CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 08209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 36617/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B20 H501A), elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con unico socio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2376/2018, pubblicata il 14 maggio 2018; R.G.N. 36617/18 C.C.7/02/2023 Proprietà –Distanze tra fabbricati – Pareti finestrate frontistanti udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 16 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affinché fosse accertata l’illegittimità dell’opera in fase di realizzazione, ubicata in Milano, via Borgazzi n. 1, e –per l’effetto – affinché fosse disposta la riduzione in pristino, ordinando alla convenuta l’abbattimento dell’opera medesima, limitatamente alla parte che violava le norme inderogabili in materia di distanze tra fabbricati, con la condanna al risarcimento dei danni subiti per l’illegittima edificazione, da quantificarsi in corso di causa o, in subordine, anche in via equitativa. Al riguardo, l’attore esponeva: che era proprietario dell’appartamento sito in Milano, corso Italia n. 66, piano primo, e dell’ampio terrazzo che affacciava sul cortile interno di natura condominiale; che detto terrazzo si protraeva sino al confine con la proprietà Diana; che la [OSCURATO:PERSONA] aveva trasformato il rudere di un piano fuori terra con giardino, posto al confine con il terrazzo, in edificio condominiale composto da otto piani; che la parete finestrata di tale edificio distava solo ml. 5,00 dal terrazzo di proprietà dell’istante, sicché violava le prescrizioni sulla distanza legale di ml. 10,00 di cui all’art. 873 c.c., mediante il richiamo inderogabile alla previsione di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968; che detta distanza doveva essere osservata rispetto a qualunque punto del fabbricato confinante, ivi compreso l’avancorpo coperto dal terrazzo di sua proprietà. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , la quale resisteva alle domande avversarie. In proposito, sosteneva che aveva realizzato il nuovo edificio, limitatamente al primo piano fuori terra, in aderenza rispetto al muro divisorio comune a cui era appoggiato il piano fuori terra costituente l’avancorpo coperto dal terrazzo di proprietà dell’attore mentre gli altri piani erano arretrati di oltre ml. 10,00 rispetto alla parete finestrata del preesistente fabbricato, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 27, secondo comma, e 28 del regolamento edilizio del Comune di Milano. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, con sentenza n. 26/2016, depositata il 5 gennaio 2016, il Tribunale adito respingeva le domande proposte da parte attrice. 2.– Con atto di citazione notificato il 29 febbraio 2016, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, lamentando l’erroneità della sentenza di primo grado: a) nella parte in cui aveva ritenuto “sanata” l’illegittima edificazione posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA], atteso che, nella fattispecie, non era stato realizzato un corpo di fabbrica in aderenza, ma semplicemente un muro con copertura, in aderenza al preesistente muro, sicché la posa in opera di un loculo ad uso balcone, chiuso su tre lati, con sovrastante terrazzo, avrebbe lasciato impregiudicata l’ampia intercapedine esistente tra la parete finestrata dell’immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e la parete, con antistante terrazzo, di proprietà dell’appellante; b) nella parte in cui non aveva esaminato l’eccepita applicabilità dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 anche alle pareti non frontistanti dei fabbricati; c) nella parte in cui aveva limitato il suo esame alla violazione dell’art. 9 citato, ritenendo tardivamente dedotte le altre violazioni in materia di distanze tra vedute. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che la pronuncia di primo gradoaveva chiarito che la società convenuta non si era limitata a colmare fittiziamente l’intercapedine di ml. 5,00, esistente tra l’avancorpo coperto dal terrazzo e l’edificio di nuova edificazione, attraverso la mera apposizione di una copertura tra i due fabbricati, come aveva sostenuto la difesa di parte attrice, ma aveva invece effettivamente edificato il primo piano fuori terra in perfetta aderenza alla parete del corpo di fabbrica dell’attore; b) che era stato altresì precisato dal Tribunale che non era preclusa la possibilità di costruire in aderenza, poiché non erano esistenti finestre sul lato della costruzione del preveniente sita sul confine; c) che, a fronte del contestato omesso esame dell’applicabilità dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 non solo alle pareti frontistanti dei fabbricati, l’appellante non aveva spiegato le ragioni del proprio dissenso, né l’incidenza di tale pretesa omissione, ma si era limitato a richiamare genericamente un allegato della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva fatto riferimento alla misurazione delle distanze a raggiera, mentre le distanze tra edifici avrebbero dovuto misurarsi in modo lineare e non radiale; d) che la domanda introduttiva del giudizio era stata proposta con specifico ed esclusivo riferimento alla violazione delle distanze legali tra fabbricati e, in specie, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, mentre le contestazioni in ordine alle pretese violazioni delle norme in materia di distanze tra vedute erano state dedotte ben oltre i termini perentori stabiliti per la precisazione o la modificazione delle domande. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. unipersonale. 4.–Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato ed applicato la previsione sulla esclusione del rispetto delle distanze nel caso di costruzione in aderenza, indebitamente qualificando il concetto di intercapedine. Ad avviso dell’istante, la Corte d’appello non avrebbe “dimostrato, né sufficientemente motivato”, le ragioni atte ad escludere l’esistenza di un’intercapedine, essendosi limitata ad affermare che, nella fattispecie, vi sarebbe stata l’edificazione di un corpo in aderenza, il quale implicava l’inesistenza di spazi vuoti tra le pareti perimetrali dei due corpi di fabbrica, che combaciavano senza creare alcuna intercapedine, essendo del tutto irrilevante che la costruzione oltre la parete costruita in aderenza si componesse di spazi vuoti, destinati, a loro volta, a terrazzo. 1.1.–Il motivo è inammissibile. Infatti, sotto l’apparente veste di un vizio di violazione di legge, il mezzo di critica tende in realtà ad ottenere una rinnovata valutazione del fatto e segnatamente della ricorrenza di un’intercapedine. Ed invero, con la predetta censura il ricorrente non contesta il principio di diritto fatto proprio dalla pronuncia impugnata, secondo cui, in presenza di una costruzione in aderenza tra pareti cieche, non si applicano le distanze prescritte dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ma obietta che il Giudice di merito avrebbe mal ricostruito la vicenda fattuale ai fini di escludere l’esistenza di un’intercapedine. Per quanto anzidetto la censura mira, dunque, a una rivalutazione dei fatti storici, preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017). Per converso, il Giudice d’appello, nel confermare la statuizione di prime cure, ha dato ampia contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto l’assenza di intercapedini, affermando che, per l’effetto, sussisteva un’ipotesi di costruzione in aderenza. Nel fare ciò ha accertato che la nuova opera e quella preesistente combaciavano perfettamente da uno dei lati, in modo che non rimanesse tra i due muri, nemmeno per un breve tratto o ad intervalli, uno spazio vuoto, ancorché totalmente chiuso, che lasciasse scoperte, sia pure in parte, le relative facciate, condizione, questa, che esclude la ricorrenza di intercapedini, secondo la definizione costante recepita sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10739 del 04/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 21227 del 05/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 1407 del 23/01/2007; Sez. 2, Sentenza n. 9354 del 16/12/1987). Ne discende che, dinanzi a questo accertamento in fatto, non ha rilievo la circostanza dedotta secondo cui sarebbe stato realizzato un muro in aderenza al muro preesistente, attraverso una copertura con “vuoto”, sia al di sopra che al disotto, situazione che comunque non genera intercapedini per assenza di alcun distacco tra le due pareti fronteggianti. Al riguardo, infatti, la Corte di merito ha rilevato, con accertamento insindacabile in questa sede, che il corpo chiuso adibito a locale tecnico al piano terra è perfettamente aderente all’avancorpo coperto dal terrazzo di proprietà dell’attore. Né sul punto può esplicare alcuna efficacia l’accertamento compiuto ad altri fini (ossia per l’annullamento dei permessi di costruire) nel processo amministrativo, con la sentenza del Consiglio di Stato evocata n. 2995/2014, poiché l’accertamento della violazione delle distanze compete all’adito giudice civile. 1.2.– In conseguenza, a fronte della verifica rimessa al giudizio di merito e motivata in termini logici, è stata debitamente esclusa la violazione delle distanze legali tra fabbricati, in ragione della circostanza che l’obbligo di rispettare una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, pur valendo anche quando la finestra di una parete non fronteggi l’altra parete (per essere quest’ultima di altezza minore dell’altra), nonsussiste allorché le due pareti aderiscano in basso l’una all’altra su tutto il fronte e per tutta l’altezza corrispondente, senza interstizi o intercapedini residui (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28147 del 27/09/2022; Sez. 2, Sentenza n. 24471 del 01/10/2019). 2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, per avere la Corte territoriale ritenuto, in merito all’applicabilità della norma anche alle pareti non frontistanti dei fabbricati, che le distanze tra edifici si sarebbero dovute misurare in modo lineare e non radiale. Cosicché, secondo l’istante, il Giudice d’appello avrebbe trascurato di rilevare che il corpo di fabbrica di proprietà attrice sarebbe stato a distanza di circa ml. 5,00 dalla nuova costruzione, con uno sviluppo in larghezza maggiore rispetto al corpo realizzato in aderenza, con la conseguenza che la norma sarebbe stata violata rispetto a pareti che, pur non fronteggiandosi, non avrebbero osservato la distanza prescritta di dieci metri, secondo una proiezione a raggiera. 2.1.–La censura è infondata. Ed invero, la nozione di pareti antistanti o frontistanti va riferita e circoscritta a (porzioni di) pareti che si fronteggiano e pertanto presentano, ove non distanziate adeguatamente, un’insufficiente circolazione d’aria e/o irradiazione di luce, con il concreto pericolo che si crei un’intercapedine nociva. Per l’effetto, ove le pareti si fronteggino solo per un tratto – perché di diversa estensione orizzontale, verticale o non perfettamente parallele – il rispetto della distanza ex art. 9 del d.m. n. 1444/1968 deve essere assicurato entro (e solo entro) le porzioni antistanti, nell’accezione predetta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24471 del 01/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 4639 del 24/05/1997). E a tali effetti la distanza di dieci metri deve essere misurata in modo lineare e non radiale o “a raggio”, come accade, invece, rispetto alle vedute (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9649 del 11/05/2016; Sez. 2, Sentenza n. 7285 del 07/04/2005; Sez. 2, Sentenza n. 7048 del 25/06/1993). Sicché la predetta distanza va rispettata entro il segmento delle pareti fronteggianti (recte non necessariamente parallele, ma anche fronteggianti con andamento obliquo), purché tra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse, in modo tale che l’avanzamento ipotetico di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento, con l’effetto che non sussistono pareti antistanti allorché gli edifici siano posti ad angolo retto o laddove siano gli spigoli opposti a potersi toccare, se prolungati idealmente uno verso l’altro (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24471 del 01/10/2019; Sez. 1, Sentenza n. 4175 del 23/03/2001). In applicazione di tale principio, la pronuncia di merito ha accertato che i piani del nuovo fabbricato realizzato, superiori al primo fuori terra (piano, quest’ultimo, il cui muro divisorio era posto in aderenza all’avancorpo coperto dal terrazzo Corbino), rispettavano la distanza – calcolata in via lineare – di dieci metri dalla parete finestrata della preesistente costruzione. Ed ancora, come precisato scrutinando il primo motivo, la giurisprudenza ha ritenuto cogente il rispetto della distanza minima di dieci metri ex art. 9 del d.m. n. 1444/1968 (imponendone il ripristino in caso di violazione), pur in presenza di una parete finestrata che non fronteggi l’altra parete (per essere quest’ultima inferiore di altezza), solo qualora al di sotto vi sia invariabilmente una intercapedine o un interstizio, vi siano cioè due pareti o elementi di costruzione di varia fattezza, ma pur sempre racchiudenti uno spazio vuoto tra di loro, con pericolo concreto di recare nocumento alla salubrità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28147 del 27/09/2022; Sez. 2, Sentenza n. 11842 del 27/05/2011; Sez. 2, Sentenza n. 10387 del 22/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 20574 del 28/09/2007; Sez. 2, Sentenza n. 23495 del 31/10/2006; Sez. 2, Sentenza n. 8383 del 03/08/1999; Sez. 2, Sentenza n. 9207del 28/08/1991). Ipotesi che non ricorrono nella fattispecie. 3.–Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 113 c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di esaminare la domanda con cui si contestava il rispetto delle norme in materia di distanze tra vedute, avendo il Giudice del gravame ritenuto che tale domanda fosse stata proposta ben oltre la maturazione delle preclusioni stabilite per l’integrazione del thema decidendum. Sul punto, il ricorrente obietta che non si potrebbe costruire in aderenza a pareti di edificio frontistante, quando, a favore del vicino, vi sia una servitù di veduta, né tantomeno qualora una servitù di veduta sia creata a favore della nuova costruzione, senza il consenso del vicino. Soggiunge l’istante che il giudice avrebbe dovuto esaminare anche il tema relativo al rispetto delle norme in materia di distanze tra vedute, ritenendole comprese nella domanda di parte attrice, quantomeno in base al principio iura novit curia. 3.1.–La censura è infondata. Infatti, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi ), purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga a quella iniziale, ma la sostituisca e si ponga, dunque, rispetto ad essa, in rapporto di alternatività. Pertanto, la domanda finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze dalle vedute ex art. 907 c.c., che si aggiunga a quella inizialmente proposta per assicurare il rispetto delle distanze legali tra costruzioni ex art. 873 c.c., è da considerare nuova e, quindi, inammissibile, stante il diverso scopo perseguito dai due istituti, senza che rilevi la natura autodeterminata dei diritti coinvolti, poiché dette azioni non riguardano l’accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, postulando, al contrario, che questi non siano controversi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11226 del 24/04/2019; Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 28/04/2017; Sez. 2, Sentenza n. 16808 del 09/08/2016; Sez. 2, Sentenza n. 1462 del 06/03/1986). Segnatamente la domanda diretta ad ottenere il rispetto delle distanze tra costruzioni è volta ad evitare la formazione di intercapedini potenzialmente dannose per gli interessi generali all’igiene, al decoro e alla sicurezza degli abitanti, mentre la domanda intesa ad ottenere l’osservanza delle distanze dalle vedute mira a tutelare il proprietario del bene dall’indiscrezione del vicino, impedendo di affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25495 del 21/09/2021; Sez. 2, Sentenza n. 5698 del 18/04/2001). A fortiori, trattandosi di mutatio libelli inammissibile nel giudizio di primo grado, la domanda nuova non può essere proposta nel giudizio di gravame, ai sensi dell’art. 345, primo comma, c.p.c. 4.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.