CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33084/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cluso per il rigetto del ricorso;Letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che,nell’allegare certificazione dell’INPS, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione ditribunale dell'appello cautelare, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse diXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli in data 26 gennaio 2026 con la quale veniva rigettata larichiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degliarresti domiciliari in relazione al reato di partecipazione a un'associazionemafiosa di camorra, denominata “clan Russo”, non ravvisando la sussistenzadelle condizioni per disporre gli arresti domiciliari allo scopo di assistere la figliaminore, affetta da ritardo psicomotorio, e l’impossibilità del coniuge, che si trovain stato di libertà, di occuparsene perché anch'essa bisognosa di cure.2. Ricorre XXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione dilegge, in riferimento agli articoli 13 e 27 Cost., 125, 274, lettera c), 275, comma4, cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla difficoltà diesercizio del diritto – dovere genitoriale di assistenza e accudimento dei figli.La coniuge, gravemente malata, non può occuparsi della figlia minoreportatrice di grave disabilità, perché non può essere aiutata dal ricorrente inquanto ristretto in carcere, né da altri famigliari, pure non in grado di forniresupporto per problemi di salute e di assistenza reciproca.Il documentato regresso delle condizioni della figlia deriva dall’assenza delpadre che, oltre a non poterla assistere materialmente, non può neppuresostenerla psicologicamente.Il ricorrente è incensurato, sicché la prognosi di recidiva è meramenteasserita.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, che riguarda soltanto le esigenze cautelari, è fondato.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:- «In tema di misure cautelari personali, l'"assoluta impossibilità" per lamadre di dare assistenza al minore, prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc.pen. quale condizione per escludere l'applicabilità o il mantenimento dellacustodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni,richiede una situazione in cui si palesi un difetto assistenziale non altrimenticolmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio,dovuto alla mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori» (Sez. 3,n. 43141 del 07/11/2024, M., Rv. 287138 – 01, ha annullato con rinviol'ordinanza con cui era stato confermato il provvedimento impositivo dellacustodia in carcere sul rilievo che si era considerata esclusivamente l'esistenzadella madre, senza considerare la situazione dei due figli minori, uno dei qualiportatore di patologie tali da esporre a rischio da deficit di cura anche l'altro).- «In tema di misure cautelari personali l"assoluta impossibilità" per lamadre di dare assistenza al minore, prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc.pen. quale condizione per escludere l'applicazione o il mantenimento dellacustodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, siindividua avendo riguardo non solo al soggetto chiamato a prestare assistenza,ma anche, e soprattutto, alla situazione del figlio, in considerazione del rischio inconcreto derivante per quest'ultimo dal deficit assistenziale, sotto il profilo dellairreversibile compromissione del processo evolutivo-educativo, dovuta allamancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori» (Sez. 6, n. 35806del 23/06/2015, P., Rv. 264725 – 01).3. Il giudice dell’appello cautelare si è solo apparentemente attenuto a taliprincipi, limitandosi ad affermare che le terapie riabilitative della madre e icontrolli periodici ai quali è sottoposta non palesano la assoluta impossibilitàdella stessa a provvedere alle esigenze della figlia.Tuttavia, l’ordinanza neppure descrive le patologie e le specifiche necessitàdi cura della madre e della figlia, le quali risultano, viceversa, dagli atti versatidalla difesa (la bambina è descritta come affetta da “ritardo psicomotorio”,mentre le certificazioni in atti attestano una diversa e ben più grave situazione).I documenti versati dalla difesa, anche di natura sanitaria, sembranopalesare, ma di ciò non vi traccia nel provvedimento impugnato che neppure liesamina, un quadro patologico e necessità di cure frequenti da parte della madre─ peraltro apparentemente debilitata, sia a causa della patologia che l’affligge,sia in ragione delle cure che deve seguire con una periodicità che il Tribunaleneppure descrive ─ , nonché una grave patologia della minore, la quale deveessere assiduamente seguita e accompagnata in vari centri per fruire dellenecessarie terapie mediche e di supporto psicologico.Oltre a non essere state adeguatamente ed effettivamente esaminate lecondizioni di salute della madre, non si è neppure presa in esame la dedottaimpossibilità della stessa e dei suoi genitori di accudire adeguatamente laminore, sia dal punto di vista delle cure e delle terapie, sia dal punto di vista delsupporto allo sviluppo evolutivo ed educativo.4. Non appare, parimenti, effettiva la motivazione sull’eccezionale rilevanzadelle esigenze cautelari, ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen., in ragione dellequali è stata giudicata recessiva la necessità di cura e assistenza della prole.Il giudizio di bilanciamento della pericolosità è sviluppato in modo generico,senza l’indicazione di alcun elemento di fatto e prognostico.La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, infatti,cede il passo di fronte alle accertate esigenze di tutela e accudimento della prole,salva la puntuale indicazione delle eccezionali esigenze che la giustificano, sicchénon può farsi semplice riferimento alla presunzione relativa prevista dall’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. per il reato associativo mafioso.In proposito, il giudice dell'appello cautelare si è limitato a richiamare lospessore criminale del ricorrente e il suo inserimento nel contesto camorristico,senza indicare specificamente da quali elementi siano tratte le eccezionaliesigenze che impongono la custodia cautelare in carcere.5. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale delriesame di Napoli, in funzione di giudice dell’appello cautelare, perché, nellapiena libertà delle valutazioni di merito, provveda a nuovo giudizio, sanando irilevati vizi motivazionali. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale delriesame di Napoli. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.