CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29798/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VELLETRInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento n. 123/2016 SIEP, emesso il 9 settembre 2019 dal Pubblico Ministero, recante sia la revoca del provvedimento del 19 gennaio 2018 con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la sospensione dell'ordine di carcerazione, contestualmente emesso per l'esecuzione della pena detentiva applicata a Cantagallo in forza di sentenza dello stesso Tribunale del 28 settembre 2015; sia il ripristino di tale ordine di carcerazione, in considerazione della mancata presentazione, entro i termini di legge, di istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione. La richiesta di sospensione rivolta da Cantagallo al giudice dell'esecuzione era basata, fra l'altro, sul rilievo che il Pubblico Ministero non aveva disposto una seconda sospensione dell'ordine di esecuzione della pena in presenza delle condizioni per disporre la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199. 2. Con ordinanza del 15 luglio 2021, il giudice dell'esecuzione accoglieva il rilievo evidenziato, dichiarava nullo il citato provvedimento n. 123/2016 SIEP, emesso il 9 settembre 2019 dal Pubblico Ministero, e sospendeva l'esecuzione della pena. 3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge. Sostiene che non sussistevano gli estremi per disporre una nuova sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199, perché Cantagallo era irreperibile già al momento della prima sospensione dell'esecuzione e aveva un domicilio individuato temporaneamente e precariamente ai soli fini della traduzione in carcere, mentre mancavano informazioni sulla sua presenza nel territorio dello Stato in modo stabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto non è stato allegato alcun documento in base al quale possa ritenersi che il giudice dell'esecuzione abbia omesso di valutare le risultanze di ipotetiche ricerche e verifiche capaci di dimostrare la fondatezza dell'assunto secondo il quale il condannato non disporrebbe di un domicilio idoneo alla esecuzione della pena secondo quanto previsto dall'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199, a fronte delle indicazioni contenute nel provvedimento del giudice dell'esecuzione dal quale emerge che Cantagallo è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nel luogo ove era stato collocato in detenzione domiciliare temporanea su disposizione dello stesso Pubblico Ministero. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Rom