CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37720/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE. APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 25 maggio 2023 il difensore della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 31 maggio 2023 il difensore del ricorrente ha inoltrato conclusioni scritte, con cui ha insistito nei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Palermo del 15 aprile 2021, che ha confermato la sentenza di condanna, anche al risarcimento del danno, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 595 commi 1,2 e 3 cod. pen. in relazione all'art. 13 della L. n. 47 del 1948 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti civili, inflittagli dal g.u.p. presso il tribunale di Trapani per averle offese, in occasione della presentazione del libro "GIALLO A SAMAN", affermando che, sentite come testimoni nel processo penale dinanzi alla Corte d'Assise di Trapani per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero detto una bugia inverosimile e affermando di aver scoperto, grazie alla sua professione di avvocato, che il padre delle sorelle Fonte ed il fidanzato di una di esse erano pericolosi mafiosi. LE' stato dedotto un unico motivo di ricorso, fondato sul richiamo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, avendo l'imputato esercitato il proprio diritto di critica, scriminato dall'art. 51 cod. pen., con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalle testimoni sul transito a "forte velocità" del veicolo guidato dal Rostagno, quando quest'ultima, dopo l'omicidio, fu trovata "ferma" e con la "prima marcia" innestata, circostanza incompatibile con un assunto "inseguimento" ad opera degli autori dell'omicidio; sicchè avrebbe dovuto ritenersi possibile "ipotizzare" - come aveva fatto Marino - che in verità nessun inseguimento si fosse verificato. [OSCURATO:PERSONA], pecoraio e legato affettivamente ad una delle sorelle Fonte, era stato condannato con sentenza irrevocabile a tre anni di reclusione per aver colpito e azzoppato con una spranga due persone, una delle quali parente del padre delle sorelle Fonte, che avrebbe avuto ragioni di astio nei confronti delle vittime e che sarebbe stato l'ispiratore dell'azione punitiva. Sarebbe, insomma, del tutto "ragionevole" ritenere "mafiosi" coloro che conferiscono ed eseguono un mandato di tal genere. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione de gli elementi di prova posti . a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro).L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 2.È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). 3.Ebbene, al motivo di ricorso ha fornito piana e logica risposta la sentenza impugnata, in armonìa con l'articolata ed altrettanto condivisibile motivazione della pronuncia del primo giudice, in assenza di concludenti deduzioni di adeguato confronto con le relative argomentazioni. Dare pubblicamente del "bugiardo" a chi abbia reso deposizione testimoniale definita nella sentenza della Corte d'Assise di Trapani "genuina" e "generosa" nella prospettiva di fornire un contributo percettivo trasparente alla soluzione di un caso giudiziario di omicidio - peraltro definito con la sentenza di condanna del "boss" mafioso [OSCURATO:PERSONA] - integra lesione della reputazione del destinatario delle parole, perchè l'espressione utilizzata consiste non già in una critica motivata, manifestata in termini misurati e necessari, bensì in un attacco individuale, con espressioni direttamente calibrate a ledere la dignil:à morale ed intellettuale dell'altrui persona, in assenza di invocabili appigli ai necessari requisii:i di verità - e finanche di veridicità - e di continenza del giudizio propalato. Non solo, ma la gratuita censura delle testimonianze delle sorelle presenta un profilo di significativa quanto delicata interdipendenza con le proposizioni successivamente riservate al genitore delle due donne - [OSCURATO:PERSONA] - e a [OSCURATO:PERSONA], apostrofati come "pericolosi mafiosi" , vuoi per aggravare l'opera di screditamento delle deposizioni delle parti civili nel processo dell'omicidio, vuoi per insinuare il dubbio che cosi:oro potessero in qualche misura essere coinvolti nell'uccisione del Rostagno e che potessero aver fruito dell'attività di depistaggio probatorio ideato e concretizzato dalla vittime del reato in contestazione. L'espressione "pericolosi mafiosi", pertanto, è stata correttamente giudicata in sé infamante e la Corte palermitana - in uno con la sentenza di primo grado - ne ha rilevato sia il mancato rispetto del limite della veridicità, in quanto nessun appiglio storico, se non di natura strumentale, autorizzava l'imputato a definire "mafiosi" - tra l'altro "pericolosi" - il padre delle parti civili e il compagno di una di esse, sia, e per le ragioni espresse nelle pronunce di merito, il superamento del limite della continenza. Infatti, l'uso della parola "mafioso" in assenza di qualsiasi elemento di verità a suo sostegno e senza alcuna giustificazione risulta essere - come correttamente opinato dai Giudici di Palermo - gravemente disonorevole e solo dispregiativo, trasmodando in una mera aggressione verbale del soggetto criticato (Ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 37397 del 24/06/2016 Ud. (dep. 08/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 15060 d e/ 23/02/2011 Ud. (dep. 13/04/2011) Rv. 250174). Sul punto, appare utile ricordare che questa Corte, in una risalente pronunzia, ha già ritenuto di natura diffamatoria la parola mafioso, adoperata' come attacco diretto a colpire, sul piano personale e senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto il cui comportamento era disapprovato: Sez. 5, Sentenza n. 2895 del 09/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999) Rv. 212609. A tali granitici argomenti il motivo di ricorso ha opposto rilievi di natura meramente assertiva e perplessa, inidonei a scalfirne logicità e conformità ai consolidati principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, così da non sfuggire a valutazione di aspecificità e di manifesta infondatezza. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 5.La parte civile è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sic:chè va fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale "in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R." (Cass. SS.UU. ord. N.5464 del 26/9/19, [OSCURATO:PERSONA]). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disp