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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34833/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17845/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Milano n. 1705 /20 2 3 , pubblicata in data 25 maggio 20 2 3 e notificata in data 29 maggio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. , con la quale aveva concluso tre contratti di leasing, aventi ad oggetto due immobili siti in Roma ed altro immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna della convenuta, ai sensi dell’art. 1526 co d. civ.,alla restituzione dei canoni versati, pari ad euro 19.537.249,39 ; in subordine, chiedeva la riduzione della clausola penale, anche per manifesta eccessività, stante la natura traslativa dei contratti sottoscritti e la conseguente applicabilità della disciplina di cui all’art.1526 cod. civ. a seguito della intervenuta risoluzione dei contratti e dellariconsegna di tutti gli immobili oggetto di locazione finanziaria.

Il Tribunale di Milano, nel contraddittorio con la convenuta, con sentenza n. 323/2022, pur ritenendo applicabile l’art. 1526 cod. civ., dichiarava inammissibile la domanda svolta con riguardo all’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sua mancata restituzione alla concedente, e rigettava tutte le altre domande di parte attrice, rilevando che il meccanismo previsto dalla clausola penale, contenuta nei contratti di leasing, garantisse i contrapposti interessi delle parti.

1.1. Il gravame interposto dalla società soccombente è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano.

In sintesi, i giudici di secondo grado ha nno rimarcato, condividendo la motivazione del Tribunale, che, mentre erano stati acquisiti agli atti causa i verbali di riconsegna dei due immobili siti a Roma, non vi era alcuna evidenza probatoria dell’avvenuta restituzione dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], risultando anzi pendente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che, nel giudizio promosso dalla concedente per il rilascio del bene, aveva confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda.

H a nno , inoltre, disatteso la tesi difensiva della appellante, che aveva sostenuto che la prova dell’avvenuto rilascio del bene pote va ricavarsi da ll’atto di compravendita con il quale BPM, già [OSCURATO:SOCIETA]., av eva ceduto a terzi l’immobile, rilevando, al riguardo, che ‹‹ la circostanza in base alla quale il venditore dà atto del trasferimento del possesso di un bene non esclude la detenzione del medesimo in capo ad altri soggetti››.

Dando atto,inoltre , che tra le parti pende vano altri giudizi, alcuni dei quali aventi ad oggetto la domanda di riconsegna degli immobili, a fronte della intervenuta risoluzione dei contratti per inadempimento della utilizzatrice, hanno accertato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva offerto elementi probatori idonei alla esatta ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti, con particolare riferimento alla capienza degli importi acquisiti da [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) a titolo di corrispettivo, a fronte dell’avvenuta ricollocazione sul mercato dei beni, poiché non era chiaro quanto era stato effettivamente versato a titolo di canoni di leasing.

Hanno, pertanto, concluso per l’insussistenza dei presupposti per procedere alla determinazione delle somme asseritamente corrisposte a titolo di penale contrattuale.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, sulla base di cinque motivi,per la cassazione della suddetta decisione. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) resiste con controricorso.

2. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo , l a ricorrent e dedu c e la violazione de ll’art.112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale, oltre ad avere censurato la statuizione della sentenza di primo grado in punto di inammissibilità della domanda di restituzione dei canoni versati alla concedente per mancanza di prova dell’avvenuta restituzione dell’immobile oggetto di leasing, aveva pure dedotto l’irrilevanza della riconsegna per essere stato il bene rivenduto a terzi dalla stessa concedente.

La sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, si sarebbe limitata ad affrontare la prima questione posta con il motivo di gravame, incentrata sulla prova dell’avvenuta riconsegna, mancando di fare riferimento all’altra questione della persistenza di un obbligo di riconsegna, pur dopo l’avvenuta ricollocazione del bene.

2. Con il secondo motivo,denunciando, in subordine, la violazione dell’art. 1526 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce che ove non si dovesse ravvisare una omessa pronuncia, comunque la sentenza sarebbe incorsa in un error in iudicando, per non avere rilevato che, una volta che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva venduto il bene, per più trasferendone il possesso all’acquirente, venivano meno tutte le ragioni sottese alla pretesa di restituzione.

3. Con il terzo motivo – rubricato: ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, secondo comma, cod. civ. e 1477 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››– la ricorrente attinge la decisione gravata là dove ha ritenuto che l’art. 8.1. del contratto di compravendita del 17 novembre 2017 – nel quale le parti avevano dato atto che [OSCURATO:SOCIETA] aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] II Reif, oltre alla proprietà dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], anche il possesso del bene - non costituiva prova della riconsegna dell’immobile in favore della concedente, e là dove non ha riconosciuto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] II REif il possesso mediato dell’immobile, detenuto da TNT Global in forza di regolare contratto di locazione. 3.1.Lo scrutinio dei suddetti motivi, strettamente connessi perché ad essi è sottesa la medesima questione della restituzione del bene sito a [OSCURATO:PERSONA], rende necessario premettere che, successivamente alla pronuncia della sentenza in questa sede impugnata, è stato definito , con pronuncia passata in giudicato, il giudizio promosso dall’odierna controricorrente al fine di ottenere la restituzione dell’immobilesito in [OSCURATO:PERSONA].

A pag. 2 della memoria l’odierna controricorrente ha evidenziato che al momento della instaurazione del presente giudizio di cassazione era ancora pendente il giudizio promosso per ottenere il rilascio dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], ma che esso è stato nel frattempo definito, essendo tra le medesime parti intervenuta l’ordinanza n. 18220/2024di questa Corte, che, pronunciando in quel giudizio parallelo incardinato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla società utilizzatrice avverso la sentenza d’appello che aveva, tra l’altro, ritenuto non provata la restituzione del cespite immobiliare alla concedente e, conseguentemente, ritenuto fondata la domanda avanzata in primo grado.

Deve, quindi, ritenersi ormai definitivo l’accertamento della mancata consegna del bene sito in [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’odierna ricorrente, cosicché tutte le questioni prospettate con i motivi in disamina, che poggiano sul presupposto contrario che il bene sia invece stato riconsegnato alla società concedente, tanto che quest’ultima, essendo nel possesso dell’immobile, l’avrebbe venduto a terzi con atto di compravendita concluso in data 17 novembre 2017, devono ormai ritenersi coperte dal giudicato.

3.2. Posto ciò, la mancata restituzione del bene oggetto di locazione sito in [OSCURATO:PERSONA] consente di ritenere infondati sia il primo che il terzo motivo di ricorso.

Con riguardo al primo motivo va ribadito che a d integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata , anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass., sez. 2, 04/10/2011, n. 20311; Cass.,sez. 1, 20 /09/ 2013, n. 21612; Cass. , sez. 1, 11/09/2015, n. 17956; Cass., sez. 2, 13 / 8 / 2018, n. 20718; Cass.,sez. 5, 0 6 / 12 / 2017, n. 29191) , e comunque nel caso in cui il giudice fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass.,sez. 3, 13 /10/ 2017, n. 24155 ; Cass., sez. 2, 26/09/2024, n. 25710).

La corte d’appello, affermando che le evidenze processuali, per l’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], non consentivano di ritenere dimostrata l’avvenuta riconsegna del bene da parte della utilizzatrice e che anzi [OSCURATO:SOCIETA]. aveva evidenziato la pendenza di un separato giudizio, promosso proprio al fine di ottenere la restituzione del bene, ha, nella sostanza, respinto integralmente i motivi di gravame formulati dalla ricorrente, allora appellante, escludendo anche la fondatezza della deduzione difensiva secondo la quale la intervenuta vendita a terzi dell’immobile costituiva prova dell’avvenuta riconsegna. 3.3.Il secondo motivo è infondato .

Tenendo presente la ricostruzione in tema di leasing traslativo operata dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 2061 del 2021, va ribadito che in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione del bene (Cass., sez. 6 – 3, 20/09/2017, n. 21895, e succ. conf. quali Cass., sez. 3, 07/03/2019, n. 6606; Cass., sez. 6 – 3,14/03/2019, n. 7337; Cass., sez. 3, 22/03/2022, n. 9210).

Si è da questa Corte al riguardo sottolineato che l'obbligo di previa restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del contratto, perché in tal modo da un lato il concedente, rientrato nel possesso del bene, potrà trarne ulteriori utilità nel prosieguo; dall'altro, solo dopo che la restituzione è avvenuta, è possibile determinare l'equo compenso spettante al concedente (Cass., n. 21895/17, cit.; Cass., n. 6606/2019, § 7 , cit.; Cass., n. 7337/19, cit.; Cass., n. 9210 /22, cit. ; Cass., sez. 3, 14/03/2023, n. 7367).

4. Con il quarto motivo, denunciando la violazione dell’art. 324 cod. proc. civ., la ricorrente impugna la sentenza per avere ritenuto non fornita la prova del pagamento dei canoni, nonostante il Tribunale l’avesse considerata implicitamente raggiunta, così incorrendo in una violazione del giudicato interno.

Sostiene, in particolare, che la Corte d’appello ha rigettato il secondo ed il terzo motivo di appello per mancanza di presupposti sulla base dei quali poter ‹‹procedere alla valutazione delle somme sedicentemente corrisposte da Barberini a titolo di penale contrattuale, vuoi perché delle medesime non vi è contezza né in punto an né in punto quantum , vuoi perché la domanda di riduzione ad equità presuppone la certezza dell’ammontare della penale medesima, in rapporto con gli ulteriori dati contrattuali››; e che ha pure osservato che ‹‹ sarebbe stato onere di [OSCURATO:PERSONA] – come correttamente evidenziato dal Tribunale (cfr. pag. 8 della motivazione) – quello di offrire al giudice validi elementi dai quali desumere l’esatta ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti, con particolare riferimento (atteso l’oggetto della presente controversia) alla capienza degli importi acquisiti da [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]) a titolo di corrispettivo, a fronte dell’avvenuta ricollocazione sul mercato dei beni…››.

Deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato il contenuto della sentenza di primo grado, la quale, a pag. 8 della motivazione, aveva in realtà affermato: ‹‹l’attrice non ha formulato alcuna domanda diretta a quantificare i rapporti di dare/avere tra le parti all’esito dell’avvenuta ricollocazione dei beni, sì da non potersi procedere ad alcuna valutazione circa la capienza degli importi acquisiti dalla convenuta a titolo di corrispettivi ai fini della pattuita restituzione dell’eventuale eccedenza››.

Aggiunge che il Tribunale, affrontando nel merito la questione del diritto alla restituzione dei canoni o alla riduzione della penale, aveva implicitamente dato atto della prova del pagamento delle somme delle quali essa ricorrente chiedeva la restituzione.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Anzitutto, il motivo, per come formulato, non risulta rispettoso dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ.

Il ricorso riproduce solo stralci della sentenza di primo grado e neppure riporta , quanto meno nelle parti salienti, il contenuto dell’atto di appello e della comparsa di risposta depositata dalla controparte.

P ur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo e restando preclus o ogni tipo di attività nomofilattica(Cass., s ez. 5, 16 luglio 2014, n. 16227 ; Cass., sez. 3, n. 1041/2025; Cass., sez. 1, 15/03/2019, n. 7499).

Si è, in particolare, spiegato che il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione dell'art. 2909 cod. civ. deve contenere, a pena di inammissibilità, tra l'altro la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione, non diversamente da quel che, più in generale, si raccomanda allorché si deduca l'esistenza del giudicato, essendo onere in tal caso del ricorrente che ne invochi l'efficacia nel giudizio pendente, a pena d'inammissibilità del motivo, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (ex plurimis, Cass., Sez. 2, 23/06/2017, n. 15737).

Tale onere non risulta assolto dalla ricorrente che, pur avendo dichiarato di produrre, quali allegati al ricorso per cassazione, tra l’altro, l’atto di citazione in appello e la sentenza di primo grado, a tanto non ha provveduto entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ.

Senza sottacersi che non è configurabile ilgiudicato interno per il solo fattoche il t ribunale, nel decidere sulla domanda di restituzione dei canoni di leasing, hadato atto dei pagamenti effettuati.

5. Con il quinto motivo è dedotta la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 183, settimo comma, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale reputato non fornita la prova delle somme percepite dalla concedente a titolo di canoni nel corso del rapport o e per effetto dei pignoramenti presso terzi eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che tale onere non potesse essere assolto mediante le prove testimoniali, che avevano l’unico scopo di supportare le prove documentali offerte in relazione a ciascuno dei contratti di leasing; la motivazione della sentenza impugnata sarebbe, quindi affetta da contraddittorietà, perché il giudice di merito avrebbe rigetta to la domanda ritenendola non provata dopo avere respinto una richiesta non inammissibile di prova.

Evidenzia, inoltre, di avere depositato nel corso del giudizio di merito, per ogni singolo contratto, la documentazione comprovante il pagamento del maxi canone iniziale, i ricorsi per decreti ingiuntivi proposti da [OSCURATO:SOCIETA]., nei quali si dava atto che l’utilizzatrice aveva corrisposto i canoni sino ad una determinata data, nonché gli estratti conto provenienti da [OSCURATO:SOCIETA]., che indicavano la situazione di morosità solo a decorrere da una certa data.

5.1. Il motivo è inammissibile.

5.2. La Corte d’appello ha escluso, in primo luogo, l’ammissibilità della prova per testi articolata dalla odierna ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, sul rilievo, del tutto condivisibile, che l’importo delle somme da essa versate alla concedente a titolo di canoni di leasing non poteva essere ‹‹ desunt o sulla base delle capitolazioni istruttorie›› delle quali si chiedeva l’ammissione, trattandosi all’evidenza di circostanze che necessitavano di un adeguato riscontro documentale.

Ha, in tal modo, respinto l’istanza istruttoria, motivando che non era ‹‹possibile demandare a testi e valutare come attendibili le relative deposizioni, volte a ricostruire la situazione contabile dei pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] o ancora meno l’utile effettivamente conseguito dalla controparte, attraverso la ricollocazione sul mercato degli immobili oggetto di leasing..››; ha pure negato ingresso alla richiesta c.t.u., sottolineando che non poteva ricavarsi dalla documentazione allegata l’ammontare delle somme corrisposte alla concedente.

La sentenza esplicita, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, le ragioni per le quali disattende la prova per testi e la c.t.u., cosicché la motivazione non può dirsi né carente, né contraddittoria; del tutto inconferenti si appalesano, pertanto, i precedenti richiamati a pag. 19 del ricorso (Cass. n. 26538/2017 e n. 12884/2016), che presuppongono una erronea valutazione di inammissibilità della prova.

5.3. Neppure la mancata ammissione della prova testimoniale è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto la prima violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime (da ultimo, Cass.,sez. 3, 14/04/2025, n. 9731).

5.4. Inammissibile si rivela inoltre la doglianza con riguardo alla (presunta) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., considerato che il giudice d’appello non ha omesso di pronunciarsi sulla questione prospettata con il motivo di appello, ma ha piuttosto accerta to , all’esito della valutazione del corredo probatorio offerto, che la prova documentale non consentiva di verificare “quanto in concreto” era stato versato da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di canoni di leasing.

Ha, in particolare, precisato che non pote va acquisir si “certezza delle somme versate” neppure dagli estratti conto prodotti dall’odierna ricorrente, dal momento che tali documenti, a fronte del riconoscimento di alcune partite di avere, recavano “plurime voci di insoluto”e che gran parte delle somme che la utilizzatrice assumeva di avere pagato, e delle quali chiedeva la restituzione, erano state ottenute da [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di esecuzione mobiliare presso terzi, circostanza questa che rendeva ancor più difficile distinguere, nell’ambito dell’importo complessivamente ricavato all’esito delle procedure esecutive, gli importi effettivamente acquisiti dalla concedente.

La critica che la ricorrente muove all’apprezzamento svolto dalla Corte d’appello,sebbene supportata da un analitico richiamo a i singoli documenti versati agli atti di causa, è, nella sostanza, finalizzata a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata ed a contrappo rre una propria diversa lettura, al fine di ottenere una inammissibile revisione degli accertamenti di fatto compiuti, preclusa in questa sede (Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505; Cass., sez. 1, 06/03/2019, n. 6519).

6. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 30.200,00( di cui euro 30.0 00,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17845/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Milano n. 1705 /20 2 3 , pubblicata in data 25 maggio 20 2 3 e notificata in data 29 maggio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. , con la quale aveva concluso tre contratti di leasing, aventi ad oggetto due immobili siti in Roma ed altro immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna della convenuta, ai sensi dell’art. 1526 co d. civ.,alla restituzione dei canoni versati, pari ad euro 19.537.249,39 ; in subordine, chiedeva la riduzione della clausola penale, anche per manifesta eccessività, stante la natura traslativa dei contratti sottoscritti e la conseguente applicabilità della disciplina di cui all’art.1526 cod. civ. a seguito della intervenuta risoluzione dei contratti e dellariconsegna di tutti gli immobili oggetto di locazione finanziaria. Il Tribunale di Milano, nel contraddittorio con la convenuta, con sentenza n. 323/2022, pur ritenendo applicabile l’art. 1526 cod. civ., dichiarava inammissibile la domanda svolta con riguardo all’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sua mancata restituzione alla concedente, e rigettava tutte le altre domande di parte attrice, rilevando che il meccanismo previsto dalla clausola penale, contenuta nei contratti di leasing, garantisse i contrapposti interessi delle parti. 1.1. Il gravame interposto dalla società soccombente è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano. In sintesi, i giudici di secondo grado ha nno rimarcato, condividendo la motivazione del Tribunale, che, mentre erano stati acquisiti agli atti causa i verbali di riconsegna dei due immobili siti a Roma, non vi era alcuna evidenza probatoria dell’avvenuta restituzione dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], risultando anzi pendente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che, nel giudizio promosso dalla concedente per il rilascio del bene, aveva confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda. H a nno , inoltre, disatteso la tesi difensiva della appellante, che aveva sostenuto che la prova dell’avvenuto rilascio del bene pote va ricavarsi da ll’atto di compravendita con il quale BPM, già [OSCURATO:SOCIETA]., av eva ceduto a terzi l’immobile, rilevando, al riguardo, che ‹‹ la circostanza in base alla quale il venditore dà atto del trasferimento del possesso di un bene non esclude la detenzione del medesimo in capo ad altri soggetti››. Dando atto,inoltre , che tra le parti pende vano altri giudizi, alcuni dei quali aventi ad oggetto la domanda di riconsegna degli immobili, a fronte della intervenuta risoluzione dei contratti per inadempimento della utilizzatrice, hanno accertato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva offerto elementi probatori idonei alla esatta ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti, con particolare riferimento alla capienza degli importi acquisiti da [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) a titolo di corrispettivo, a fronte dell’avvenuta ricollocazione sul mercato dei beni, poiché non era chiaro quanto era stato effettivamente versato a titolo di canoni di leasing. Hanno, pertanto, concluso per l’insussistenza dei presupposti per procedere alla determinazione delle somme asseritamente corrisposte a titolo di penale contrattuale. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, sulla base di cinque motivi,per la cassazione della suddetta decisione. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) resiste con controricorso. 2. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo , l a ricorrent e dedu c e la violazione de ll’art.112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale, oltre ad avere censurato la statuizione della sentenza di primo grado in punto di inammissibilità della domanda di restituzione dei canoni versati alla concedente per mancanza di prova dell’avvenuta restituzione dell’immobile oggetto di leasing, aveva pure dedotto l’irrilevanza della riconsegna per essere stato il bene rivenduto a terzi dalla stessa concedente. La sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, si sarebbe limitata ad affrontare la prima questione posta con il motivo di gravame, incentrata sulla prova dell’avvenuta riconsegna, mancando di fare riferimento all’altra questione della persistenza di un obbligo di riconsegna, pur dopo l’avvenuta ricollocazione del bene. 2. Con il secondo motivo,denunciando, in subordine, la violazione dell’art. 1526 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce che ove non si dovesse ravvisare una omessa pronuncia, comunque la sentenza sarebbe incorsa in un error in iudicando, per non avere rilevato che, una volta che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva venduto il bene, per più trasferendone il possesso all’acquirente, venivano meno tutte le ragioni sottese alla pretesa di restituzione. 3. Con il terzo motivo – rubricato: ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, secondo comma, cod. civ. e 1477 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››– la ricorrente attinge la decisione gravata là dove ha ritenuto che l’art. 8.1. del contratto di compravendita del 17 novembre 2017 – nel quale le parti avevano dato atto che [OSCURATO:SOCIETA] aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] II Reif, oltre alla proprietà dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], anche il possesso del bene - non costituiva prova della riconsegna dell’immobile in favore della concedente, e là dove non ha riconosciuto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] II REif il possesso mediato dell’immobile, detenuto da TNT Global in forza di regolare contratto di locazione. 3.1.Lo scrutinio dei suddetti motivi, strettamente connessi perché ad essi è sottesa la medesima questione della restituzione del bene sito a [OSCURATO:PERSONA], rende necessario premettere che, successivamente alla pronuncia della sentenza in questa sede impugnata, è stato definito , con pronuncia passata in giudicato, il giudizio promosso dall’odierna controricorrente al fine di ottenere la restituzione dell’immobilesito in [OSCURATO:PERSONA]. A pag. 2 della memoria l’odierna controricorrente ha evidenziato che al momento della instaurazione del presente giudizio di cassazione era ancora pendente il giudizio promosso per ottenere il rilascio dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], ma che esso è stato nel frattempo definito, essendo tra le medesime parti intervenuta l’ordinanza n. 18220/2024di questa Corte, che, pronunciando in quel giudizio parallelo incardinato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla società utilizzatrice avverso la sentenza d’appello che aveva, tra l’altro, ritenuto non provata la restituzione del cespite immobiliare alla concedente e, conseguentemente, ritenuto fondata la domanda avanzata in primo grado. Deve, quindi, ritenersi ormai definitivo l’accertamento della mancata consegna del bene sito in [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’odierna ricorrente, cosicché tutte le questioni prospettate con i motivi in disamina, che poggiano sul presupposto contrario che il bene sia invece stato riconsegnato alla società concedente, tanto che quest’ultima, essendo nel possesso dell’immobile, l’avrebbe venduto a terzi con atto di compravendita concluso in data 17 novembre 2017, devono ormai ritenersi coperte dal giudicato. 3.2. Posto ciò, la mancata restituzione del bene oggetto di locazione sito in [OSCURATO:PERSONA] consente di ritenere infondati sia il primo che il terzo motivo di ricorso. Con riguardo al primo motivo va ribadito che a d integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata , anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass., sez. 2, 04/10/2011, n. 20311; Cass.,sez. 1, 20 /09/ 2013, n. 21612; Cass. , sez. 1, 11/09/2015, n. 17956; Cass., sez. 2, 13 / 8 / 2018, n. 20718; Cass.,sez. 5, 0 6 / 12 / 2017, n. 29191) , e comunque nel caso in cui il giudice fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass.,sez. 3, 13 /10/ 2017, n. 24155 ; Cass., sez. 2, 26/09/2024, n. 25710). La corte d’appello, affermando che le evidenze processuali, per l’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], non consentivano di ritenere dimostrata l’avvenuta riconsegna del bene da parte della utilizzatrice e che anzi [OSCURATO:SOCIETA]. aveva evidenziato la pendenza di un separato giudizio, promosso proprio al fine di ottenere la restituzione del bene, ha, nella sostanza, respinto integralmente i motivi di gravame formulati dalla ricorrente, allora appellante, escludendo anche la fondatezza della deduzione difensiva secondo la quale la intervenuta vendita a terzi dell’immobile costituiva prova dell’avvenuta riconsegna. 3.3.Il secondo motivo è infondato . Tenendo presente la ricostruzione in tema di leasing traslativo operata dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 2061 del 2021, va ribadito che in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione del bene (Cass., sez. 6 – 3, 20/09/2017, n. 21895, e succ. conf. quali Cass., sez. 3, 07/03/2019, n. 6606; Cass., sez. 6 – 3,14/03/2019, n. 7337; Cass., sez. 3, 22/03/2022, n. 9210). Si è da questa Corte al riguardo sottolineato che l'obbligo di previa restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del contratto, perché in tal modo da un lato il concedente, rientrato nel possesso del bene, potrà trarne ulteriori utilità nel prosieguo; dall'altro, solo dopo che la restituzione è avvenuta, è possibile determinare l'equo compenso spettante al concedente (Cass., n. 21895/17, cit.; Cass., n. 6606/2019, § 7 , cit.; Cass., n. 7337/19, cit.; Cass., n. 9210 /22, cit. ; Cass., sez. 3, 14/03/2023, n. 7367). 4. Con il quarto motivo, denunciando la violazione dell’art. 324 cod. proc. civ., la ricorrente impugna la sentenza per avere ritenuto non fornita la prova del pagamento dei canoni, nonostante il Tribunale l’avesse considerata implicitamente raggiunta, così incorrendo in una violazione del giudicato interno. Sostiene, in particolare, che la Corte d’appello ha rigettato il secondo ed il terzo motivo di appello per mancanza di presupposti sulla base dei quali poter ‹‹procedere alla valutazione delle somme sedicentemente corrisposte da Barberini a titolo di penale contrattuale, vuoi perché delle medesime non vi è contezza né in punto an né in punto quantum , vuoi perché la domanda di riduzione ad equità presuppone la certezza dell’ammontare della penale medesima, in rapporto con gli ulteriori dati contrattuali››; e che ha pure osservato che ‹‹ sarebbe stato onere di [OSCURATO:PERSONA] – come correttamente evidenziato dal Tribunale (cfr. pag. 8 della motivazione) – quello di offrire al giudice validi elementi dai quali desumere l’esatta ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti, con particolare riferimento (atteso l’oggetto della presente controversia) alla capienza degli importi acquisiti da [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]) a titolo di corrispettivo, a fronte dell’avvenuta ricollocazione sul mercato dei beni…››. Deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato il contenuto della sentenza di primo grado, la quale, a pag. 8 della motivazione, aveva in realtà affermato: ‹‹l’attrice non ha formulato alcuna domanda diretta a quantificare i rapporti di dare/avere tra le parti all’esito dell’avvenuta ricollocazione dei beni, sì da non potersi procedere ad alcuna valutazione circa la capienza degli importi acquisiti dalla convenuta a titolo di corrispettivi ai fini della pattuita restituzione dell’eventuale eccedenza››. Aggiunge che il Tribunale, affrontando nel merito la questione del diritto alla restituzione dei canoni o alla riduzione della penale, aveva implicitamente dato atto della prova del pagamento delle somme delle quali essa ricorrente chiedeva la restituzione. 4.1. Il motivo è inammissibile. 4.2. Anzitutto, il motivo, per come formulato, non risulta rispettoso dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. Il ricorso riproduce solo stralci della sentenza di primo grado e neppure riporta , quanto meno nelle parti salienti, il contenuto dell’atto di appello e della comparsa di risposta depositata dalla controparte. P ur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo e restando preclus o ogni tipo di attività nomofilattica(Cass., s ez. 5, 16 luglio 2014, n. 16227 ; Cass., sez. 3, n. 1041/2025; Cass., sez. 1, 15/03/2019, n. 7499). Si è, in particolare, spiegato che il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione dell'art. 2909 cod. civ. deve contenere, a pena di inammissibilità, tra l'altro la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione, non diversamente da quel che, più in generale, si raccomanda allorché si deduca l'esistenza del giudicato, essendo onere in tal caso del ricorrente che ne invochi l'efficacia nel giudizio pendente, a pena d'inammissibilità del motivo, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (ex plurimis, Cass., Sez. 2, 23/06/2017, n. 15737). Tale onere non risulta assolto dalla ricorrente che, pur avendo dichiarato di produrre, quali allegati al ricorso per cassazione, tra l’altro, l’atto di citazione in appello e la sentenza di primo grado, a tanto non ha provveduto entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. Senza sottacersi che non è configurabile ilgiudicato interno per il solo fattoche il t ribunale, nel decidere sulla domanda di restituzione dei canoni di leasing, hadato atto dei pagamenti effettuati. 5. Con il quinto motivo è dedotta la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 183, settimo comma, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale reputato non fornita la prova delle somme percepite dalla concedente a titolo di canoni nel corso del rapport o e per effetto dei pignoramenti presso terzi eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che tale onere non potesse essere assolto mediante le prove testimoniali, che avevano l’unico scopo di supportare le prove documentali offerte in relazione a ciascuno dei contratti di leasing; la motivazione della sentenza impugnata sarebbe, quindi affetta da contraddittorietà, perché il giudice di merito avrebbe rigetta to la domanda ritenendola non provata dopo avere respinto una richiesta non inammissibile di prova. Evidenzia, inoltre, di avere depositato nel corso del giudizio di merito, per ogni singolo contratto, la documentazione comprovante il pagamento del maxi canone iniziale, i ricorsi per decreti ingiuntivi proposti da [OSCURATO:SOCIETA]., nei quali si dava atto che l’utilizzatrice aveva corrisposto i canoni sino ad una determinata data, nonché gli estratti conto provenienti da [OSCURATO:SOCIETA]., che indicavano la situazione di morosità solo a decorrere da una certa data. 5.1. Il motivo è inammissibile. 5.2. La Corte d’appello ha escluso, in primo luogo, l’ammissibilità della prova per testi articolata dalla odierna ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, sul rilievo, del tutto condivisibile, che l’importo delle somme da essa versate alla concedente a titolo di canoni di leasing non poteva essere ‹‹ desunt o sulla base delle capitolazioni istruttorie›› delle quali si chiedeva l’ammissione, trattandosi all’evidenza di circostanze che necessitavano di un adeguato riscontro documentale. Ha, in tal modo, respinto l’istanza istruttoria, motivando che non era ‹‹possibile demandare a testi e valutare come attendibili le relative deposizioni, volte a ricostruire la situazione contabile dei pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] o ancora meno l’utile effettivamente conseguito dalla controparte, attraverso la ricollocazione sul mercato degli immobili oggetto di leasing..››; ha pure negato ingresso alla richiesta c.t.u., sottolineando che non poteva ricavarsi dalla documentazione allegata l’ammontare delle somme corrisposte alla concedente. La sentenza esplicita, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, le ragioni per le quali disattende la prova per testi e la c.t.u., cosicché la motivazione non può dirsi né carente, né contraddittoria; del tutto inconferenti si appalesano, pertanto, i precedenti richiamati a pag. 19 del ricorso (Cass. n. 26538/2017 e n. 12884/2016), che presuppongono una erronea valutazione di inammissibilità della prova. 5.3. Neppure la mancata ammissione della prova testimoniale è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto la prima violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime (da ultimo, Cass.,sez. 3, 14/04/2025, n. 9731). 5.4. Inammissibile si rivela inoltre la doglianza con riguardo alla (presunta) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., considerato che il giudice d’appello non ha omesso di pronunciarsi sulla questione prospettata con il motivo di appello, ma ha piuttosto accerta to , all’esito della valutazione del corredo probatorio offerto, che la prova documentale non consentiva di verificare “quanto in concreto” era stato versato da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di canoni di leasing. Ha, in particolare, precisato che non pote va acquisir si “certezza delle somme versate” neppure dagli estratti conto prodotti dall’odierna ricorrente, dal momento che tali documenti, a fronte del riconoscimento di alcune partite di avere, recavano “plurime voci di insoluto”e che gran parte delle somme che la utilizzatrice assumeva di avere pagato, e delle quali chiedeva la restituzione, erano state ottenute da [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di esecuzione mobiliare presso terzi, circostanza questa che rendeva ancor più difficile distinguere, nell’ambito dell’importo complessivamente ricavato all’esito delle procedure esecutive, gli importi effettivamente acquisiti dalla concedente. La critica che la ricorrente muove all’apprezzamento svolto dalla Corte d’appello,sebbene supportata da un analitico richiamo a i singoli documenti versati agli atti di causa, è, nella sostanza, finalizzata a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata ed a contrappo rre una propria diversa lettura, al fine di ottenere una inammissibile revisione degli accertamenti di fatto compiuti, preclusa in questa sede (Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505; Cass., sez. 1, 06/03/2019, n. 6519). 6. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 30.200,00( di cui euro 30.0 00,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
Sentenza Cassazione n. 34833/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris