CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2021
Cassazione n. 36471/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14344-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1MINIA 135, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] E TRIBUTARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]omBETrA, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], GRAZIANO [ORA, LONG() N/L-1RCO VALENTINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CENCI G [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 16/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con trorícorren te- avverso la sentenza n. 631/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14344 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 14344/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 631/2019, ha confermato la pronuncia non definitiva n. 633/2017 del Tribunale di Verona che aveva accolto la domanda di pagamento azionata da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi litisconsorti relativa alla mancata corresponsione da parte della società, dal marzo del 2015, di alcuni emolumenti (consistenti in premio di risultato, premio feriale, gettone di presenza e indennità pasto), fondati su accordi aziendali ormai scaduti ma che la Sime aveva continuato ad erogare ai dipendenti fino a quando aveva comunicato la volontà di recedere dai contratti aziendali vigenti dal 28.2.2015. 2. Avverso la decisione di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] spa affidato a cinque motivi. 3. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Antonio esposito e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa, per essere stato raggiunto un accordo per la definitiva composizione della materia oggetto della lite. 2. Tale atto risulta accettato nell'interesse dei controricorrenti dai loro Procuratori abilitati con procura speciale. 3. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cpc perché venga dichiarata l'estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc. 4. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). 1 4/- RG 14344/2020 PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 6 luglio 2021 Il Presidente