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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34505/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, esclusa l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., lo ha ritenuto responsabile del reato di furto; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva - è manifestamente infondato, avendo dato atto la Corte (pag. 4 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato, alla luce di un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede ove, come in questa caso, assistito da una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i dati richiamati; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.[OSCURATO:PERSONA] L L. ET i SeZiPr7gr• 25 SET 2026 [OSCURATO:PERSONA]:\ i P/9 L),)11 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, esclusa l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., lo ha ritenuto responsabile del reato di furto; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva - è manifestamente infondato, avendo dato atto la Corte (pag. 4 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato, alla luce di un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede ove, come in questa caso, assistito da una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i dati richiamati; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.[OSCURATO:PERSONA] L L. ET i SeZiPr7gr• 25 SET 2026 [OSCURATO:PERSONA]:\ i P/9 L),)11 2
Sentenza Cassazione n. 34505/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris