CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41395/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 8 marzo 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino, con la quale TARANTO Damiano era stato ritenuto penalmente responsabile dei reati di cui all'art. 590 bis, cod. pen. e 189, comma 6, codice strada (intervenuta l'assoluzione già in primo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza), lo ha assolto lo stesso anche dal reato di lesioni stradali, ritenendo viceversa gli elementi costitutivi del reato di fuga, in ordine al quale ha rideterminato la pena (fatti accertati in Roma, il 20/9/2017). 2. Le imputazioni per le quali si è proceduto trovano origine in un incidente stradale che ha coinvolto l'auto condotta dall'imputato, di proprietà del dichiarante RUSCIO, passeggero sullo stessa veicolo, e il motocicla condotto da SCOTTO '[OSCURATO:PERSONA] (che, nell'incidente, ha riportato le' lesioni meglio descritte in imputazione). La Corte del gravame ha esaminato, alla luce delle doglianze veicolate con il gravame, le prove raccolte nel giudizio di primo grado, ritenendo, intanto, la utilizzabilità piena, ai sensi del meccanismo di recupero di cui all'art. 512, cod. proc. pen., di quelle rese nel corso delle indagini dall'altro soggetto trasportato sull'auto, alla cui guida si è ritenuto l'imputato, vale a dire Alessandra TURCO, costei essendosi resa, in maniera del tutto imprevedibile nel momento nel quale era stata escussa a sommarie informazioni, irreperibile nel dibattimento e la piena attendibilità e convergenza rispetto alle prime delle dichiarazioni rese dal citato RUSCIO, tenuto anche conto di quanto riferito dagli operatori intervenuti dopo l'incidente. L'individuazione del TARANTO, in particolare, era stata resa possibile grazie alla circostanza che una persona fermatasi per dare assistenza al ferito (teste MANCINI) aveva riferito alle forze dell'ordine il numero di targa indicato dal conducente di un furgone. Si era così risaliti al RUSCIO, raggiunto presso la sua abitazione, ove veniva trovata parcheggiata una FIAT Punto che presentava segni recenti di un urto sulla parte destra (avendo il conducente del ciclomotore riferito di essere stato attinto sulla parte sinistra da una FIAT Punto bianca). Il RUSCIO aveva dichiarato di essersi trovato a bordo dell'auto condotta da tale "Damiano", sul sedile posteriore viaggiando anche un'amica del dichiarante, Alessandra TURCO; costei, a sua volta, aveva confermato il riferito del RUSCIO, precisando che, poiché il RUSCIO aveva bevuto e non si era sentito di guidare, alla guida si era messo proprio "Damiano e che, ad un certo punto, aveva sentito un urto sul lato destro, notando dal lunotto posteriore un uomo a terra con un motociclo sopra di lui. Entrambi i dichiaranti riferivano di aver sollecitato il "Damiano" a fermarsi, ma che costui si era rifiutato, anche perché privo di patente. La sera stessa, il TARANTO si era presentato presso la caserma dei Carabinieri in condizioni di agitazione, tale da indurre i militari a richiedere analisi ematiche preso un nosocomio (che davano risultato positivo quanto alla presenza di cannabinoidi e cocaina, oltre che di sostanze alcoliche, rispetto alle quali, tuttavia, il Tribunale aveva già in primo grado escluso la prova del reato di cui all'art. 186 codice strada, poiché il prelievo era stato eseguito circa cinque ore dopo il sinistro, risultando il tasso alcolemico incompatibile con l'assunzione di alcool prima delle ore 18,00). Nessuna rilevanza è stata accordata ad alcune discrasie del riferito dei due passeggeri dell'auto (peraltro conformemente esaminate dal Tribunale), le stesse avendo riguardato aspetti marginali della vicenda, antecedenti al sinistro (il giorno in cui RUSCIO e TARANTO si erano conosciuti, la presenza della TURCO all'aperitivo consumato insieme dai due, vedi foglio 7 della sentenza appellata), altresì osservando quei giudici che le dichiarazioni della TURCO non avevano neppure costituito l'unica prova a carico, essendo state valorizzate a riscontro di quelle del RUSCIO, a loro volta confermate dallo stato di agitazione del TARANTO accertato dai militari operanti e dagli esiti del prelievo ematico che, pur ritenuti non compatibili con un'assunzione prima della guida, ne avevano riscontrato la condizione psico-fisica dopo i fatti. Ritenuta la mancanza di prova in ordine all'esatta dinamica degli eventi, la Corte del gravame ha assolto l'imputato dal reato di lesioni colpose, la ricostruzione della difesa avendo trovato riscontro nelle dichiarazioni del RUSCIO, confermando l'affermazione della penale responsabilità per il reato di fuga, alla stregua della conseguita certezza che l'imputato, consapevole dell'incidente accaduto, si era dileguato con la stessa auto coinvolta nel sinistro. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando cinque motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale, violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità e vizio della motivazione, anche per travisamento di prova decisiva, sia con riferimento alla regola di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., che avuto riguardo alla condotta individuazione dell'autore materiale del fatto. Quanto al primo aspetto, ha ritenuto come dalle dichiarazioni dibattimentali dell'operante di PG fosse emerso che l'identificazione del TARANTO era avvenuta sulla base di asserite affermazioni della TURCO non verbalizzate, rilevando che i dichiaranti RUSCIO e TURCO erano amici di vecchia data, mentre l'imputato era un soggetto che i due conoscevano appena e solo per nome. La chiamata in reità sarebbe stata effettuata senza fornire elementi univoci per addivenire alla individuazione completa del guidatore dell'auto e neppure vi era stata una ricognizione ai sensi dell'art. 361 cod. proc. pen. Sotto altro profilo, la difesa ha rilevato la introduzione, nella motivazione, di informazioni che ha ritenuto inesistenti, la telefonata cioè della TURCO a "Damiano" per avvisarlo della situazione e l'indicazione da parte della stessa agli operanti dell'indirizzo del TARANTO. Costui, inoltre, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non si era presentato volontariamente in caserma, ma era stato prelevato dalla sua abitazione, attraverso una individuazione operata de relato. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, quanto all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. e violazione di legge con riferimento agli artt. 512 e 192, commi 3 e 4 stesso codice. In particolare, il deducente ha censurato l'utilizzabilità delle dichiarazioni della TURCO, da operarsi in maniera residuale e necessitanti di riscontri, valutazione che non sarebbe stata invece effettuata, trattandosi di un soggetto giovane che, all'epoca dei fatti, risiedeva in Italia con la propria famiglia, cosicché la sua scelta di allontanarsi dal territorio italiano non poteva giustificare la grave compromissione del contraddittorio. Ciò, secondo la difesa, non consentirebbe di configurare quella irreperibilità sussumibile nell'art. 512, comma 1, cit., venendo piuttosto in rilievo la previsione di cui all'art. 526, comma 1-bis, essendosi la dichiarante volontariamente sottratta all'esame. Sotto altro profilo, la difesa ha rilevato che non sarebbe stata condotta una ricerca effettiva della TURCO, cosicché la sua irreperibilità non potrebbe considerarsi oggettiva, involontaria, imprevedibile e accertata, la condanna essendosi fondata, quanto alla identificazione dell'imputato, pressoché esclusivamente sul suo riferito. Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., contestando la valutazione condotta dai giudici territoriali: costoro avrebbero contraddittoriamente ritenuto incerta l'attribuzione del sinistro al TARANTO, sì da assolverlo dal reato di lesioni stradali, ma valorizzato le stesse ragioni per fondare il diniego dell'istituto di che trattasi, neppure invocato per il reato di lesioni stradali, nonché omesso di considerare la relazione del consulente medico legale, dalla quale era emerso che le lesioni subite dal conducente del ciclomotore erano state lievissime. Con il quarto motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità per il residuo reato, rilevando il difetto della prova di una condotta di guida del TARANTO causativa dell'incidente: il giudice d'appello, pur riconoscendo l'impossibilità di addebitare al TARANTO il sinistro, avrebbe dunque contraddittoriamente ritenuto il reato di "fuga". Infine, con il quinto motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale, per non avere i giudici del merito dato all'imputato l'avviso di cui all'art. 545 bis, cod proc. pen., onde consentire di valutare l'opportunità di accedere al sistema delle sanzioni sostitutive come novellato dalla recente riforma, da applicarsi anche ai processi in corso e sino alla irrevocabilità della sentenza. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Con riferimento alla prova della identificazione del TARANTO, sulla quale ha riferito in dibattimento il teste di PG, la difesa ha ritenuto che essa sarebbe avvenuta grazie a informazioni (tra cui l'indirizzo del TARANTO) che gli operanti avevano ricevuto dalla TURCO e che non erano state verbalizzate, cosicché le stesse sarebbero inutilizzabili in base al disposto dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. Si tratta di un incedere argomentativo che non considera quanto più volte affermato da questa Corte di legittimità a proposito del divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di PG: esso, infatti, non opera relativamente alle dichiarazioni rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (sez. 4, n. 16830 del 10/2/2021, Weerasinghe, Rv. 281073-01, in un caso sovrapponibile, in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto provata l'identificazione dell'imputato - quale autore del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente - sulla base della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, giunto sul luogo dell'incidente, aveva appreso da un testimone che il conducente del ciclomotore incidentato era stato trasportato in ospedale, dove era stato immediatamente identificato; sez. 1, n. 41090 del 4/7/2012, Morfei, Rv. 253374-01). Nella specie, il teste non ha riferito in merito a dichiarazioni rese da terzi, ma direttamente sul dato investigativo (acquisizione dell'indirizzo del TARANTO) che aveva consentito agli operanti di proseguire le investigazioni senza con ciò violare il divieto di testimonianza indiretta di cui all'art. '195, comma 4, cit. ('sez. 6, n. 53174 del '27/9/2018, Capitaneo, Rv. 274614-01; sez. 3, n. 6116 del 14/1/2016, Tartarelli, Rv. 266284-01). Tale conclusione discende dalla ricostruzione della vicenda e, dunque, anche degli accertamenti operati dalla PG nell'immediatezza, ricavabile dalla lettura, necessariamente integrata, delle due decisioni di merito, la difesa avendo del tutto omesso di considerare la più analitica esposizione contenuta in quella appellata. In quella sede, il giudice, nell'esporre il compendio probatorio acquisito, ha richiamato gli accertamenti di PG, sui quali ha riferito il teste [OSCURATO:PERSONA], n.q. di comandante della Stazione operativa del gruppo pronto impiego Roma, della Guardia di Finanza, affermando che la TURCO era stata contattata telefonicamente (poiché il RUSCIO aveva già riferito sulla presenza degli altri due soggetti a bordo della sua auto, fornendo indicazioni per contattarli) e che la stessa si era presentata senza indugio in caserma, laddove il TARANTO era stato, invece, contattato dagli altri due occupanti, anch'egli essendosi presentato spontaneamente in caserma, da dove era stato poi accompagnato in ospedale a causa delle accertate condizioni (stato di alterazione psico-fisica, agitazione, occhi lucidi, gonfi e rossi, vedi foglio 3 della sentenza appellata). Pertanto, la PG ha compiuto una doverosa attività d'indagine, anche grazie alle informazioni informali apprese nella immediatezza dei fatti, e tale attività é poi esitata nella identificazione di quel "Damiano" indicato dagli altri occupanti dell'auto, il quale si era presentato, sia pur dopo sollecitazione, presso la caserma. Peraltro, è lo stesso Tribunale, nel vagliare l'attendibilità del riferito dei due passeggeri, a precisare che il TARANTO non aveva offerto una diversa ricostruzione dei fatti, rispetto a quella essenzialmente convergente, della TURCO e del RUSCIO (vedi, sul punto, foglio 7 sentenza appellata), essendo stato pure accertato che egli era privo della patente di guida, fatto posto a base della causale della condotta di reato, ricavata dalla prova a carico (vedi, sul punto foglio 3 sentenza appellata). Tale ricostruzione è stata sostanzialmente recepita dai giudici del gravame, senza che possa trarsi un elemento di insanabile divergenza nel mero utilizzo (alla pag. 3 della sentenza impugnata) del termine "prelevato", riferito al "Damiano", considerato il precedente richiamo alla pag. 2 della stessa sentenza, nella quale la Corte territoriale ha riportato la decisione appellata anche nella parte in cui si era dato specificamente atto, come sopra già chiarito, che il TARANTO si era recato in caserma, ove se ne era constatato lo stato di agitazione che determinava il suo trasferimento in ospedale. 3. Il secondo motivo è inammissibile: quanto alla verifica della condizione di irreperibilità della TURCO (ai fini dell'operatività del meccanismo di recupero delle sue dichiarazioni a norma dell'art. 512, cod. proc. pen.), in quanto non dedotto in appello; quanto all'applicazione del divieto di cui all'art. 526 comma 1-bis, cod. proc. pen., siccome manifestamente infondato. Quanto al primo profilo, deve intanto ribadirsi che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01; gez. 3, n. 35494 del '17/6/2021, Razzauti, Rv. 281852-01, in cui il principio è stato calibrato, osservandosi che non sono proponibili questioni mai prima sollevate, salvo che riguardino argomenti "nuovi", enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l'assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, siano da qualificarsi come questioni «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello», come tali decidibili dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; sez. 2, n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-02, in cui il principio è stato affermato con riferimento a censura, formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione, inerente alla mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, in fattispecie in cui, nell'appello era stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità). Trattasi di principio, peraltro, valevole anche in caso di generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione, come già condivisibilmente precisato da questa Corte di legittimità (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01). Nella specie, la difesa si era limitata, a pag. 7 dell'appello, a censurare la scelta processuale del giudice che, anziché azionare applicare l'art. 526 comma 1-bis, cod. proc. pen., aveva disposto l'acquisizione del verbale di s.i.t. TURCO ai sensi dell'art. 512, cod. proc. pen., limitandosi a rilevare, quanto alla valutazione delle sue dichiarazioni in termini di riscontro a quelle del RUSCO, che si trattava di propalazioni di una persona che, nonostante la giovane età e la residenza in Italia con la famiglia, si era resa irreperibile, senza tuttavia formulare specifiche censure in ordine alle modalità dell'accertamento di detta irreperibilità. In ogni caso e risolutivamente, va rilevato che la doglianza non è neppure autosufficiente, non avendo la difesa allegato di essersi opposta alla lettura del verbale di s.i.t. della TURCO, dovendo ritenersi che abbia dunque prestato il consenso alla loro acquisizione, poiché esso non deve essere manifestato in modo espresso e formale con la conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione (sez. 5, n. 13895 del 14/1/2015, Martini, Rv. 262942-01, in materia di dichiarazioni predibattimentali contra alios rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame; sez. 2, n. 50658 del 10/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285689- 01 in ipotesi analoga alla prima). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il bisogno di pena per il reato residuo è stato adeguatamente giustificato dai giudici del merito con un ragionamento che ha valorizzato elementi riconducibili ai parametri legali e soprattutto a quelli inerenti al piano della riprovevolezza soggettiva della condotta, in maniera coerente con i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, a mente dei quali, il giudizio qui censurato richiede una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno e del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Del tutto inconducerite è l'osservazione 'difensiva che fa leva su una presunta contraddittorietà del ragionamento dei giudici d'appello che hanno assolto il TARANTO dal reato di lesioni stradali, per impossibilità di affermare la riconducibilità del sinistro allo stesso: in realtà, trattasi di osservazione che non tiene conto del reale tenore della motivazione censurata, atteso che i giudici d'appello non hanno valorizzato il danno valutabile ai fini del disvalore della condotta del reato di lesioni colpose venuto meno, ma hanno richiamato la circostanza indiscussa (verificazione di un incidente che aveva riguardato anche il veicolo condotto dall'imputato e dal quale erano derivate lesioni a uno dei soggetti convolti) per stigmatizzare quel giudizio di particolare riprovevolezza della condotta del TARANTO che, nonostante la presenza di un soggetto ferito, si era dato ala fuga. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La difesa ha omesso di considerare che, in tema di circolazione stradale, l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza alle persone ferite non è legato alla consumazione e all'accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale, comunque ricollegabile al comportamento dell'utente della strada al quale l'obbligo è riferito (sez. 4, n. 33761 del 17/5/2017, Tafa, Rv. 270905-01; n. 34356 del 25/11/2020, Righetti, Rv. 280153- 01). Ciò che si pone in linea di perfetta coerenza con la natura del reato del quale si discute, un reato, cioè, omissivo di pericolo che si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente viola l'obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge (sez. 4, n. 11195 del 12/2/2015, Dandaro, Rv. 2627009- 01; n. 9212 del 11/2/2020, Mi/ani, Rv. 278606-01). Ne discende l'assoluta irrilevanza della intervenuta assoluzione del TARANTO dal reato di lesioni stradali e la linearità del ragionamento esplicativo formulato dai giudici del gravame, atteso che la condotta di fuga è stata valutata in relazione al dato certo che l'auto condotta dall'imputato era rimasta coinvolta in un sinistro stradale, evenienza che lo obbligava di per sé a fermarsi e a consentire i relativi accertamenti.6. Il quinto motivo è manifestamente infondato. L'art. 1, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022 ha introdotto l'art. 20 bis del cod. pen. ("Pene sostitutive delle pene detentive brevi"), collocandolo nel Titolo II ("Delle pene"), al Capo I ("Delle specie di pene in generale"), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie. Scopo della novella è stato quello di introdurre le pene sostitutive nel sistema delle pene di cui alla parte generale del codice, creando un raccordo con la disciplina delle stesse pene sostitutive, prevista dalle disposizioni della legge n. 689 del 1981, a loro volta riformulate dall'art. 71 del d.lgs. n. 150/2022. In base alla disciplina transitoria introdotta dallo stesso legislatore delegato, inoltre, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto», vale a dire al 30 dicembre 2022 per quanto previsto dall'art. 99 bis del d.lgs. 150/22, inserito dall'art. 6 del d. I. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla I. n. 199/2022. In tali ipotesi, dunque, sarà applicabile anche l'art. 545 bis, cod. proc. pen. (a sua volta introdotto dall'art. 31, comma 1, d. Igs. n. 150/2022), che, al primo comma, recita: «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti». L'art. 58 della I. n. 689/1981 ("Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"), a sua volta sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d. Igs. n. 150/2022, al primo comma stabilisce che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». 6.1. Tale essendo la cornice normativa di riferimento, va rilevato che, nella specie, non risulta, né la parte lo ha allegato, che vi sia stata richiesta di sostituzione della pena detentiva. Orbene, la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce un diritto dell'imputato, al quale corrisponde, dunque, un obbligo del giudice di pronunciarsi, dovendosi ribadire, con richiamo al diritto vivente in materia di "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 I. n. 689/1981, che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/1/2017, Punzo, Rv. 269125-01; sez. 1, n. 15293 del 8/4/2021, Vrbanovic, Rv. 281064-01, in cui il principio è stato implicitamente ripreso, riconoscendosi che la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 I. n. 689/1981 può essere proposta per la prima volta anche in appello, in quanto non ricorre nessuna norma che vieta di avanzare tale istanza solo in secondo grado). 7. Al rigett