CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25795/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 20/05/2021, la Corte d'appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 08/10/2020 dal Tribunale di Bergamo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di un mese di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale e sospensione della patente di guida per la durata di mesi uno, per il reato previsto dall'art.590bis cod.pen., applicando all'imputata il beneficio della non menzione della condanna e confermando la sentenza nel resto. Con istanza presentata alla Corte d'appello - e da questa trasmessa a questa Corte - l'imputata ha chiesto di essere rimessa in termini per proporre ricorso per cassazione; dopo alcune considerazioni inerenti alla condotta dell'avvocato officiato nel corso del processo, ha dedotto di essere venuta a conoscenza del giudizio di appello solo nel mese di febbraio 2024, di non essere ritualmente stata informata dell'instaurazione e della celebrazione del giudizio medesimo e che l'avviso di fissazione di udienza non sarebbe stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 3. L'istanza è infondata. Va premesso che l'istanza stessa, originariamente propost9(ì di fronte alla Corte d'appello di Brescia, è stata trasmessa a questa Corte - quale giudice competente a decidere sull'impugnazione - ai sensi dell'art.175, comma 4, cod.proc.pen.; a propria volta, la relativa istanza può essere legittimamente esaminata de plano e senza necessità della previa instaurazione del contraddittorio (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233418; Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, dep. 2015, Currò, Rv. 263176; Sez. 6, n. 2028 del 25/10/2018, dep. 2021, Mejia, Rv. 274925). 4. Nel merito, le deduzioni spiegate dalla ricorrente attengono essenzialmente alla corretta esplicazione del mandato da parte dei difensori dalla stessa officiati e Aia mancata interlocuzione - ritenuta necessaria - tra gli stessi e l'imputata in ordine a modalità e tempistica di presentazione del ricorso per cassazione, i cui termini sarebbero quindi spirati nonostante la volontà dell'imputata di adire questa Corte. Va peraltro richiamato, sul punto, il principio in forza del quale il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 6, Sentenza n. 18716 del 31/03/2016, Saracinelli, Rv. 266926; Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660). 5. L'istanza va quindi rigettata