CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09329/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0P08 I854K)Costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.-ricorrente-nei confronti diROMA CAPITALE (già Comune di Roma - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappre-sentante pro temporerappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CLDRTI 68C54 H501U)-controricorrente-nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante protemporeC.N.F. – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante protempore-intimati-per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n.13408/2023, pubblicata in data 22 settembre 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del9 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ric. n. 4959/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 8Numero registro generale 4959/2024Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 9329/2026Data pubblicazione 13/04/2026mazione di pagamento notificatagli dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione e fondata su cartelle di pagamento relative a creditiiscritti a ruolo dal [OSCURATO:PERSONA], per contributinon versati, nonché dal Comune di Roma (oggi [OSCURATO:PERSONA]),per sanzioni amministrative conseguenti ad infrazioni al codicedella strada.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizionein ordine all’opposizione avente ad oggetto le cartelle relativeai contributi non versati, mentre ha rigettato quella avente adoggetto i crediti per sanzioni amministrative.Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri entiintimati.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione efalsa applicazione dell’art. 171, comma 3, c.p.c. in relazioneall’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, in tema di ritardatacostituzione delle parti».Il motivo ha ad oggetto, come dichiara espressamente lo stessoricorrente, «il credito presuntivamente vantato dal CNF - [OSCURATO:PERSONA] - di cui alla cartella di pagamento n.09720120253546037000, presuntivamente notificata al ricor-rente in Cassazione in data 21 marzo 2013, a titolo di mancatopagamento della quota annuale per gli anni 2005, 2006, 2007,2008 e 2009».Esso è inammissibile.Ric. n. 4959/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 8Numero registro generale 4959/2024Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 9329/2026In relazione al credito in questione, il giudice di pace ha dichia-Data pubblicazione 13/04/2026rato il difetto di giurisdizione, senza esaminare il merito dell’op-posizione.Il tribunale ha dichiarato l’appello del ricorrente inammissibile,sul punto, «non risultando alcuna correlazione tra il relativocapo di sentenza e la doglianza espressa dal Battaglia».Ha osservato, in proposito, che «il giudice di pace ha dichiaratoil proprio difetto di giurisdizione avuto riguardo alla cartella n.097 2012 0253546037000 avente ad oggetto i contributi nonversati alla [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistente la giurisdi-zione del giudice tributario, laddove l’appellante ha censuratosu tale punto la sentenza affermando che la Cassa non avevafornito la prova della notifica della cartella».Nella presente sede, il Battaglia reitera le sue argomentazioniin ordine alla mancata prova della notifica della cartella di pa-gamento, senza cogliere l’effettiva ratio decidendi della pronun-cia impugnata e, quindi, senza neanche, in alcun modo, censu-rare la statuizione di inammissibilità del suo gravame sul punto.Ciò comporta, da una parte, che la dichiarazione di difetto digiurisdizione deve ormai ritenersi passata in giudicato e, dall’al-tra parte, che il motivo di ricorso in esame è radicalmente inam-missibile, in quanto non coglie adeguatamente la effettiva ratiodecidendi della statuizione impugnata.2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli-cazione dell’art. 320 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., primocomma, n. 3, in tema di preclusione documentale in un’udienzasuccessiva alla prima o all’udienza fissata ai sensi del quartocomma del medesimo articolo 320 c.p.c.».2.1 Il motivo ha ad oggetto i crediti iscritti a ruolo da RomaCapitale per sanzioni amministrative conseguenti a violazionidel codice della strada.Ric. n. 4959/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 8Numero registro generale 4959/2024Numero sezionale 1279/2026Il ricorrente sostiene che tali crediti sarebbero tutti estinti perNumero di raccolta generale 9329/2026l’omessa notificazione dei verbali di accertamento delle viola- Data pubblicazione 13/04/2026zioni.Più precisamente, sostiene che la documentazione attestante lanotificazione dei predetti verbali di accertamento sarebbe stataprodotta tardivamente da [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di essa nonpotrebbe tenersi conto.2.2 In realtà, con riguardo ai crediti di cui si discute è pregiu-diziale ed assorbente il rilievo per cui l’opposizione, diretta a farvalere l’omessa notificazione dei verbali di accertamento delleviolazioni, è in radice inammissibile, in quanto proposta tardi-vamente, rilievo possibile anche nella presente sede, ai sensidell’art. 382, comma 3, c.p.c..2.3 È opportuno precisare che il Battaglia ha, in origine, avan-zato la sua opposizione (con atto di citazione notificato in data28 febbraio 2020, come indicato nello stesso ricorso) in rela-zione ai crediti per sanzioni amministrative conseguenti a vio-lazioni del codice della strada di cui all’intimazione, eccependo:a) l’omessa notificazione dei verbali di accertamento delle vio-lazioni; b) l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento;c) la prescrizione dei crediti stessi.La prima eccezione va qualificata come opposizione cd. recupe-ratoria a sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.n. 150 del 2011, secondo il consolidato indirizzo di questaCorte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rime-ditare ed al quale intende darsi continuità, in base al quale«l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini dellariscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, commi-nata per violazione del codice della strada, ove la parte deducache essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a cono-scenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità odell’omissione della notificazione del processo verbale di accer-tamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art.Ric. n. 4959/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 8Numero registro generale 4959/2024Numero sezionale 1279/20267 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizioneNumero di raccolta generale 9329/2026all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni Data pubblicazione 13/04/2026dalla notificazione della cartella» (cfr. Cass., Sez. U, n. 22080del 22/09/2017: conf., ex multis: Sez. 2, n. 26843 del23/10/2018; Sez. 3, n. 14266 del 25/05/2021).La seconda è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi,ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avendo ad oggetto la regolarità delprocedimento di riscossione a mezzo ruolo.La terza è qualificabile come opposizione all’esecuzione ai sensidell’art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione avente ad og-getto la dedotta estinzione del diritto di procedere ad esecu-zione forzata per un fatto successivo alla formazione del titoloesecutivo.2.4 Il giudice di pace, in primo grado, ha rigettato l’opposizionesotto tutti i tre profili indicati, in quanto ha ritenuto che fossestata fornita la prova della regolare e tempestiva notificazionesia dei verbali di accertamento delle violazioni del codice dellastrada, sia delle cartelle di pagamento su cui era fondata l’inti-mazione opposta (il che, trattandosi di atti interruttivi della pre-scrizione, esclude altresì l’avvenuta maturazione della stessa).Il tribunale, in secondo grado, ha espressamente rilevato,prima di esaminare il gravame dell’opponente, che «nessun ri-lievo è stato sollevato in sede di gravame dal Battaglia in meritoalla notifica delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione,sicché sul punto egli ha prestato acquiescenza alla pronuncia diprimo grado».Ha, cioè, rilevato che si era formato il giudicato interno sull’av-venuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento e, diconseguenza, sia sul rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi,sia sul rigetto dell’opposizione all’esecuzione.In ordine a tale statuizione non è avanzata alcuna specifica cen-sura, nella presente sede.Ric. n. 4959/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 8Numero registro generale 4959/2024Numero sezionale 1279/2026E, in effetti, sia in sede di gravame, sia ancora nella presenteNumero di raccolta generale 9329/2026sede, le censure formulate dal Battaglia hanno ad oggetto Data pubblicazione 13/04/2026esclusivamente la questione della prova della notificazione deiverbali di accertamento delle violazioni al codice della strada.Di conseguenza, l’unico profilo dell’opposizione ancora in di-scussione, nella presente sede, è quello relativo a tale que-stione e, cioè, l’opposizione cd. recuperatoria a sanzione am-ministrativa, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.2.5 L’opposizione cd. recuperatoria a sanzione amministrativa,ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, va proposta neltermine perentorio di trenta giorni dal primo atto con il quale ildebitore è venuto a conoscenza della sanzione irrogata, in ra-gione della nullità o dell’omissione della notificazione del pro-cesso verbale di accertamento della violazione, come già chia-rito.Laddove tale atto sia costituito dalla cartella di pagamento, per-tanto, essa va inderogabilmente proposta entro trenta giornidalla notificazione della cartella stessa.Nella specie, come emerge dallo stesso ricorso, le (tre) cartelledi pagamento su cui era fondata l’intimazione opposta eranostate notificate al ricorrente, rispettivamente, in data 22 no-vembre 2016, 28 febbraio 2019 e 21 marzo 2019.L’intimazione di pagamento opposta risulta notificata in data 13febbraio 2020. L’opposizione è stata notificata in data 28 feb-braio 2020.Essendo ormai definitivamente passata in giudicato la statui-zione che ha accertato la regolare notificazione delle cartelle dipagamento, è evidente che l’opposizione volta a far valerel’omessa notificazione dei verbali di accertamento delle viola-zioni non è stata proposta nei trenta giorni dalla predetta noti-ficazione e, quindi, è inammissibile perché tardiva, in quantonon poteva essere più proposta, per tale ragione, a seguitodella notificazione della successiva intimazione di pagamento.Ric. n. 4959/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 8Numero registro generale 4959/2024Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 9329/2026Ed è appena il caso di osservare che l’accertamento passato inData pubblicazione 13/04/2026giudicato ha, evidentemente, avuto ad oggetto proprio le noti-ficazioni delle cartelle richiamate nell’atto di intimazione di pa-gamento; d’altra parte, il ricorrente neanche deduce che la no-tificazione delle cartelle stesse abbia eventualmente avutoluogo in altra data.La questione dell’ammissibilità dell’opposizione cd. recuperato-ria, sotto il profilo in esame, non ha formato oggetto di alcunapronuncia espressa, nei gradi di merito e, pertanto, può essererilevata, anche di ufficio, nella presente sede, ai sensi dell’art.382, comma 3, c.p.c., ciò che impone una pronuncia di cassa-zione senza rinvio della decisione impugnata, perché la do-manda non poteva essere proposta.3. Il primo motivo del ricorso (relativo ai crediti iscritti a ruolodal [OSCURATO:PERSONA] per contributi non versati) èdichiarato inammissibile.Con riguardo all’opposizione proposta per contestare i crediti diRoma Capitale per sanzioni amministrative conseguenti a vio-lazioni del codice della strada, la decisione impugnata è cassatasenza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., in quantol’opposizione stessa è inammissibile.Per le spese del giudizio di secondo grado e del presente giudi-zio di legittimità (ferma, quindi, restando la già disposta com-pensazione delle spese del giudizio di primo grado, non oggettodi censure) si provvede, sulla base del principio della soccom-benza, che per il ricorrente si conferma integrale, come in di-spositivo. P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso;- cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensidell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché l’opposizione èinammissibile, con riguardo ai crediti di Roma CapitaleRic. n. 4959/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 8Numero registro generale 4959/2024Numero sezionale 1279/2026Numero di raccolta generale 9329/2026per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del co-Data pubblicazione 13/04/2026dice della strada;- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio diappello e di quello di legittimità, liquidandole rispettiva-mente: a) in complessivi € 400,00 (quattrocento/00) perciascuna delle parti appellate costituite, per il giudizio diappello; b) in complessivi € 1.500,00 (mille cinque-cento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, infavore dell’ente controricorrente, per il giudizio di legitti-mità; oltre spese generali ed accessori di legge.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 9 aprile 2026.Il PresidenteRic. n. 4959/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 8