CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 30565/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 17608-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - 2021 avverso la sentenza n. 2246/2017 della CORTE 861 D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 300/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/82/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che con sentenza del 28 marzo 2018, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Monza e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in concordato preventivo, avente ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la predetta Società quale utilizzatrice della prestazione resa nell'ambito di successivi contratti di somministrazione a tempo determinato illegittimamente conclusi; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'applicabilità nella specie della decadenza di cui all'art. 32 I. n. 183/2010 e dall'art. 2, comma 54, d.l. n. 225/2010 convertito in I. n. 10/2011, per quanto i contratti di somministrazione fossero già tutti scaduti all'atto dell'emanazione della predetta disciplina e tardivamente intervenuta l'impugnazione dei medesimi; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Cheikh, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Società non ha svolto difesa alcuna; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, itricorrentt, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, I. n. 183/2010 e 11 e 12 preleggi, lamenta la non conformità a diritto dell'interpretazione del predetto art. 32 non legittimando la sua formulazione letterale una lettura che implichi l'estensione della prevista decadenza a rapporti diversi da quelli costituiti a tempo determinato ai sensi del d.lgs. n. 368/2001 ed in particolare ai rapporti di somministrazione regolati dal d.lgs. n. 276/2003; che il motivo deve ritenersi infondato tenuto conto del consolidarsi nella giurisprudenza di questa Corte dell'orientamento secondo cui sia il nuovo regime decadenziale sia il differimento disposto dal d.l. n. 225/2010 sono applicabili anche ai contratti di somministrazione stipulati o conclusi prima dell'entrata in vigore della disciplina predetta (24.11.2010) inquadrandosi la soluzione nella prospettiva del ragionevole bilanciamento effettuato dal legislatore tra esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e difesa del lavoratore (cfr. Cass. 28.9.2018, n. 23619), da cui discende la legittimità della statuizione resa dalla Corte territoriale, risultando incontestato che nella specie l'impugnazione stragiudiziale dei contratti in questione è stata inviata il 22.10.2012, quando il termine di decadenza era venuto a scadenza il 29.2.2012; che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver il Comune intimato svolto alcuna difesa; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nell'adun