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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 09964/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29638/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia n. 79, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n . 30, presso lo studio del Dott.

A lfredo Placidi, rappresentat i e difes i dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] procure speciali in calce al controricorso -controricorrenti – nonchécontro MINISTERO della GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO della SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO NAZIONALE dell’ORDINEdegli PSICOLOGI, [OSCURATO:PERSONA] eORDINE degli PSICOLOGI della REGIONE PUGLIA - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1674/2022 depositata il17/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/3/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 12/2022, accoglieva i ricorsi elettorali proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, annullava gli atti e la procedura elettorale relativa al rinnovo del Consiglio dell’ordine degli Psicologi della Regione Puglia, per il quadriennio 2019-2023, a seguito delle votazioni tenutesi in data 23, 24 e 25 novembre 2019.

2. La Corte d’appello di Bari, a fronte dell’impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevava che il P.M. aveva rassegnato le proprie conclusioni con nota telematica in calce al verbale di udienza, in ossequio al disposto degli artt. 17 l. 56/1989, 738 e 70 cod. proc. civ., prima dello svolgimento della camera di consiglio, aggiungendo che gli appellanti non avevano dimostrato un concreto pregiudizio arrecato ai loro diritti di difesa.

Osservava che, secondo un principio di carattere generale, ogni iscritto all’albo professionale è legittimato ad impugnare le operazioni elettorali allorché le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni di voto.

Sottolineava, inoltre, che gli iscritti all’albo, esercitando il diritto al voto dei consiglieri regionali,che li rappresentano, sono legittimati a far valere i vizi delle relative operazioni.

Riteneva che l’omessa consegna dei plichi del voto a distanza direttamente ed esclusivamente al presidente del seggio e l’avvenuta rimessa degli stessi ad operazioni di voto già chiuse costituissero irregolarità espressive di una cattiva gestione del voto esercitato per corrispondenza,idonee a inficiare l’intera procedura elettorale.

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Ministero della Salute, Ministero della Giustizia e Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi non hanno svolto difese.

Tanto i ricorrenti, quanto i controricorrenti costituiti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 69 – 74 cod. proc. civ. e del principio del contraddittorio: la Corte d’appello, nel registrare che il P.M. aveva ritualmente rassegnato le proprie conclusioni con nota telematica in calce al verbale di udienza, ha riconosciuto l’esattezza delle contestazioni degli appellanti, che avevano lamentato che le conclusioni non erano state espresse dinanzi al collegio e alle parti, ma solo in un momento successivo alla chiusura della trattazione del ricorso in pubblica udienza; il pregiudizio del diritto di difesa consisteva, poi, nel fatto che non era stato consentito agli appellanti di interloquire e contraddire sulle conclusioni rassegnate dal P.M..

5. Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (si veda in questo senso, da ultimo, Cass., Sez.

U., 36596/2021), nell'ipotesi in cui nel procedimento di primo grado si sia verificata una lesione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio diversa da quelle previste dall’art. 354 cod. proc. civ. non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità, perché il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice, essendo invece tenuto a deciderla egli stesso nel merito.

Occorre, quindi, che la parte deduca un vizio processuale di tal genere, dato che la nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame ex art. 161 cod. proc. civ., solo unitamente alle ulteriori doglianze di merito.

Ne discende che l'eventuale ricorso avverso la sentenza d'appello, che abbia mancato di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, sarebbe inammissibile per difetto di interesse nel caso in cui tale decisione sia giunta, come era suo preciso dovere, a decidere la causa nel merito, non essendo individuabile alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all’omessa dichiarazione di nullità (v.

Cass.18578/2015, Cass. 5590/2011, Cass. 27777/2008).

La Corte di merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 354 cod. proc. civ., non poteva comunque rimettere la causa al primo giudice e doveva decidere nel merito su tutte le questioni controverse, cosicché non è possibile ipotizzare che gli odierni ricorrenti abbiano subito alcun pregiudizio dalla dichiarazione di nullità che non è stata (a loro dire erroneamente) pronunciata ed abbiano interesse a dolersi della decisione (di rigetto) assunta dai giudici distrettuali.

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 17 l. 56/1989: in tema di legittimazione all’impugnazione dei risultati relativi alle elezioni degli organi rappresentativi degli ordini professionali il punto di partenza fondamentale –sostengono i ricorrenti - è costituito dalla specifica disciplina di ogni singolo ordine.

Il rilievo della Corte d’appello secondo cui sussiste l’interesse di ogni iscritto all’albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali non è coerente –in tesi - con il disposto dell’art. 17 l. 56/1989, che attribuisce la legittimazione a dolersi dei risultati elettorali agli interessati; di conseguenza la legittimazione non poteva essere riconosciuta ai ricorrenti che non avessero dato dimostrazione di uno specifico interesse all’impugnazione, in particolare a chi era stato eletto a seguito dello svolgimento delle elezioni oppure a chi non era candidato.

7. Il motivo è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..

La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, allorché si sostenga la nullità generale delle operazioni di voto relative all’elezione di un Consiglio di un ordine professionale, sussiste l'interesse di ogni iscritto all'albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali (Cass., Sez.

U., 14385/2007).

D’altra parte, la doglianza in esame non coglie né critica adeguatamente (limitandosi a sostenere l’irrilevanza del richiamo) la portata della seconda ratio decidendi offerta dai giudici distrettuali, là dove gli stessi hanno posto in evidenza (a pag. 6) che tutti gli iscritti all’albo, essendo rappresentati dai consiglieri regionali e concorrendo alla loro elezione exart. 2, comma 3, d.P.R. 221/2005, sono legittimati a far valere i vizi delle relative operazioni, in quanto questa generale rappresentatività fa sì che il novero degli interessati all’impugnazione coincida con quello degli iscritti.

Ne deriva l’inammissibilità della doglianza in esame, dato che il ricorso per cassazione deve necessariamente contestare in maniera specifica la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 19989/2017).

8. Il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2, commi 4 e 6, d.P.R. 221/2005: nessun vizio procedurale poteva essere ravvisato, a dire dei ricorrenti, perché da una parte queste norme non prescrivono che il plico inviato per posta debba giungere, senza passaggi intermedi, direttamente nelle mani del presidente del seggio, che ne è invece il consegnatario, dall’altra si è verificata soltanto una tardiva consegna al seggio di plichi pervenuti nei giorni di apertura del seggio.

In ogni caso la Corte d’appello non avrebbe potuto esimersi dal valutare la rilevanza del vizio ai fini dell’annullamento di tutte le operazioni elettorali, tenendo conto che le schede votate per corrispondenza di dubbia correttezza procedurale erano soltanto duecentocinque.

9. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile. 9.1 La Corte d’appello, prendendo le mosse dal tenore letterale il disposto dell’art. 2, comma 6, d.P.R. 221/2005, ha sottolineato come la norma, “posta a presidio dell’integrità della scheda, della genuinità del voto espresso nonché della regolarità e trasparenza delle operazioni elettorali” (pag. 7), preveda che la segreteria si limiti alla consegna della scheda debitamente timbrata all’elettore che ne fa richiesta, senza procedere alla ricezione della scheda compilata dall’elettore (di cui ha cura il presidente del seggio), “al fine evidente di evitare che l’espressione di voto a distanza possa subire manomissioni, da parte di terzi, idonee a comprometterne la genuinità” (pag. 9) Il motivo in esame torna a riproporre la lettura “alternativa” che la Corte distrettuale ha espressamente disatteso, senza confrontarsi con gli argomenti offerti dalla decisione impugnata, né spiegando i motivi per cui gli stessi non possono essere considerati conformi a diritto.

Il che comporta l’inammissibilità di questo profilo di critica, posto che nel ricorso per cassazione la parte non può limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, operando così una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata (Cass. 11098/2000) senza considerare le ragioni offerte da quest’ ultima. 9.2 La Corte d’appello non ha condiviso la tesi degli appellanti, secondo cui le irregolarità riscontrate, essendo limitate a sole duecento due schede di voto pervenute per delega, non erano decisive ai fini del risultato finale, rappresentando (a pag. 6) che le contestazioni riguardavano gli aspetti generali delle operazioni elettorali, cosicché non trovava applicazione –come affermato dalla sentenza n. 21233/2019 di questa Corte - il principio della prova di resistenza.

Il secondo profilo di critica addotto con la doglianza in esame non si confronta in alcun modo con queste argomentazioni e risulta pertanto inammissibile, per le stesse ragioni già illustrate al punto 7. 9.3 Peraltro, la decisione impugnata (a pag. 10) evidenzia la “difficoltà di stabilire la corrispondenza fra il numero delle richieste di voto a distanza inviate agli aventi diritto dalla segreteria ed il numero dei plichi restituiti con l’espressione di voto”, stante la differenza dei dati riportati nei due successivi verbali, precisando subito dopo che “nel verbale di riunione del seggio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prodromico al verbale del 9-10.12.2019 di proclamazione degli eletti, è annotata la presenza di 202 richieste di ritiro su delega inevase e/o da appaiare, di non ben definita oggettiva riconducibilità”.

Il numero segnalato, quindi, non è rappresentativo del totale dei voti contestati, ma corrisponde alle indicazioni contenute in uno dei verbali non collimanti (in ordine ai voti non riconducibili a richieste di ritiro).

Ne discende che il secondo profilo di critica non è neppure riferibile al contenuto della decisione impugnata, la quale in realtà si limita a registrare, rispetto al dato numerico che la doglianza intende valorizzare, l’impossibilità di stabilire un’esatta corrispondenza fra richieste di voto a distanza inviate agli aventi diritto dalla segreteria e voti restituiti, senza però sostenere che tale numero fosse rappresentativo del totale delle schede di dubbia correttezza.

10. Il quarto motivo di ricorso denuncia, exart. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2, commi 4 e 6, d.P.R. 221/2005 e il carattere erroneo e contraddittorio della motivazione della sentenza impugnata: la statuizione continua a fare riferimento – sostengono i ricorrenti – al cd. vademecum del CNOP, traendone conseguenze arbitrarie e superando con estrema facilità la differenza di terminologia tra norma di legge e vademecum.

Per di più, la norma denunciata come violata non prevede e non consente alcun potere di intervento nel procedimento elettorale in capo al CNOP.

11. Il motivo è inammissibile.

La Corte distrettuale, dopo aver registrato che gli appellanti avevano contestato che al vademecum predisposto dal CNOP andasse riconosciuta una valenza normativa, ha spiegato che “la violazione posta a fondamento della pronuncia di annullamento delle operazioni non riguarda il Vademecum isolatamente considerato, bensì il disposto dicui all’art. 2 DPR n. 221/2005 co. 6 richiamato dai punti 8 e 9 del predetto Vademecum” (pag. 8).

Una simile decisione, diversamente da quanto sostenuto nel mezzo in esame, si riferisce e fa applicazione unicamente della norma di legge.

Ne consegue l’inammissibilità del mezzo, che è privo, ancora una volta, del carattere di riferibilità alla decisione impugnata; in particolare, la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 20910/2017, Cass. 13735/2020).

12. Il quinto motivo, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione art. 2 comma 4 e 6 DPR 25 ottobre 2005 n. 221 nonché alla mancata impugnazione dei verbali relativi alle operazioni elettorali con querela di falso art. 221 e 227 c.p.c.

Omessa istruttoria”, lamenta che la Corte d’appello abbia fatto riferimento, ai fini di accertare i fatti rilevanti di causa, al solo verbale redatto dal seggio elettorale nella sua prima composizione, piuttosto che ai verbali successivi, che facevano prova fino a querela di falso.

13. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello, dopo aver preso in esame le risultanze del verbale del seggio elettorale del 27 novembre 2019, ne ha evinto la dimostrazione di due criticità, concernenti –una - l’omessa consegna dei plichi contenenti i voti a distanza direttamente ed esclusivamente al presidente del seggio,e l’altra la consegna dei plichi al presidente da parte della segreteria,a operazioni già concluse.

Il mezzo in esame lamenta che la Corte di merito abbia valorizzato questo solo documento, piuttosto che gli ulteriori verbali, al fine di accertare i fatti rilevanti ai fini del decidere.

A questo proposito è sufficiente ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilodella correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l' attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).

Oltre a ciò, il mezzo si caratterizza anche per l a su a genericità, perché lamenta il mancato esame di ulteriori verbali di cui,però, non indica il contenuto, onde spiegare se gli stessi potessero assumere qualche rilievo al fine di pervenire ad approdi diversi nell’accertamento dei fatti di causa.

14. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29638/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia n. 79, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n . 30, presso lo studio del Dott. A lfredo Placidi, rappresentat i e difes i dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] procure speciali in calce al controricorso -controricorrenti – nonchécontro MINISTERO della GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO della SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO NAZIONALE dell’ORDINEdegli PSICOLOGI, [OSCURATO:PERSONA] eORDINE degli PSICOLOGI della REGIONE PUGLIA - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1674/2022 depositata il17/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/3/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 12/2022, accoglieva i ricorsi elettorali proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, annullava gli atti e la procedura elettorale relativa al rinnovo del Consiglio dell’ordine degli Psicologi della Regione Puglia, per il quadriennio 2019-2023, a seguito delle votazioni tenutesi in data 23, 24 e 25 novembre 2019. 2. La Corte d’appello di Bari, a fronte dell’impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevava che il P.M. aveva rassegnato le proprie conclusioni con nota telematica in calce al verbale di udienza, in ossequio al disposto degli artt. 17 l. 56/1989, 738 e 70 cod. proc. civ., prima dello svolgimento della camera di consiglio, aggiungendo che gli appellanti non avevano dimostrato un concreto pregiudizio arrecato ai loro diritti di difesa. Osservava che, secondo un principio di carattere generale, ogni iscritto all’albo professionale è legittimato ad impugnare le operazioni elettorali allorché le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni di voto. Sottolineava, inoltre, che gli iscritti all’albo, esercitando il diritto al voto dei consiglieri regionali,che li rappresentano, sono legittimati a far valere i vizi delle relative operazioni. Riteneva che l’omessa consegna dei plichi del voto a distanza direttamente ed esclusivamente al presidente del seggio e l’avvenuta rimessa degli stessi ad operazioni di voto già chiuse costituissero irregolarità espressive di una cattiva gestione del voto esercitato per corrispondenza,idonee a inficiare l’intera procedura elettorale. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Ministero della Salute, Ministero della Giustizia e Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi non hanno svolto difese. Tanto i ricorrenti, quanto i controricorrenti costituiti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 69 – 74 cod. proc. civ. e del principio del contraddittorio: la Corte d’appello, nel registrare che il P.M. aveva ritualmente rassegnato le proprie conclusioni con nota telematica in calce al verbale di udienza, ha riconosciuto l’esattezza delle contestazioni degli appellanti, che avevano lamentato che le conclusioni non erano state espresse dinanzi al collegio e alle parti, ma solo in un momento successivo alla chiusura della trattazione del ricorso in pubblica udienza; il pregiudizio del diritto di difesa consisteva, poi, nel fatto che non era stato consentito agli appellanti di interloquire e contraddire sulle conclusioni rassegnate dal P.M.. 5. Il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (si veda in questo senso, da ultimo, Cass., Sez. U., 36596/2021), nell'ipotesi in cui nel procedimento di primo grado si sia verificata una lesione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio diversa da quelle previste dall’art. 354 cod. proc. civ. non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità, perché il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice, essendo invece tenuto a deciderla egli stesso nel merito. Occorre, quindi, che la parte deduca un vizio processuale di tal genere, dato che la nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame ex art. 161 cod. proc. civ., solo unitamente alle ulteriori doglianze di merito. Ne discende che l'eventuale ricorso avverso la sentenza d'appello, che abbia mancato di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, sarebbe inammissibile per difetto di interesse nel caso in cui tale decisione sia giunta, come era suo preciso dovere, a decidere la causa nel merito, non essendo individuabile alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all’omessa dichiarazione di nullità (v. Cass.18578/2015, Cass. 5590/2011, Cass. 27777/2008). La Corte di merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 354 cod. proc. civ., non poteva comunque rimettere la causa al primo giudice e doveva decidere nel merito su tutte le questioni controverse, cosicché non è possibile ipotizzare che gli odierni ricorrenti abbiano subito alcun pregiudizio dalla dichiarazione di nullità che non è stata (a loro dire erroneamente) pronunciata ed abbiano interesse a dolersi della decisione (di rigetto) assunta dai giudici distrettuali. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 17 l. 56/1989: in tema di legittimazione all’impugnazione dei risultati relativi alle elezioni degli organi rappresentativi degli ordini professionali il punto di partenza fondamentale –sostengono i ricorrenti - è costituito dalla specifica disciplina di ogni singolo ordine. Il rilievo della Corte d’appello secondo cui sussiste l’interesse di ogni iscritto all’albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali non è coerente –in tesi - con il disposto dell’art. 17 l. 56/1989, che attribuisce la legittimazione a dolersi dei risultati elettorali agli interessati; di conseguenza la legittimazione non poteva essere riconosciuta ai ricorrenti che non avessero dato dimostrazione di uno specifico interesse all’impugnazione, in particolare a chi era stato eletto a seguito dello svolgimento delle elezioni oppure a chi non era candidato. 7. Il motivo è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, allorché si sostenga la nullità generale delle operazioni di voto relative all’elezione di un Consiglio di un ordine professionale, sussiste l'interesse di ogni iscritto all'albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali (Cass., Sez. U., 14385/2007). D’altra parte, la doglianza in esame non coglie né critica adeguatamente (limitandosi a sostenere l’irrilevanza del richiamo) la portata della seconda ratio decidendi offerta dai giudici distrettuali, là dove gli stessi hanno posto in evidenza (a pag. 6) che tutti gli iscritti all’albo, essendo rappresentati dai consiglieri regionali e concorrendo alla loro elezione exart. 2, comma 3, d.P.R. 221/2005, sono legittimati a far valere i vizi delle relative operazioni, in quanto questa generale rappresentatività fa sì che il novero degli interessati all’impugnazione coincida con quello degli iscritti. Ne deriva l’inammissibilità della doglianza in esame, dato che il ricorso per cassazione deve necessariamente contestare in maniera specifica la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 19989/2017). 8. Il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2, commi 4 e 6, d.P.R. 221/2005: nessun vizio procedurale poteva essere ravvisato, a dire dei ricorrenti, perché da una parte queste norme non prescrivono che il plico inviato per posta debba giungere, senza passaggi intermedi, direttamente nelle mani del presidente del seggio, che ne è invece il consegnatario, dall’altra si è verificata soltanto una tardiva consegna al seggio di plichi pervenuti nei giorni di apertura del seggio. In ogni caso la Corte d’appello non avrebbe potuto esimersi dal valutare la rilevanza del vizio ai fini dell’annullamento di tutte le operazioni elettorali, tenendo conto che le schede votate per corrispondenza di dubbia correttezza procedurale erano soltanto duecentocinque. 9. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile. 9.1 La Corte d’appello, prendendo le mosse dal tenore letterale il disposto dell’art. 2, comma 6, d.P.R. 221/2005, ha sottolineato come la norma, “posta a presidio dell’integrità della scheda, della genuinità del voto espresso nonché della regolarità e trasparenza delle operazioni elettorali” (pag. 7), preveda che la segreteria si limiti alla consegna della scheda debitamente timbrata all’elettore che ne fa richiesta, senza procedere alla ricezione della scheda compilata dall’elettore (di cui ha cura il presidente del seggio), “al fine evidente di evitare che l’espressione di voto a distanza possa subire manomissioni, da parte di terzi, idonee a comprometterne la genuinità” (pag. 9) Il motivo in esame torna a riproporre la lettura “alternativa” che la Corte distrettuale ha espressamente disatteso, senza confrontarsi con gli argomenti offerti dalla decisione impugnata, né spiegando i motivi per cui gli stessi non possono essere considerati conformi a diritto. Il che comporta l’inammissibilità di questo profilo di critica, posto che nel ricorso per cassazione la parte non può limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, operando così una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata (Cass. 11098/2000) senza considerare le ragioni offerte da quest’ ultima. 9.2 La Corte d’appello non ha condiviso la tesi degli appellanti, secondo cui le irregolarità riscontrate, essendo limitate a sole duecento due schede di voto pervenute per delega, non erano decisive ai fini del risultato finale, rappresentando (a pag. 6) che le contestazioni riguardavano gli aspetti generali delle operazioni elettorali, cosicché non trovava applicazione –come affermato dalla sentenza n. 21233/2019 di questa Corte - il principio della prova di resistenza. Il secondo profilo di critica addotto con la doglianza in esame non si confronta in alcun modo con queste argomentazioni e risulta pertanto inammissibile, per le stesse ragioni già illustrate al punto 7. 9.3 Peraltro, la decisione impugnata (a pag. 10) evidenzia la “difficoltà di stabilire la corrispondenza fra il numero delle richieste di voto a distanza inviate agli aventi diritto dalla segreteria ed il numero dei plichi restituiti con l’espressione di voto”, stante la differenza dei dati riportati nei due successivi verbali, precisando subito dopo che “nel verbale di riunione del seggio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prodromico al verbale del 9-10.12.2019 di proclamazione degli eletti, è annotata la presenza di 202 richieste di ritiro su delega inevase e/o da appaiare, di non ben definita oggettiva riconducibilità”. Il numero segnalato, quindi, non è rappresentativo del totale dei voti contestati, ma corrisponde alle indicazioni contenute in uno dei verbali non collimanti (in ordine ai voti non riconducibili a richieste di ritiro). Ne discende che il secondo profilo di critica non è neppure riferibile al contenuto della decisione impugnata, la quale in realtà si limita a registrare, rispetto al dato numerico che la doglianza intende valorizzare, l’impossibilità di stabilire un’esatta corrispondenza fra richieste di voto a distanza inviate agli aventi diritto dalla segreteria e voti restituiti, senza però sostenere che tale numero fosse rappresentativo del totale delle schede di dubbia correttezza. 10. Il quarto motivo di ricorso denuncia, exart. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2, commi 4 e 6, d.P.R. 221/2005 e il carattere erroneo e contraddittorio della motivazione della sentenza impugnata: la statuizione continua a fare riferimento – sostengono i ricorrenti – al cd. vademecum del CNOP, traendone conseguenze arbitrarie e superando con estrema facilità la differenza di terminologia tra norma di legge e vademecum. Per di più, la norma denunciata come violata non prevede e non consente alcun potere di intervento nel procedimento elettorale in capo al CNOP. 11. Il motivo è inammissibile. La Corte distrettuale, dopo aver registrato che gli appellanti avevano contestato che al vademecum predisposto dal CNOP andasse riconosciuta una valenza normativa, ha spiegato che “la violazione posta a fondamento della pronuncia di annullamento delle operazioni non riguarda il Vademecum isolatamente considerato, bensì il disposto dicui all’art. 2 DPR n. 221/2005 co. 6 richiamato dai punti 8 e 9 del predetto Vademecum” (pag. 8). Una simile decisione, diversamente da quanto sostenuto nel mezzo in esame, si riferisce e fa applicazione unicamente della norma di legge. Ne consegue l’inammissibilità del mezzo, che è privo, ancora una volta, del carattere di riferibilità alla decisione impugnata; in particolare, la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 20910/2017, Cass. 13735/2020). 12. Il quinto motivo, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione art. 2 comma 4 e 6 DPR 25 ottobre 2005 n. 221 nonché alla mancata impugnazione dei verbali relativi alle operazioni elettorali con querela di falso art. 221 e 227 c.p.c. Omessa istruttoria”, lamenta che la Corte d’appello abbia fatto riferimento, ai fini di accertare i fatti rilevanti di causa, al solo verbale redatto dal seggio elettorale nella sua prima composizione, piuttosto che ai verbali successivi, che facevano prova fino a querela di falso. 13. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello, dopo aver preso in esame le risultanze del verbale del seggio elettorale del 27 novembre 2019, ne ha evinto la dimostrazione di due criticità, concernenti –una - l’omessa consegna dei plichi contenenti i voti a distanza direttamente ed esclusivamente al presidente del seggio,e l’altra la consegna dei plichi al presidente da parte della segreteria,a operazioni già concluse. Il mezzo in esame lamenta che la Corte di merito abbia valorizzato questo solo documento, piuttosto che gli ulteriori verbali, al fine di accertare i fatti rilevanti ai fini del decidere. A questo proposito è sufficiente ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilodella correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l' attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011). Oltre a ciò, il mezzo si caratterizza anche per l a su a genericità, perché lamenta il mancato esame di ulteriori verbali di cui,però, non indica il contenuto, onde spiegare se gli stessi potessero assumere qualche rilievo al fine di pervenire ad approdi diversi nell’accertamento dei fatti di causa. 14. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ne
Sentenza Cassazione n. 09964/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris