CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 09475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25725-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in SASSARI, VIA R. MOSSA 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - GIA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 136/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 07/04/2017; Ric. 2017 n. 25725 sez. S2 - ud. 24/01/2022 é)(L udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sassari accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale sul ricorso della Banca di Sassari per la somma di euro 135.421,38 a titolo di saldo negativo del conto corrente intrattenuto con la medesima banca e di rate scadute e a scadere di un mutuo chirografario stipulato fra le parti. 2. Il Tribunale adito, espletata una consulenza tecnica d'ufficio per accertare gli importi addebitati a titolo di anatocismo e di tassi debitori non pattuiti correttamente, riteneva non provati i fatti costitutivi della pretesa creditoria della banca intimante , sulla scorta delle conclusioni esposte nella consulenza tecnica d'ufficio che aveva evidenziato l'esistenza di un saldo attivo a favore della correntista una volta espunte le poste nulle, e cioè quelle relative al tasso ultra legale e all'anatocismo non pattuito espressamente. In particolare, il Tribunale di Sassari rilevava come il contratto di conto corrente risalente al 2003 avesse pacificamente sostituito quello stipulato originariamente nel 1987, così che il rapporto doveva essere valutato unitariamente con conseguente onere della creditrice di dimostrare le poste passive fin da quella data, onere invece rimasto inevaso. 2.1 Il Tribunale dichiarava, inoltre, la nullità del mutuo chirografario stipulatolll maggio del 2007 per illiceità della causa, in quanto dagli estratti conto prodotti risultava che le somme mutuate erano state utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria della correntista, circostanza non contestata dall'opposta. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Sassari proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2017 n. 25725 sez. S2 - ud. 24/01/2022 4. Si costituivano in appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Per quel che ancora rileva , la Corte d'Appello di Sassari accoglieva il quarto motivo di appello con il quale la Banca appellante aveva censurato la declaratoria di nullità del mutuo chirografario pronunciata dal Tribunale per illiceità della causa. Osservava la Corte d'Appello che il contratto di mutuo non è un contratto di scopo e la causa si realizza mediante la messa a disposizione di una somma in favore di un soggetto tenuto a restituire il tandundem oltre il corrispettivo dell'operazione e la destinazione della somma mutuata ad una certa finalità non rientra nella causa del contratto. Ciò premesso, nella specie, la parte mutuataria non aveva allegato in modo circostanziato il motivo illecito comune perseguito da entrambe le parti ai sensi dell'articolo 1345 c.c.. La motivazione della decisione di primo grado risultava sul punto apparente, limitandosi il rilievo di illiceità alla circostanza che il finanziamento era stato erogato mediante accredito sul conto corrente già negativo, fatto questo neutro rispetto alla possibilità di utilizzo della somma, non potendosi quindi evincere un collegamento negoziale tra i due contratti. 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi. 7. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso 8. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1418, 1325 n. 2, 1321, 1322 e 1344 c.c. Ric. 2017 n. 25725 sez. S2 - ud. 24/01/2022 I ricorrenti lamentano che la sentenza oggetto di impugnazione non sia sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici sotto il profilo del mancato riconoscimento del collegamento negoziale tra il mutuo chirografario e la nullità delle clausole del contratto di conto corrente. Le clausole dichiarate nulle avevano determinato il saldo negativo del conto corrente che era stata la ragione che aveva spinto la titolare del conto a stipulare con la banca un contratto di mutuo chirografario in data 11 maggio 2007. All'esito della consulenza tecnica contabile era emerso, invece, che a causa della illegittimità della clausola anatocistica e degli alti tassi ultra-legali, il saldo alla data di chiusura del conto era positivo e, dunque, il contratto di mutuo sarebbe nullo, stante il suo collegamento negoziale con il suddetto rapporto di conto corrente. Il movimento contabile in data 11 maggio 2007 con l'accredito della somma erogata era di euro 141.219. Il saldo, tuttavia, era passato da un passivo di C 98.500 a un attivo di C 42.688. Ciò evidenzierebbe il collegamento tra i due contratti. Inoltre, parte della somma sarebbe stata utilizzata per ripianare i debiti relativi al conto corrente intestato al fideiussore [OSCURATO:PERSONA] per ulteriori C 57.000 con giro- conto del 15 maggio 2007. Sussisterebbero, dunque, tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per riconoscere il nesso teleologico tra il contratto di mutuo e quello di conto corrente. 1.2 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La tesi dei ricorrenti si fonda sul collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e il contratto di conto corrente, collegamento che determinerebbe la nullità del primo, in quanto stipulato al solo fine di ripianare le presunte passività del conto corrente derivanti da clausole a loro volta dichiarate illecite. Ric. 2017 n. 25725 sez. S2 - ud. 24/01/2022 La Corte d'Appello ha ritenuto non dimostrato il collegamento negoziale tra i due contratti. In particolare, si legge nella sentenza impugnata che la motivazione con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità del mutuo era meramente apparente e fondata sull'unica circostanza che il finanziamento era stato erogato mediante accredito sul conto corrente. Tale circostanza non era sufficiente per affermare un collegamento negoziale dal quale farne discendere l'illiceità della causa del contratto di mutuo. Ciò premesso deve ribadirsi che: In tema di collegamento negoziale cd. funzionale, l'accertamento del giudice di merito ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale deve investire l'esistenza, l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l'interpretazione della loro volontà contrattuale e, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 6- 1, Ord. n. 20634 del 2018). La decisione, peraltro, è conforme all'insegnamento di questa Corte secondo il quale: affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Sez. 1, Sent. n. 12567 del 2004). Ric. 2017 n. 25725 sez. S2 - ud. 24/01/2022 In altri termini, nella specie, non risulta provato un collegamento tra il rapporto di conto corrente e il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria, non ricorrendo sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. 2. Il secondo motivo di ricorso attiene alle spese di lite che secondo i ricorrenti , a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione dovrebbero essere poste interamente a carico della Banca controricorrente. 2.1 Il motivo è inammissibile, essendo subordinato all'accoglimento del primo motivo che invece deve essere rigettato. 3. Il ricorso è rigettato. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 6000 più 200 per esborsi; Ric. 2017 n. 25725 sez. S2 - ud. 24/01/2022 ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in