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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 17589/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la,requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che sia annullata senza rinvio l'ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] sezione della Cassazione con l'adozione dei provvedimenti conseguenti ex art. 625 comma 4 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di cassazione, settima sezione penale, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 30/04/2024 dalla Corte di Appello di Brescia.

2. Avverso l'ordinanza, il difensore di fiducia e procuratore speciale del [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., denunciando l'erronea determinazione del termine per impugnare.

Si osserva che la Corte di cassazione ha ritenuto tardivo il rico -so, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], depositato in data 8 luglio 2025, in quanto era scaduto il termine di 45 giorni per impugnare, calcolato a partire dal 16 m4egio 2025 (la sentenza della Corte di Appello di Brescia era stata pronunciata in data 18 marzo 2025, conindicazione del termine di sessanta giorni per il deposito dei motivi).

La difesa evidenzia che l'individuazione di tale termine, stabilito in via ordinaria ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non appare corretto in ragione del fatto che l'imputato è stato assente per tutta la durata del processo e, pertanto, dovevano essere riconosciuti i quindici giorni aggiuntivi, così come previsto dal comma 1.bis del medesimo articolo.

Si sottolinea che il procedimento decisorio della Corte di Cassazione è stato inficiato da un presupposto errato e cioè l'emissione della sentenza di primo grado a seguito di giudizio abbreviato, mentre il procedimento era stato definito con rito ordinario.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] sezione della cassazione con l'adozione dei provvedimenti conseguenti ex art. 625, comma 4, cod. proc. pen., in quanto erroneamente era stato calcolato il termine per proporre impugnazione, ritenendo la data del 2.7.2025 quale termine ultimo, senza calcolare i 15 giorni aggiuntivi previsti dall'art 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen. per l'impugnazione da parte del difensore in ipotesi di imputato giudicato in assenza, come nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01): in tale prospettiva si è sottolineato nella stessa pronuncia che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata.

L' errore di fatto, a differenza di quello materiale, non attiene alla manifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce direttamente al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra e, quindi, influendo sul contenuto della decisione, che, senza 2quell'errore, sarebbe stata diversa.

L'errore di fatto, perciò, ha il carattere della decisività, essendo determinante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottato dalla Corte: sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso.

Legittima, dunque, il ricorso straordinario la decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sulla l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 20087 del 16/5/2025; Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001, Salerno, Rv. 220372; Sez.

F, n. 42794 del 07/09/2001, Schiavone, Rv. 220181).

2. Tanto premesso, dall'esame degli atti - consentito in sede di legittimità, in ragione della natura processuale della questione in esame - risulta che la sentenza di secondo grado è stata pronunciata il 18/03/2025 con l'indicazione del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

Il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato definito con rito ordinario e l'imputato risulta sempre assente, sia in primo che in secondo grado.

Il comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. f), del d.

Igs. 150/2022, somma ulteriori quindici giorni, agli ordinari quindici, trenta e quarantacinque, per proporre impugnazione, quando impugnante sia il difensore dell'imputato giudicato in assenza.

La ratio del novum sta nel fatto che si deve altresì computare il tempo che, presumibilmente, il difensore dovrà riservare al "rintraccio" dell'appellante/ricorrente che non abbia presenziato al giudizio di primo/secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] sezione della Corte di cassazione, ha ritenuto erroneamente che il procedimento fosse stato definito con il rito abbreviato e che, dunque, l'imputato dovesse ritenersi presente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., ai fini dei termini per impugnare.

Dunque, il ricorso per Cassazione presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in data 8 luglio 2025, deve ritenersi tempestivo, in quanto la sentenza della Corte di appello di Brescia fu emessa il 18/03/2025 e la motivazione depositata nei successivi sessanta giorni, con scadenza il 16 maggio 2025.

Quindi, il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione scadeva in data 17 luglio 2025.

3. L'ordinanza impugnata con il rimedio straordinario va pertanto revocata, atteso l'evidente errore percettivo circa il calcolo dei giorni utili per la proposizione del ricorso per cassazione.

Va, per l'effetto, disposto il rinvio del processo a nuovo 3ruolo per la fase rescissoria, mandando alla Cancelleria per l'espletamento degli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Rev P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la,requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che sia annullata senza rinvio l'ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] sezione della Cassazione con l'adozione dei provvedimenti conseguenti ex art. 625 comma 4 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di cassazione, settima sezione penale, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 30/04/2024 dalla Corte di Appello di Brescia. 2. Avverso l'ordinanza, il difensore di fiducia e procuratore speciale del [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., denunciando l'erronea determinazione del termine per impugnare. Si osserva che la Corte di cassazione ha ritenuto tardivo il rico -so, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], depositato in data 8 luglio 2025, in quanto era scaduto il termine di 45 giorni per impugnare, calcolato a partire dal 16 m4egio 2025 (la sentenza della Corte di Appello di Brescia era stata pronunciata in data 18 marzo 2025, conindicazione del termine di sessanta giorni per il deposito dei motivi). La difesa evidenzia che l'individuazione di tale termine, stabilito in via ordinaria ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non appare corretto in ragione del fatto che l'imputato è stato assente per tutta la durata del processo e, pertanto, dovevano essere riconosciuti i quindici giorni aggiuntivi, così come previsto dal comma 1.bis del medesimo articolo. Si sottolinea che il procedimento decisorio della Corte di Cassazione è stato inficiato da un presupposto errato e cioè l'emissione della sentenza di primo grado a seguito di giudizio abbreviato, mentre il procedimento era stato definito con rito ordinario. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] sezione della cassazione con l'adozione dei provvedimenti conseguenti ex art. 625, comma 4, cod. proc. pen., in quanto erroneamente era stato calcolato il termine per proporre impugnazione, ritenendo la data del 2.7.2025 quale termine ultimo, senza calcolare i 15 giorni aggiuntivi previsti dall'art 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen. per l'impugnazione da parte del difensore in ipotesi di imputato giudicato in assenza, come nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01): in tale prospettiva si è sottolineato nella stessa pronuncia che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata. L' errore di fatto, a differenza di quello materiale, non attiene alla manifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce direttamente al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra e, quindi, influendo sul contenuto della decisione, che, senza 2quell'errore, sarebbe stata diversa. L'errore di fatto, perciò, ha il carattere della decisività, essendo determinante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottato dalla Corte: sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso. Legittima, dunque, il ricorso straordinario la decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sulla l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 20087 del 16/5/2025; Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001, Salerno, Rv. 220372; Sez. F, n. 42794 del 07/09/2001, Schiavone, Rv. 220181). 2. Tanto premesso, dall'esame degli atti - consentito in sede di legittimità, in ragione della natura processuale della questione in esame - risulta che la sentenza di secondo grado è stata pronunciata il 18/03/2025 con l'indicazione del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato definito con rito ordinario e l'imputato risulta sempre assente, sia in primo che in secondo grado. Il comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. f), del d. Igs. 150/2022, somma ulteriori quindici giorni, agli ordinari quindici, trenta e quarantacinque, per proporre impugnazione, quando impugnante sia il difensore dell'imputato giudicato in assenza. La ratio del novum sta nel fatto che si deve altresì computare il tempo che, presumibilmente, il difensore dovrà riservare al "rintraccio" dell'appellante/ricorrente che non abbia presenziato al giudizio di primo/secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] sezione della Corte di cassazione, ha ritenuto erroneamente che il procedimento fosse stato definito con il rito abbreviato e che, dunque, l'imputato dovesse ritenersi presente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., ai fini dei termini per impugnare. Dunque, il ricorso per Cassazione presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in data 8 luglio 2025, deve ritenersi tempestivo, in quanto la sentenza della Corte di appello di Brescia fu emessa il 18/03/2025 e la motivazione depositata nei successivi sessanta giorni, con scadenza il 16 maggio 2025. Quindi, il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione scadeva in data 17 luglio 2025. 3. L'ordinanza impugnata con il rimedio straordinario va pertanto revocata, atteso l'evidente errore percettivo circa il calcolo dei giorni utili per la proposizione del ricorso per cassazione. Va, per l'effetto, disposto il rinvio del processo a nuovo 3ruolo per la fase rescissoria, mandando alla Cancelleria per l'espletamento degli adempimenti di competenza. P.Q.M. Rev P.Q.M