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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23089/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 144) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessuna nullità appare rinvenibile in ordine al mancato espletamento di consulenza tecnica sulla persona della coimputata [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di richiesta implicitamente rinunciata dalla difesa del ricorrente in sede di primo grado, quindi non reiterabile in sede di appello, come rilevato dalla Corte territoriale.

Quanto ai profili di responsabilità, i giudici di merito hanno compiutamente e motivatamente accertato la destinazione a terzi dello stupefacente in sequestro, in considerazione di plurimi elementi logicamente valorizzati, quali: il dato ponderale (64 dosi medie), la significativa somma di denaro (circa 6.000 euro) occultata in un armadio, la situazione reddituale del nucleo familiare del prevenuto, incompatibile con l'acquisto della droga, la presenza di strumentazione per il taglio della sostanza stupefacente; tutti elementi che non possono essere rimessi in discussione nella presente sede di legittimità.

La violazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stata solo genericamente dedotta dal ricorrente, pertanto il motivo sul punto è inammissibile.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 maggio 2024 Il onsig ier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 144) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessuna nullità appare rinvenibile in ordine al mancato espletamento di consulenza tecnica sulla persona della coimputata [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di richiesta implicitamente rinunciata dalla difesa del ricorrente in sede di primo grado, quindi non reiterabile in sede di appello, come rilevato dalla Corte territoriale. Quanto ai profili di responsabilità, i giudici di merito hanno compiutamente e motivatamente accertato la destinazione a terzi dello stupefacente in sequestro, in considerazione di plurimi elementi logicamente valorizzati, quali: il dato ponderale (64 dosi medie), la significativa somma di denaro (circa 6.000 euro) occultata in un armadio, la situazione reddituale del nucleo familiare del prevenuto, incompatibile con l'acquisto della droga, la presenza di strumentazione per il taglio della sostanza stupefacente; tutti elementi che non possono essere rimessi in discussione nella presente sede di legittimità. La violazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stata solo genericamente dedotta dal ricorrente, pertanto il motivo sul punto è inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il onsig ier
Sentenza Cassazione n. 23089/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris