sostanza che veniva occultata all'interno dell'auto in appositi nascondigli appositamente predisposti, così fornendo un contributo materiale alle condotte di cessione perpetrate dai coimputati. La Corte territoriale non ha ritenuto di concedere la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod, pen. non trattandosi nel caso dì specie dì in un contributo di minima importanza e trascurabile. Anche in ordine al trattamento sanzionatorio il giudice a quo a ritenuto adeguata la pena, determinata in misura sia pure non prossima al minimo edittale, in ragione di un giudizio prognostico in ordine alla futura commissione di reati della stessa specie, posto che le condotte contestate concernono l'attività illecita svolta dal gruppo familiare dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina su un territorio determinato in modo capillare. Motivazione congrua ed esente da vizi logici e, come tale, quindi, non censurabile. Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024
Sentenza Cassazione n. 04371/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris