CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00868/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Oggi, 18 GEN, 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/10/.1975; li Luan ni avverso la ordinanza del 29/06/2023 del tribunale di Matera; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa Marilia di Nardo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udite le conclusioni dei difensori dell'indagato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 29 giugno 2023 il tribunale del riesame di Matera adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di convalida di un sequestro probatorio afferente un terreno agricolo, siccome adibito a deposito incontrollato di rifiuti, rigettava la domanda. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge per assenza dei requisiti legittimanti il sequestro. Si osserva che il sequestro preventivo di urgenza effettuato dai Carabinieri sarebbe stato convalidato illegittimamente in sequestro probatorio dal P.M. non potendosi operare una tale conversione. 4. Con il secondo motivo deduce la mancanza e la illogicità e contraddittorietà della motivazione circa i presupposti del vincolo come elaborata dal tribunale rispetto al fumus del reato e al periculum, mancando il rispetto dell'obbligo di illustrare la fattispecie di reato, le ragioni per cui la cosa sequestrata sarebbe corpo di reato o cosa pertinente al reato e le finalità probatorie perseguite. 5. Con il terzo motivo deduce la mancanza e la illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al fumus commissi delicti. In quanto non sarebbe possibile comprendere quale sia la norma che si assume violata, facendosi riferimento da parte del P.M. all'art. 256 nelle ipotesi tra loro alternative di cui ai commi 1 e 2 Dlgs. 152/06 mentre il tribunale avrebbe fatto riferimento a un variegato ventaglio di ipotesi. Non vi sarebbero poi elementi univoci quanto al tempo del reato e alla quantità dei materiali. Inoltre non si sarebbe descritto analiticamente ciò che è stato sequestrato. Né vi sarebbe motivazione sulla possibilità di acquisire prove certe senza il ricorso al sequestro. Per cui alfine emergerebbe una mera iniziativa esplorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va osservato che diversamente da quanto sostenuto in ricorso il tribunale del riesame ha rilevato, confortato in ciò dal relativo verbale, rientrante tra gli atti disponibili per questa Suprema Corte, che i Carabinieri operanti hanno proceduto ad un sequestro probatorio rispetto al quale quindi nulla emerge né è allegato in senso contrario. Per cui coerentemente è intervenuta convalida da parte del pubblico ministero. 2. Quanto al secondo motivo va premesso che è inammissibile laddove si propone la sussistenza del vizio di illogicità o contraddittorietà della motivazione atteso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Rispetto quindi all'unico vizio di motivazione ammissibile e dedotto, ovvero di mancanza di motivazione, esso è del tutto infondato a fronte di una ampia motivazione con cui i giudici hanno illustrato i profili legittimanti il sequestro probatorio illustrando non solo ll'ipotesi di incolpazione, ma anche la correlazione della misura alle res vincolate e le finalità probatorie perseguite, volte ad accertare la qualità e quantità dei rifiuti esistenti, i cui possibili plurimi esiti finali in funzione della fattispecie alfine delineabili non inficiano affatto il provvedimento impugnato. 3.Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato, sia innanzitutto nella prospettazione di vizi di illogicità o contraddittorietà, sia con riguardo al residuale unico vizio prospettabile in questa sede (di carenza di motivazione), a fronte di una illustrazione in linea con i principi delineanti i profili argomentativi da assicurare in ordine alla misura reale in esame, alla luce di quanto già evidenziato nel precedente paragrafo. Così che le deduzioni difensive, laddove sostengono una insufficienza motivatoria appaiono, da una parte, definire gradi di motivazione che muovono su criteri di ultroneità rispetto allo standard motivazionale richiesto, dall'altra, si connotano per un carattere meramente rivalutativo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo