Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1989
ECLI:EU:C:1989:598
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61986CJ0129_IT
[OSCURATO:PERSONA] causa C-129/86,
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], segretario speciale nel Ministero degli affari esteri, coadiuvato dal sig . [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico nel servizio delle Comunità europee presso il Ministero degli affari esteri, e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . D . Yannopoulos all' ambasciata di Grecia, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai suoi agenti sigg . [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda a norma dell' art . 173 del trattato CEE intesa ad ottenere l' annullamento della decisione 86/59 del Consiglio del 6 marzo 1986, che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte ( sinterizzata ) originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord ( GU L 70, pag . 41 ), e di ogni altra decisione connessa, precedente o successiva,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA] e C.N . Kakouris, presidenti di sezione, T . Koopmans, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA], F . Grévisse e M . Diez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
[OSCURATO:PERSONA]
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .